DM ripartizione distacchi sindacali 2016-18 - Carriera diplomatica

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DECRETO DI RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE COMPLESSIVO DEI DISTACCHI SINDACALI RETRIBUITI AUTORIZZABILI PER IL TRIENNIO 2016-2018 NELL’AMBITO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO IN ITALIA.

Visto    il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente “Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri”;

Visto    il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante “Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto   il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, di recepimento dell’Accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;

Visto   in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unità, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica;

Visto     il combinato disposto dell’art. 112, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, così come sostituito dall’art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, nel testo introdotto dall’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell’art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio;

Visto    l’art. 7, comma 1 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, il quale ha stabilito che a fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale, di conseguenza il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia deve essere rideterminato nel contingente complessivo di due unità;

Visto    l'ultimo periodo del richiamato comma 2, dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera diplomatica all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto    l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che la Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista   la nota n. 46103 del 7 marzo 2016 con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2015, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;

Sentite    le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;

Visto   il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’On. Dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016, con il quale all’On. Dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2017, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni riguardanti “le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione e attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…”, nonché le funzioni riguardanti, tra l’altro, “l’attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;”.

DECRETA

Articolo 1
Rideterminazione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il triennio 2016 - 2018, nell'ambito del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia

Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2016 - 2018, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, a favore del personale della carriera diplomatica, è rideterminato ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, nel contingente complessivo di due unità.

Articolo 2
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il triennio 2016 - 2018, nell'ambito del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia

Il contingente rideterminato è ripartito, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'Amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015, per la seguente organizzazione sindacale rappresentativa ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2006:

S.N.D.M.A.E. - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri:   n. 2 distacchi sindacali.

Articolo 3
Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali.

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

Articolo 4
Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito.

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 17 febbraio 2017

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
MARIA ANNA MADIA