Rettifica Sciopero prove “Invalsi” dal 3 maggio 2018 nella scuola primaria proclamato dal SGB

27 aprile 2018

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che l’Associazione Sindacale SGB – Sindacato Generale di Base, con nota del 27 aprile 2018, ha riformulato la proclamazione dello sciopero “prove INVALSI” come segue:

 “….sciopero del personale docente a tempo determinato e indeterminato in Italia e all’estero dello sciopero breve delle attività funzionali all’insegnamento relative alle prove INVALSI, comprese le attività di correzione dei test nelle date e per la durata così come predeterminata in fase di programmazione dai piani delle attività di ogni singola istituzione scolastica, definita anche in base alle date per la somministrazione definite nazionalmente dall’INVALSI nella scuola primaria a partire dal 3 maggio 2018”.

Lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle date dall’IINVALSI:

  • SCIOPERO BREVE delle attività connesse alle sole prove INVALSI nella scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test per il giorno 3 maggio 2018 e per il giorno 11 maggio 2018 ;
  • SCIOPERO BREVE delle attività funzionali per tutte le ulteriori attività connesse alla gestione dei test Invalsi nella SOLA scuola primaria, (compresa la correzione e tabulazione definita da ogni singola istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 3  c. 3 lettera D dell’accordo allegato al CCNL 1998/2001) a partire dal 3 maggio 2018 a tutti i giorni successivi come calendarizzato da ogni istituzione scolastica”;
  • SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle prove INVALSI, nella Scuola primaria per il 9 maggio, di correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni istituzione scolastica.

            Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.