Parere n.199/05

Assunzioni ex Legge n. 68/99

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UPPA
Servizio programmazioni assunzioni e reclutamento

Alla Provincia di Brescia
Settore Gestione e Organizzazione
Risorse Umane
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25121 BRESCIA

OGGETTO: Assunzioni ex Legge n. 68/99. 

Si fa riferimento alla nota n. 0149200 del 10 novembre 2004 con la quale codesta Amministrazione chiede di sapere se, in caso di assunzioni di dipendenti appartenenti a categorie protette, possa procedersi all'individuazione nominativa del disabile da assumere da parte di un Ente pubblico nell'ambito di una convenzione stipulata da tale Ente con l'Ufficio per il collocamento mirato della stessa Provincia di Brescia ex art. 11 legge n. 68/1999.

In particolare, chiede di sapere se sia necessario formulare preventivamente delle graduatorie da parte del suddetto Ufficio per individuare il soggetto disabile da assumere o se l'Ente stesso possa autonomamente individuarlo e, successivamente, comunicarlo all'Ufficio della Provincia e procedere quindi alla stipula di una convenzione ex art. 11 citato.

L'art. 11 della legge n. 68/1999 stabilisce: "Al fine di favorire l'inserimentolavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa … ".

L'art. 7, comma 4, del DPR n. 333/2000 prevede: "I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 68 del 1999 … Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato".  Dall'esame delle suddette disposizioni si evince:

  • che pubblica amministrazione/datore di lavoro e Ufficio competente possono stipulare preventivamente delle convenzioni per determinare un programma di assunzione dei disabili;
  • che nell'ambito di tali convenzioni può essere prevista la chiamata nominativa dei disabili secondo un criterio di trasparenza e tenendo anche conto delle necessità delle singole amministrazioni.

Nel caso di specie, peraltro, occorre anche considerare che esiste una norma regolamentare (art. 41 Regolamento sull'accesso al lavoro della Provincia di Brescia) con la quale si prevede la chiamata numerica sulla base di graduatorie appositamente predisposte per i lavoratori disabili. Tale norma, comunque, considera anche la possibilità di stipulare convenzioni " … aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al  conseguimento degli obiettivi occupazionali". Tutto ciò premesso, dunque, sembrerebbe che per potersi procedere alla assunzione nominativa del dipendente disabile la convenzione ex art. 11 citato dovrebbe essere predisposta preventivamente, disciplinando espressamente tale possibilità e ciò in quanto la convenzione stessa dovrebbe comunque avere ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali nei confronti dei disabili. Cioè a dire che, pur sussistendo nel caso in esame una norma regolamentare che prevede l'assunzione dei disabili stessi attraverso una apposita graduatoria, tale disposizione può essere derogata attraverso la stipulazione di una convenzione nella quale siano chiarite le particolari esigenze che giustificano l'assunzione nominativa di un disabile in ragione degli obiettivi occupazionali, delle necessità della P.A. e dei programmi di inserimento mirato, così come stabilito dalle norme appena citate. Alla luce di quanto sopra esposto sembrerebbe, però, che tale convenzione debba essere preventivamente redatta ed approvata proprio in funzione di una pianificazione delle assunzioni dei disabili ed alle esigenze specifiche e motivate dell'Ente pubblico. Pertanto, per codesto Ente, la procedura alternativa alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie stabilite dall'Ufficio competente, dovrebbe, necessariamente, comprendere, in ordine temporale, le seguenti fasi:

1) Preventiva stipula di una convenzione ex art. 11 L. 68/99 in cui siano descritti:

  • - il programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali nei confronti dei disabili;
  • - le esigenze specifiche e motivate dell'Ente quale datore di lavoro obbligato;
  • - in relazione al sopraccitato programma occupazionale ed alle sopraccitate esigenze, i requisiti specifici che devono possedere i disabili da assumere, formulati in applicazione del criterio di trasparenza;

2) Scelta nominativa dei disabili iscritti alle liste dell'Ufficio del collocamento mirato, fra coloro in possesso dei requisiti esplicitati nella convenzione;

3) Assunzione dei disabili selezionati.

Tuttavia, nel caso specifico, la Provincia si trova ad essere al tempo stesso "Ente istituzionalmente titolare dell'applicazione delle finalità della L. 68/99" e "Datore di lavoro obbligato" all'assunzione di soggetti disabili. Poiché la convenzione è, giuridicamente, un istituto contrattuale che prevede un accordo tra due Enti diversi, non è ipotizzabile la stipula di una convenzione ex art. 7.4 del D.P.R. 333/2000. Pertanto, è opportuno che la Provincia, nel caso intenda assumere disabili mediante chiamata nominativa, anziché stipulare preventivamente una convenzione, approvi una deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessore al Personale, che contenga gli elementi indicati al precedente punto 1) e che stabilisca tempi e modalità secondo cui dar luogo alla chiamata nominativa.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco VERBARO