Pubblicato il Regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Pubblicazione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (1)

(1) Approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1.Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 25 novembre2016, n. 218 (“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensidell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”) e disciplina l’organizzazione ed ilfunzionamento dell’Istituto nazionale di statistica-Istat in conformità al suo statuto edalla vigente legislazione europea e nazionale in materia di statistica ufficiale.

Art. 2

Principi e criteri in materia di organizzazione e funzionamento

1.L’assetto organizzativo e funzionale dell’Istat è definito e regolato in conformità aiprincipi e criteri indicati dall’articolo 4 dello statuto ed è preordinato ad assicurare ilconseguimento degli scopi e lo svolgimento dei compiti assegnati all’Istituto in qualitàdi ente pubblico di ricerca per la produzione dell’informazione statistica ufficiale e diindirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale.

Art. 3

Disposizioni in materia di personale

1.Per assolvere ai propri fini istituzionali ai sensi dell’articolo 14 dello statuto, l’Istat siavvale del personale appartenente ai profili professionali amministrativi, tecnici e diricerca definiti dalla normativa di riferimento e dal relativo comparto dicontrattazione.

2.Le procedure per la programmazione in materia di assunzione e utilizzo del personalesono disciplinate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decretolegislativo n. 218 del 2016 e dalle disposizioni contrattuali del comparto dicontrattazione applicabili.

3.Il presente regolamento rinvia alla classificazione professionale individuata dallanormativa vigente e alla contrattazione nazionale del comparto della ricerca, con lafinalità ivi riconosciuta di valorizzare e consentire l’accrescimento delle competenzeprofessionali, agevolare una maggiore flessibilità interna e fungibilità delleprestazioni, nonché assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi, qualitàdei servizi, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

4.Lo svolgimento delle funzioni dirigenziali è improntato al perseguimento degliobiettivi di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione dell’Istituto, nonché diprevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, alla valorizzazione del merito e al conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi istituzionali. Per il raggiungimento di tali obiettivi, i poteri e le attribuzioni dirigenziali sono definiti in base alla normativa vigente secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento con riferimento ai titolari di uffici dirigenziali di prima e seconda fascia, nonché ai titolari di uffici tecnici generali e non generali.

5. L’Istat si impegna a garantire nei propri atti la piena applicazione della normativa sovranazionale e, in particolare, di quanto previsto dall’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016, riconoscendo che i progetti, le attività di ricerca e tecnico-scientifiche costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto e fornendo ogni informazione utile al monitoraggio del Ministero vigilante di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 2016, con specifico riferimento ai requisiti elencati al successivo comma 4 del medesimo articolo. In coerenza con i vincoli previsti dalle disposizioni legislative vigenti, le forme organizzative tengono conto del rafforzamento dell’attività progettuale e di ricerca, della responsabilità orientata al risultato e della valorizzazione di tutte le competenze, in particolare di quelle elevate e specialistiche.

6. L’Istat si impegna a garantire l’applicazione dei principi normativi richiamati nel presente articolo, con particolare riferimento alla individuazione delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di inquadramento, ai meccanismi di reclutamento, sviluppo e aggiornamento professionale, alla valorizzazione delle competenze, alle modalità di partecipazione agli organi e organismi dell’Istituto, alle regole di condotta.

Art. 4

Indirizzo, pianificazione e programmazione

1. Le funzioni di indirizzo tecnico, scientifico e amministrativo dell’Istat sono svolte dal Consiglio e dal Presidente, secondo le rispettive attribuzioni e con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto.

2. La funzione di pianificazione dell’attività dell’Istat, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 dello statuto, consiste in un processo unitario ed integrato che si basa sulle previsioni contenute nelle linee di indirizzo definite dal Consiglio e nel Piano Triennale di Attività. I contenuti e il procedimento di adozione delle Linee di indirizzo e del Piano Triennale di Attività sono approvati dal Consiglio secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 8, lett. g), dello statuto, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante per l’ambito di applicazione del d.lgs. n. 218/2016.

3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano della performance, i documenti di programmazione economico-finanziaria, nonché gli ulteriori documenti di pianificazione e programmazione settoriale previsti da specifiche disposizioni di legge sono adottati dall’Istituto in coerenza con le linee di indirizzo definite dal Consiglio con il Piano Triennale di Attività, nonché con il programma statistico europeo e con il programma statistico nazionale.

4. Nel Piano Triennale di Attività è assicurata la riconducibilità delle attività di ricerca svolte dall’Istat alle classificazioni adottate dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e recepite nell’atto di indirizzo e coordinamento del Ministro vigilante emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ferma restando la specificità dell’attività di ricerca in Istat come definita dall’art. 2 dello statuto.

Art. 5

Attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi, gestione delle risorse, verifica dei risultati, valutazione e controllo

1. L’attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi e la gestione delle risorse assegnate alle strutture organizzative dell’Istituto sono attribuite ai titolari degli uffici dirigenziali secondo quanto previsto dagli articoli 16 al 23 del presente regolamento.

2. Le funzioni di verifica dei risultati sono svolte, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dal Presidente e dai titolari degli uffici dirigenziali di prima fascia e dai titolari degli uffici tecnici generali avvalendosi degli strumenti di controllo strategico e di gestione, nonché delle risultanze dell’attività di monitoraggio, misurazione e valutazione della performance svolta ai sensi degli articoli 6, 14 e 19-bis del d.lgs. n. 150 del 2009.

3. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale è realizzata secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con le modalità definite nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dal Consiglio su proposta del Presidente previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione.

4. Restano ferme le specifiche forme e modalità di verifica dei risultati e di valutazione dell’attività statistica e di ricerca.

 

Art. 6

Strumenti e risorse economiche e finanziarie

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, dello statuto, l’Istituto si avvale degli strumenti e delle risorse economiche e finanziarie previste dalla normativa vigente, nonché individuate e disciplinate nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8 dello statuto, l’Istituto si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Per favorire le attività di ricerca e lo scambio della conoscenza nell’ambito della comunità scientifica di riferimento, l’Istat promuove le forme di collaborazione con le università, gli enti e le istituzioni di ricerca al fine di consentire l’accesso ai dati nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all’articolo 5 ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all’articolo 7, comma 3, del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.

4. L’Istituto promuove e supporta le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o istituzioni internazionali quando sono coerenti con la programmazione della ricerca.

 

Art. 7

Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

1. L’Istat si conforma alle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. Il Consiglio definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, e adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il Presidente nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato dal Consiglio, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l’Istituto.

4. Al fine di assicurare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività può essere costituita, nell’ambito delle risorse disponibili e in posizione di indipendenza rispetto alle strutture organizzative, presso gli organi di governo un’apposita struttura tecnica permanente di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.

5. In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso l’Istat trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi possono essere dettate, in relazione alla natura dell’incarico da ricoprire, dal regolamento del personale ovvero dal Codice di comportamento dell’Istat, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto e relativi aggiornamenti annuali.

 

TITOLO II – ORGANI, COMITATI E ALTRI ORGANISMI

Art. 8

Organi

1. Sono organi dell’Istat:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. La nomina, le competenze, la composizione, la durata e il funzionamento degli organi dell’Istat sono disciplinati dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo statuto.

 

Art. 9

Comitati e altri organismi

1. Sono organismi dell’Istat:

a) il Comitato scientifico;

b) il Comitato di Presidenza;

c) l’Organismo indipendente di valutazione – OIV;

d) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

e) gli altri organismi, comunque denominati, la cui costituzione è prevista dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva ovvero è disposta dal Presidente, nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Istituto, al fine di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

2. La nomina, le competenze, la composizione, la durata ed il funzionamento degli organismi dell’Istat sono disciplinati dalla legge e dallo statuto e, ove ne sia prevista l’adozione, dai rispettivi regolamenti interni.

 

Art. 10

Norme sull’elezione dei rappresentanti dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio e nel Comitato scientifico

1. Il ricercatore e il tecnologo che, secondo le previsioni dell’articolo 8, comma 4, dello statuto, partecipano alle sedute del Consiglio e il ricercatore e tecnologo che, secondo le previsioni dell’art. 11, comma 4, dello statuto, sono componenti del Comitato scientifico vengono eletti dai ricercatori e dai tecnologi anche a tempo determinato in servizio presso l’Istat alla data di svolgimento delle elezioni. Possono essere eletti i dipendenti appartenenti al profilo professionale di ricercatore e tecnologo in servizio presso l’istituto alla data di indizione della consultazione elettorale; tale requisito deve essere mantenuto, a pena di decadenza per tutta la durata dell’incarico.

2. L’elezione dei ricercatori e tecnologi di cui al comma 1 è gestita da una apposita Commissione elettorale nominata dal Presidente con il compito di disciplinare la relativa procedura nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed economicità.

3. Il ricercatore e il tecnologo che partecipano alle sedute del Consiglio sono nominati dal Presidente. La durata della loro carica è soggetta alla stessa disciplina prevista per la durata della carica dei membri del Consiglio dall’art. 8 dello statuto.

4. Il tecnologo e il ricercatore che partecipano alle sedute del Consiglio, esprimono pareri inerenti alla programmazione e allo svolgimento dell’attività di ricerca scientifica dell’Istituto.

5. Ai ricercatori e tecnologi eletti non è corrisposto alcun emolumento aggiuntivo per la partecipazione al Consiglio e al Comitato scientifico.

 

Art. 11

Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di presidenza è l’organismo di cui si avvale il Presidente per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, dello statuto con funzioni consultive e propositive in ordine alle questioni di interesse comune da sottoporre agli organi di governo e scientifici dell’Istituto per le relative decisioni o in attuazione delle stesse.

2. Alle sedute del Comitato, composto dai Direttori preposti alle aree di vertice previste nella Business Architecture dell’Istituto, possono partecipare, su invito del Presidente, anche gli altri titolari di incarichi dirigenziali le cui funzioni riguardino le materie trattate.

3. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, coordinata dal responsabile dell’Ufficio di cui all’art. 7, comma 4, lett. a) dello statuto. Delle sedute del Comitato viene redatto un sintetico resoconto pubblicato sull’intranet dell’Istituto.

 

Art. 12

Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)

1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), costituito ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009, esercita, in piena autonomia, i compiti ad esso demandati dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo ed ogni altro compito ad esso affidato dalla normativa vigente e riferisce, in proposito, direttamente al Presidente e al Consiglio.

2. L’OIV ha natura collegiale ed è composto da tre componenti, nominati dal Consiglio tra gli iscritti all'elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, di cui all’articolo 14 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, esterni all’amministrazione interessata, previa procedura selettiva pubblica. A tal fine, l’Amministrazione cura gli adempimenti necessari per la pubblicazione dell’avviso di selezione comparativa e dei relativi esiti nell'apposita sezione del Portale della performance.

3. L’incarico di Presidente e di componente dell’OIV è conferito per un periodo di tre anni rinnovabile per una sola volta previa procedura selettiva pubblica. L'eventuale revoca prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.

4. Per i requisiti di nomina dei componenti dell’OIV si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 bis, nonché le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, per quanto riguarda gli ulteriori presupposti e requisiti di nomina e di iscrizione.

5. La nomina dei componenti esterni, qualora dipendenti pubblici, è condizionata all’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Ai componenti, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, è corrisposto un compenso, da determinarsi con deliberazione del Consiglio, ai sensi della normativa regolamentare interna prevista per i collaboratori esterni e comunque in linea con quanto previsto da altre amministrazioni per analoghi incarichi.

7. In posizione di indipendenza rispetto alle strutture organizzative, presso gli organi di governo e a supporto dell'OIV è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni e denominata "Ufficio tecnico di supporto all'Organismo indipendente di valutazione".

 

Art. 13

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, svolge le funzioni ivi previste.

2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

3. Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

 

TITOLO III – Strutture organizzative

Art. 14

Strutture dirigenziali

1. L‘organizzazione dell’Istituto si fonda su quattro distinte aree, alle quali sono attribuite:

a) le funzioni di produzione statistica;

b) le funzioni trasversali a carattere tecnico-scientifico;

c) le funzioni giuridico-amministrative;

d) le funzioni di governance per l’Istituto e il Sistema statistico nazionale.

2. Le strutture dirigenziali (Direzione generale, Dipartimenti, Direzioni centrali, Servizi e Uffici territoriali) in cui si articolano le aree e le relative competenze sono definite, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12 dello statuto, mediante l’adozione di apposite delibere organizzative da parte del Consiglio.

3. Le delibere organizzative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto e dal presente regolamento:

a) stabiliscono le competenze della Direzione generale e individuano le Direzioni centrali in cui questa si articola, stabilendone il numero e le relative competenze;

b) individuano i Dipartimenti tecnici, stabilendone il numero e le relative competenze e individuano per ciascun Dipartimento le Direzioni centrali tecniche in cui esso si articola, stabilendone il numero e le relative competenze;

c) individuano gli Uffici dirigenziali tecnici che non costituiscono articolazioni della Direzione generale ovvero degli Uffici tecnici generali, stabilendone il numero e le relative competenze;

d) individuano i Servizi giuridici e amministrativi, i Servizi tecnici e gli Uffici territoriali, stabilendone il numero e le relative competenze. In relazione, di norma, alla dimensione demografica, alla dislocazione territoriale e all’efficiente allocazione delle risorse dell’Istituto l’individuazione degli Uffici territoriali può essere anche a carattere interregionale;

e) stabiliscono le competenze dell’Ufficio tecnico non generale previsto dall’art. 7, comma 4, lett. a), dello statuto;

f) individuano le strutture organizzative anche di carattere temporaneo previste dall’art. 8, comma 8, lett. c), e dall’art. 12, comma 9, dello statuto.

4. La Direzione generale, i Dipartimenti e le Direzioni centrali costituite ai sensi della lettera c), del comma 3 costituiscono centri di responsabilità. Con le delibere di cui al comma 3, il Consiglio può costituire ulteriori centri di responsabilità previa individuazione delle risorse da assegnare, nel rispetto dei limiti funzionali e di competenza degli uffici, nonché di definizione e attribuzione degli obiettivi dei titolari di uffici dirigenziali.

5. Le delibere organizzative previste dal presente articolo sono pubblicate sul sito internet dell’Istituto secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza.

 

Art. 15

Altre forme organizzative

1. Sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio, il Presidente e i titolari degli Uffici dirigenziali generali dell’Istituto possono costituire, nell’ambito delle strutture dirigenziali di cui all’art. 14, salvo diversa disposizione normativa, strutture non dirigenziali per lo svolgimento di:

a) attività di supporto tecnico, amministrativo o specialistico;

b) attività previste da specifiche disposizioni di legge.

2. Ai dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e III dei profili professionali di ricercatore e tecnologo, compatibilmente con le attribuzioni derivanti dalle declaratorie del rispettivo profilo e livello, possono essere attribuiti dal titolare della struttura di appartenenza incarichi per esigenze specifiche, ovvero per lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, di studio nell'ambito delle singole strutture organizzative in cui si articola l'Istituto.

3. Il Presidente, sentito il Comitato di Presidenza, ferme restando le competenze del Consiglio e dei singoli titolari degli uffici dirigenziali e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell’Istituto, può costituire:

a) commissioni e gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche inerenti all’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. c), dello statuto, chiamandovi a partecipare anche soggetti esterni esperti delle materie da trattare;

b) comitati e laboratori di carattere tematico, per favorire la condivisione dell’informazione, l’elaborazione di valutazioni comuni su tematiche che riguardano più strutture dirigenziali generali, nonché la realizzazione di una migliore integrazione di prodotto a partire da informazioni prodotte da più strutture generali;

c) progetti e gruppi di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di particolari funzioni che richiedono l’impiego di professionalità collocate in più strutture dirigenziali generali;

d) reti di esperti su tematiche specifiche, per alimentare la ricerca metodologica e applicata, l’innovazione tecnologica e organizzativa, la creazione di centri di competenza, il collegamento con analoghe reti esterne;

e) reti tra uffici territoriali e tra questi e le strutture centrali dell’Istituto con riferimento a progetti o sperimentazioni che possono avvalersi di specifiche professionalità o esperienze.

4. Le forme organizzative previste dal comma 3 perseguono lo scopo di garantire la flessibilità organizzativa e di gestione del personale, assicurando l’integrazione e la collaborazione tra le strutture responsabili delle funzioni dell’Istituto e di promuovere lo spirito di collaborazione e innovazione degli enti di ricerca.

 

Art. 16

Attribuzioni e compiti dei titolari degli uffici dirigenziali

1. I titolari degli uffici dirigenziali dell'Istat, nell’ambito delle rispettive competenze funzionali e con riferimento allo specifico incarico loro conferito:

a) esercitano le attribuzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle delibere organizzative adottate dagli organi di governo dell’Istat in conformità allo statuto;

b) assicurano il conseguimento degli obiettivi definiti e assegnati nell'ambito del ciclo della gestione della performance;

c) adottano gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, inerenti all'amministrazione, la produzione e l'erogazione dei servizi istituzionali secondo i principi di cui all’art. 4 dello statuto;

d) rispondono della correttezza e della tempestività dei dati statistici prodotti;

e) sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate, sono responsabili della gestione e dei risultati e mettono in atto opportune forme e modalità di controllo, e valutazione della performance, – anche a livello individuale del personale ad essi assegnato, secondo la normativa vigente e in conformità al Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’Istituto anche allo scopo di assicurare l'integrità e la trasparenza delle attività;

f) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi rientranti nella relativa competenza;

g) esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate in relazione alle risorse loro affidate;

h) formulano proposte e forniscono pareri agli organi di governo o al titolare dell’ufficio dirigenziale generale;

i) attuano i piani della performance e gli altri programmi definiti dagli organi di governo;

j) promuovono l’innovazione dei processi amministrativi, produttivi e di ricerca;

k) forniscono le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori per il contenzioso;

l) propongono le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti dell'ufficio al quale sono preposti anche al fine dell'elaborazione del piano di fabbisogno del personale;

m) possono assumere, su incarico del Presidente la responsabilità di particolari progetti di natura trasversale che coinvolgono strutture esterne al proprio settore di competenza.

2. Nel perseguimento degli obiettivi assegnati, ed entro i limiti delle risorse attribuite, l'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi si informa ai criteri ed ai principi operativi indicati dagli organi di governo, alle direttive da questi emanate, al piano della performance e ai programmi.

3. Per le ipotesi di responsabilità dirigenziale si applicano l’art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le vigenti disposizioni di contrattazione collettiva, nel rispetto delle specificità dell’Istituto e di quanto previsto dal regolamento del personale.

 

Art. 17

Attribuzioni e compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 16 del presente regolamento e all’art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto delle funzioni affidategli ai sensi dell’art. 13 dello statuto, nonché fatti salvi i poteri di organizzazione attribuiti ai titolari degli uffici dirigenziali:

a) cura il coordinamento, per gli aspetti di natura giuridica e amministrativa, delle attività dell’Ente, nonché il coordinamento delle attività assegnate alle strutture amministrative e tecniche afferenti alla Direzione generale per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti;

b) sovrintende, nel rispetto delle indicazioni contenute negli atti del Presidente, alle strutture ricomprese nell’ambito della Direzione generale, coordinando la relativa organizzazione e l'attività dei Direttori centrali e dei Dirigenti dei Servizi collocati alle dirette dipendenze, a cui trasmette le direttive e gli atti di indirizzo del Presidente e del Consiglio;

c) promuove e valorizza la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'adozione da parte delle strutture organizzative dell'Istituto di carte dei servizi interni, nonché ogni opportuna iniziativa per assicurare idonei flussi di comunicazione tra le strutture organizzative dell'Istituto;

d) conferisce, secondo le procedure stabilite dal Consiglio, gli incarichi dirigenziali degli uffici di seconda fascia collocati alle sue dirette dipendenze, nonché degli uffici tecnici non generali della Direzione generale, sentito il Direttore della Direzione centrale al quale appartiene l’ufficio;

e) esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia dei titolari delle Direzioni Centrali e dei Servizi ai sensi della normativa vigente;

f) cura le attività relative alle relazioni sindacali, tenendo conto degli indirizzi degli organi di governo;

g) può attribuire le funzioni di vicario ad uno dei Direttori delle Direzioni centrali;

h) presiede, in assenza del Presidente, il Comitato di presidenza e la Conferenza dei dirigenti;

i) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio.

 

Art. 18

Attribuzioni e compiti dei Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni centrali che costituiscono strutture organizzative autonome

1. I Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni centrali che costituiscono strutture organizzative autonome, nell’ambito delle rispettive competenze, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 16 del presente regolamento, esercitano i seguenti compiti e poteri:

a) sono responsabili della struttura alla quale vengono preposti e sovrintendono, nel rispetto delle indicazioni contenute negli atti del Presidente, agli uffici in essa ricompresi, coordinando la relativa organizzazione e l'attività dei Direttori centrali e dei Responsabili dei Servizi collocati alle dirette dipendenze, ai quali trasmettono le direttive e gli atti di indirizzo del Presidente e del Consiglio;

b) conferiscono, secondo le procedure stabilite dal Consiglio, gli incarichi dirigenziali di preposizione ai Servizi, sentito il Direttore della Direzione centrale al quale appartiene l’ufficio stesso;

c) esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia dei titolari delle Direzioni Centrali e dei Servizi;

d) possono attribuire le funzioni di vicario ad uno dei Direttori delle Direzioni centrali e o dei Responsabili dei Servizi;

e) svolgono i compiti in materia di prevenzione della corruzione previsti dall’art. 16, comma 1, lett. l-bis), l-ter), l-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Art. 19

Attribuzioni e compiti dei Direttori delle Direzioni centrali giuridiche

e amministrative e dei Responsabili dei Servizi giuridici e amministrativi

1. I Direttori delle Direzioni centrali giuridiche e amministrative, nell’ambito delle rispettive competenze oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 16 del presente regolamento, esercitano i compiti e i poteri previsti dall’’art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e conferiscono, secondo le procedure stabilite dal Consiglio, gli incarichi dirigenziali degli uffici di seconda fascia, sentito il Direttore generale.

2. I Responsabili dei Servizi giuridici e amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 16 del presente regolamento, esercitano ogni altro compito ad essi assegnato, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, o ad essi delegato, curando l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai titolari degli Uffici dirigenziali di prima fascia e adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi.

 

Art. 20

Attribuzioni e compiti dei Direttori delle Direzioni centrali tecniche e dei Responsabili dei Servizi tecnici e degli Uffici territoriali

1. I Direttori delle Direzioni centrali tecniche, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 16 del presente regolamento nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i seguenti compiti e poteri:

a) definiscono gli obiettivi che i dirigenti degli uffici tecnici non generali devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane e materiali;

b) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici tecnici non generali appartenenti alla struttura alla quale sono preposti;

c) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei titolari dei Servizi tecnici, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.

d) svolgono i compiti in materia di prevenzione della corruzione previsti dall’art. 16, comma 1, lett. l-bis), l-ter), l-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I Responsabili dei Servizi tecnici, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le attribuzioni di cui all’art. 16 del presente regolamento curando l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai titolari degli Uffici tecnici generali e adottando i relativi atti.

3. I Responsabili degli Uffici territoriali, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2, esercitano ogni altro compito ad essi assegnato dai regolamenti e dai provvedimenti dell’Istituto.

 

Art. 21

Delega di funzioni e sostituzione

1. Il Direttore generale, i Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni centrali tecniche possono delegare con atto scritto e motivato da specifiche e comprovate ragioni di carattere organizzativo e funzionale, per un periodo di tempo determinato, alcuni dei compiti ad essi attribuiti, rispettivamente, ad uno dei Direttori Centrali o ad uno dei responsabili dei Servizi appartenenti alla struttura di competenza.

2. I Responsabili dei Servizi tecnici e degli Uffici Territoriali possono delegare con atto scritto e motivato da specifiche e comprovate ragioni di carattere organizzativo e funzionale, per un periodo di tempo determinato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui all’art. 16, comma 1, escluse le lettere e), h) e l) del presente regolamento, ai dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici dirigenziali ad essi affidati.

3. In materia di delega di atti e provvedimenti di competenza dei titolari degli Uffici dirigenziali giuridici e amministrativi trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. Nelle ipotesi di ufficio dirigenziale vacante o di assenza del titolare di un ufficio dirigenziale con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell’ufficio può essere affidata ad un altro titolare del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim.

 

Art. 22

Valutazione dei titolari degli uffici dirigenziali

1. La valutazione dei titolari degli uffici dirigenziali è effettuata in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle specificità dell’Istituto, secondo le modalità definite dal sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Istituto.

2. La valutazione del Direttore generale, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori delle Direzioni centrali è effettuata dal Presidente sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione della performance con riferimento al raggiungimento degli obiettivi, sentiti il Direttore generale o il Direttore del Dipartimento relativamente alla valutazione dei comportamenti dei Direttori delle Direzioni centrali. Il Presidente riferisce al Consiglio degli esiti della valutazione.

3. La valutazione dei titolari degli uffici dirigenziali di seconda fascia e degli uffici tecnici non generali è effettuata dal Direttore della rispettiva struttura di appartenenza. La valutazione del titolare dell’Ufficio tecnico non generale previsto dall’art. 7, comma 4, lett. a), dello statuto è effettuata dal Presidente.

 

Art. 23

Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. L’Istat si conforma alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle disposizioni delle norme specifiche correlate.

2. Il Direttore generale in qualità di datore di lavoro delle sedi romane dell’Istituto definisce con atti e provvedimenti l’organizzazione della sicurezza delle relative sedi.

3. I Direttori di dipartimento e i Direttori centrali, in qualità di dirigenti, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa ai fini della prevenzione degli infortuni.

4. I responsabili dei Servizi amministrativi e dei Servizi tecnici, in qualità di preposti ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, sovrintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

5. I responsabili degli Uffici territoriali, nell’ambito della rispettiva competenza, assolvono alla funzione di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. Il Direttore generale può delegare, ai dirigenti di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, funzioni in materia di sicurezza, mantenendo l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La delega di funzioni è ammessa nei limiti previsti dalla normativa sulla sicurezza.

 

Art. 24

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto nazionale di statistica, titolare del trattamento dei dati personali, con appositi atti, attribuisce specifici compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali al Direttore generale, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori Centrali, al titolare dell’ Ufficio tecnico non generale previsto dall’art. 7, comma 4, lett. a), dello statuto, al Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Istituto, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al Presidente del Comitato Unico di Garanzia, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, o ad altri soggetti espressamente designati in relazione a specifici ambiti di trattamento. Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle designazioni effettuate.

2. I compiti e le funzioni di cui al comma 1 sono svolti sotto l’autorità del titolare attenendosi alle istruzioni da questi impartite nell’atto di designazione e nelle direttive adottate in materia.

3. I soggetti di cui al comma 1, ciascuno per il proprio ambito di competenza, autorizzano, con atto scritto, il personale assegnato alla propria struttura o comunque impegnato nello svolgimento di attività della stessa, a effettuare operazioni di trattamento dei dati personali sotto la propria diretta autorità, fornendo loro specifiche istruzioni.

4. Per i trattamenti di dati effettuati per conto dell’Istat da altri soggetti, pubblici o privati, il Presidente, il Direttore generale, i Direttori di Dipartimento e i Direttori Centrali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nominano i responsabili del trattamento con apposito atto, predisposto in conformità all’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 e contenente gli elementi previsti al paragrafo 3 del medesimo articolo.

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25

Entrata in vigore, abrogazioni, disposizioni di prima applicazione e transitorie, rinvii

1. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio secondo la procedura stabilita dall’art. 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istat e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella Gazzetta ufficiale è data notizia della suddetta pubblicazione.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della notizia di cui al comma 1.

3. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio adotta le delibere organizzative di cui all’art. 14 e i provvedimenti ed atti ad esse conseguenti.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti con esso incompatibili o che abbiano esaurito i relativi effetti giuridici. In particolare, in conformità a quanto disposto dall’art. 15, comma 4, dello statuto e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, cessano di avere efficacia i seguenti atti:

a) il regolamento di organizzazione dell’Istat, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011;

b) l’atto organizzativo generale n. 1 recante “Linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Istituto nazionale di statistica”.

5. Sino all’adozione delle delibere organizzative di cui all’art. 14 del presente regolamento, continuano provvisoriamente a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 7 ad 11 del regolamento di organizzazione dell’Istat di cui al d. P.C.M. 28 aprile 2011 e le disposizioni contenute nel tiolo II dell’Atto organizzativo generale n. 1, nonché i provvedimenti relativi all’individuazione delle linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dei Servizi e delle strutture ad essi equiparate.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente ed il Consiglio verificano la conformità con il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell’Ente degli atti e dei provvedimenti da essi precedentemente emanati nelle materie di cui agli articoli 7 e 8 dello statuto, provvedendo allo loro conferma o sostituzione.

7. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell’Istituto, la durata degli incarichi dirigenziali tecnici conferiti ai sensi del regolamento di organizzazione dell’Istat di cui al d. P.C.M. 28 aprile 2011 e la cui scadenza si verifichi successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento sono prorogati sino al completamento delle procedure di attribuzione degli incarichi relativi alle strutture dirigenziali previste dalle delibere di cui all’art. 14.

8. Il ricercatore e il tecnologo che, secondo le previsioni dell’art. 8, comma 4 dello statuto, partecipano alle sedute del Consiglio sono nominati, previo espletamento della procedura di cui all’art. 10, in concomitanza del primo rinnovo della composizione di tale organo.

9. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio provvede alla nomina, previo espletamento delle procedure di cui all’art. 11 dello statuto, dei componenti del Comitato scientifico costituito.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, l’organizzazione ed il funzionamento dell’istituto restano disciplinate, oltre che dalla legislazione vigente, dalle disposizioni contente nello statuto, nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e nel regolamento del personale.

11. Le modifiche e le integrazioni al presente regolamento sono adottate secondo la medesima procedura stabilita per la sua adozione dall’art. 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016 e sono annotate in calce al testo consolidato del medesimo regolamento pubblicato con le modalità di cui al comma 1.