Parere sulla riserva di posti ai sensi dell’articolo 1014, comma 3, del d.lgs. 66/2010

Parere n. 15195 dell'11.04.2012 reso al Comune di Gubbio in ordine alla riserva di posti ai sensi dell'articolo 1014, comma 3, del d.lgs. 66/2010 a favore dei militari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme

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Al Comune di Gubbio 
Segretario generale 

Piazza Grande, 9 
06024 Gubbio (PG)

e, p.c.: Al Ministero della difesa 
Direzione generale della prev. miliare della leva e del collocam. al lavoro dei volontari congedati 
Ufficio generale per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati 

Viale dell'Esercito, 186 
00143 Roma Cecchignola

Oggetto: Richiesta parere riserva di posti art. 1014, comma 3, d.lgs. 66/2010.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 10970 del 27 marzo 2012 con cui si chiedono chiarimenti in merito alla riserva obbligatoria di posti prevista, ai sensi dell'articolo 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a favore dei militari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e che, in base all'articolo 678, comma 9, dello stesso d.lgs. 66/2010, è estesa agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Più in particolare, l'articolo 1014, comma 3, del d.lgs. 66/2010, così come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, a favore del suddetto personale disciplina la riserva del 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni "di personale non dirigente", fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e della legge 12 marzo 1999, n. 68.

L'intervento del d.lgs. 20/2012 sul comma 3 dell'articolo 1014 del d.lgs. 66/2010 (laddove ha aggiunto le parole "di personale non dirigente") ha chiarito in modo espresso quanto già desumibile dal quadro normativo generale, nonché dal successivo comma 4 dello stesso articolo secondo cui: se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni "nelle carriere iniziali" delle amministrazioni interessate non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.

Nella nota cui si risponde il Comune rappresenta di aver indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente di area economico-finanziaria quando ancora la disposizione sulla riserva non era stata integrata, nel senso anzidetto, dal successivo intervento normativo. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e prima dell'effettuazione delle prove scritte l'Ente ha disposto la sospensione della procedura concorsuale in quanto, anche a seguito della segnalazione di uno dei candidati interessati, ha rilevato che nel bando di concorso non era stata inserita la riserva di posti prevista dalla disposizione normativa richiamata, ritenendo che tale riserva si dovesse applicare al concorso da dirigente.

Con determinazione dirigenziale del 12 marzo 2012 il Comune ha disposto la pubblicazione del bando integrato con la riserva di posti, sulla base dell'interpretazione che ha ritenuto di dare alla norma in argomento.

L'avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale-Concorsi, n. 22 del 20 marzo 2012.

Il 12 marzo 2012 è stato pubblicato anche il d.lgs. 20/2012 che, come anticipato, con l'articolo 4, comma 1, lettera pp), integra il comma 3 dell'articolo 1014 del d.lgs. 66/2010 precisando che la riserva di posti ivi prevista trova applicazione nei soli concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di personale non dirigente.

Il d.lgs. 20/2012 non risultava entrato in vigore alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Ciò detto, il Comune chiede di sapere se "Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 (che ha stabilito che la riserva in questione non opera per i posti di qualifica dirigenziale) incide sulla procedura concorsuale in atto nel senso che la scrivente Amministrazione è tenuta ad adeguarsi alla novella legislativa togliendo la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle forze armate nel Bando di concorso".

Al riguardo, come già anticipato, lo Scrivente ritiene che in base all'articolo 1014 del d.lgs. 66/2010, ancor prima della modifica normativa apportata al comma 3 dal d.lgs. 20/2012, risultava che la riserva di posti dovesse applicarsi nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale.

Infatti, in mancanza di una precisazione in tal senso da parte del comma 3 dell'articolo 1014 del d.lgs. 66/2010, soccorreva il comma 4 della previsione che, nel disciplinare le modalità di computo della riserva nel caso di frazioni di posto, già chiariva che la riserva fosse da riferire ai soli "concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni di personale non dirigente".

La modifica intervenuta con il d.lgs. 20/2012 chiarisce, perciò, un ambito applicativo che, tuttavia, era già pacifico.

Peraltro il d.lgs. 66/2010 interviene in attuazione della legge 28 novembre 2005, n. 246 che, all'articolo 14 comma 14, delega il Governo ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, e che, al successivo comma 15, prevede che i decreti legislativi delegati provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

In riferimento al quadro normativo previgente relativo alla riserva obbligatoria di posti si richiama:

  • l'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191 che dispone l'applicazione della riserva nelle "assunzioni annuali degli impiegati" e nelle "assunzioni annuali degli operai" (la disposizione è richiamata dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 che, a sua volta, è richiamato dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a cui fa rinvio l'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 [1]);
  • l'articolo 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 che prevede l'applicazione della riserva all'"assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali";
  • l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 che richiama la riserva del predetto articolo 39, comma 15, del d.lgs. 196/1995.

Ne deriva che l'entrata in vigore della modifica al d.lgs. 66/2010 è, ad avviso di questo Ufficio, ininfluente rispetto al bando di concorso che, in base all'orientamento espresso da questo Ufficio, avrebbe già dovuto escludere la riserva nella selezione per il reclutamento di figure dirigenziali.

Ciò evidenziato, resta fermo che gli atti di reclutamento del personale rientrano nell'esclusiva competenza delle singole amministrazioni.

Pertanto, a fronte del quesito formulato, non può che rimandarsi al potere di autotutela dell'Amministrazione da intendere come possibilità sia di riesame degli atti eventualmente affetti da vizi, sia di risoluzione di conflitti, attuali o potenziali, con altri soggetti, in relazione ai provvedimenti adottati o alle pretese vantate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Maria Barilà

 


[1] Tutti i provvedimenti richiamati sono stati abrogati dal d.lgs. 66/2010. L'articolo 19, comma 2, della legge 958/1986 risulta già abrogato dall'articolo 40 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, con effetto dal 1° settembre 1995.