Parere n.204/05

Assunzione per passaggio diretto con rapporto indeterminato e tempo pieno - art.30 d.lgs. n.165 del 2001

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Ufficio personale pubbliche amministrazioni
Servizio mobilità

Parere n.204/05

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OGGETTO: assunzione per passaggio diretto di un operatore di polizia municipale con rapporto indeterminato e tempo pieno - art.30 d.lgs. n.165 del 2001.

All'atto del passaggio per mobilità volontaria di un dipendente da  una pubblica amministrazione ad un'altra ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro indeterminato da tempo parziale a tempo pieno, ferma restando la necessità del posto vacante in organico e la corrispondenza professionale. Nel caso di passaggio per mobilità volontaria di un dipendente da una pubblica amministrazione ad un'altra ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, la circostanza che non sia stato ancora concluso il periodo di prova nell'amministrazione di appartenenza non rappresenta un ostacolo al trasferimento e, se il periodo di prova non è stato compiuto presso l'amministrazione di appartenenza, il suo completamento per la parte residua si verifica nell'amministrazione di destinazione.

Si fa riferimento alla lettera n.28818, con cui codesto Comune ha posto un quesito riguardante l'assunzione per passaggio diretto di un operatore di polizia municipale a tempo pieno, ai sensi dell'art.30 del d.lgs. 30 marzo 2001, 165, proveniente da altra amministrazione con la quale il medesimo dipendente ha un rapporto di lavoro a tempo parziale soggetto al periodo di prova. I problemi prospettati nel quesito sono due e, cioè, se un  dipendente con rapporto di lavoro part - time possa essere trasferito in mobilità in altra amministrazione a tempo pieno e se la mobilità possa essere attuata anche durante il periodo di prova. Quanto alla prima questione, a parere dello scrivente, non si ravvisano impedimenti al passaggio per mobilità con trasformazione del rapporto. In generale, se è vero che il dipendente ha il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto solo dopo un triennio dalla data di assunzione, non è precluso all'ente, il quale abbia la disponibilità del posto in organico e la copertura finanziaria e che ritenga tale scelta rispondente alle proprie esigenze organizzative, di procedere alla trasformazione anticipata. Questo ragionamento può essere esteso ai rapporti tra diverse amministrazioni e, quindi, trovare applicazione anche ai passaggi per mobilità.

Quanto al secondo problema, atteso che con il passaggio per mobilità in base all'art.30 citato si verifica una cessione del contratto di lavoro, con conseguente continuità del rapporto alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, salva l'applicazione dei contratti collettivi vigenti per il comparto dell'amministrazione di destinazione, si ritiene che tale passaggio possa perfezionarsi anche precedentemente al compimento del periodo di prova prescritto, il quale potrà quindi concludersi sommando il servizio prestato presso l'amministrazione di nuovo inquadramento, con un eventuale adeguamento alla diversa durata se in tal senso dispongono i contratti collettivi applicabili. Coerentemente, se invece i dipendenti hanno già completato il periodo di prova prima del trasferimento, essi non sono tenuti a ripeterlo presso il nuovo ente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Francesco Verbaro)