D.Lgs. Performance

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA R), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del …….;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata nella seduta del …;

Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del …;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ……..;

Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART.1

(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

  1. All’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole “secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità indicate nel presente Titolo e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

b) al comma 5 le parole “legati al merito ed alla performance” sono sostituite dalle seguenti: “e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. La valutazione negativa, resa nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

ART.2

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale”;

b) al comma 2, lettera f), dopo la parola “organi” sono inserite le seguenti: “di controllo interni ed”.

ART.3

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente: “01. Gli obiettivi si articolano in: a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell’articolo  8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'articolo 10.”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento”;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

  1. . Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa.”.

ART.4

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione” e le parole da “di cui all'articolo 5” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono  inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c).”;

b) il comma 2 è abrogato.

ART.5

(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “con apposito provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione,”;

b) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “b) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9;

  1. dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis.”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, è adottato in coerenza  con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e in esso sono previste, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.”.

ART.6

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 150 del 2009, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica.”.  

 ART.7

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole “e responsabilità” sono inserite le seguenti: “, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7,”;

b) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva”;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale, e di quelli individuati nella direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, nonché nel Piano della performance.”.

ART.8

(Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole “, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente” sono sostituite dalle seguenti “redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno”;

b) al comma 1, lettera a), le parole “un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi” sono sostituite dalle seguenti: “il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all’articolo 5, comma 01, lettera b),”;

c) al comma 1, lettera b), le parole “un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance»” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14 e”;

d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all’articolo 169, comma 3 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del citato decreto legislativo.

  1. . Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a) è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza, di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle Performance è adottato in coerenza con le note integrative di cui all’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all’articolo 19, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.”.

ART.9

(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il Dipartimento della funzione pubblica titolare delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento, esercitate secondo le previsioni del decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014;”.

ART.10

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Autorità nazionale anticorruzione”;
    2. le parole “la Commissione” e “della Commissione”, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “l’Autorità” e “dell’Autorità”;
    3. al comma 1 le parole: “In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che” sono sostituite dalle seguenti: “La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità Nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,” e le parole: “, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta” sono soppresse;
    4. al comma 2, la parola ”5,” è soppressa;
    5. al comma 3, primo periodo, le parole “, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale” sono soppresse;
    6. al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, le parole “e determina, altresì, i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato” sono soppresse;

2) al quarto periodo, le parole “sui temi della misurazione e della valutazione della performance e” sono soppresse;

3) il quinto periodo è soppresso;

  1. al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. alla lettera e) le parole “all'articolo 11, comma 8, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”
  2. le lettere m) e p) sono abrogate;

h) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.”.

ART.11

(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.”;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. L’Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.

  1. . Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.”;

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi”;

2) alla lettera b) le parole “, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “e al Dipartimento della funzione pubblica”;

3) alla lettera c), dopo le parole “all’articolo 10” sono inserite le seguenti: “, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”;

4) alla lettera d), dopo le parole “misurazione e valutazione” sono inserite le seguenti: “con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d)”;

5) alla lettera f) le parole “dalla Commissione di cui all'articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014”;

6) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.”.

d) al comma 8, dopo le parole “essere nominati” sono inserite le seguenti: “tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o”.

2. Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: “Art. 14-bis (Elenco e durata dei componenti degli OIV) - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.

  1. . La nomina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
  2. . La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”.

ART.12

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.”;

c) il comma 3 è abrogato.

 ART.13

(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009 è sostituito dal seguente: “Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni) - “1. Il contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell’articolo 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
  2. . Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.”.

2. Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente: “Art. 19-bis (Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali) - 1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all’Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo.

  1. . Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).
  2. . Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall’Organismo indipendente di valutazione.
  3. . I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell’amministrazione.
  4. . L’organismo indipendente di valutazione verifica l’effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c).”.

ART.14

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.”

ART.15

(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,” sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

ART.16

(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,” sono soppresse;

b) il comma 3 è abrogato.

ART.17

(Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009)

  1. All’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola “18,” è inserita la seguente: “19,”;

b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

ART.18

  • Disposizioni transitorie e finali)
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in carica i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione per i quali non è ancora cessato l'incarico e comunque non oltre tre anni dalla nomina.
  2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal presente decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale.

ART.19

  • Clausola di invarianza finanziaria)
  1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.