DPCM 9 luglio 2020 di rettifica parziale del DPCM 4 settembre 2019

recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell’Arma dei carabinieri.

Registrato presso la Corte dei Conti il 10 dicembre 2020 n. 2802
Pubblicato nella G.U. del 2 gennaio 2021 n.1 serie generale

 

Versione testuale del documento

Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95 secondo cui, a decorrere dall’anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

VISTO l’articolo 1, commi 287 e 299, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto legislativo del 6 ottobre 2018 n. 127;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2019 recante “Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia Penitenziaria e dell'Arma dei Carabinieri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12 novembre 2019;

VISTA la tabella F, allegata al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2019, relativa alle assunzioni per l’anno 2019;

CONSIDERATO che la citata “Tabella F – ANNO 2019 – STANZIAMENTO LEGGE 205/2017 ART. 1, COMMA 299 – decorrenza avvio al corso: 25 ottobre 2019riporta il seguente errore materiale di calcolo:

  • alla riga relativa alle assunzioni straordinarie del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per gli anni dal 2020 al 2024, risultano indicati oneri per n. 14 assunzioni invece che per n. 100, come autorizzate dall’art. 1, comma 287, della legge 205 del 2017;
  • conseguentemente la riga relativa al totale oneri riporta un importo inesatto;

 RILEVATO che tale errore materiale è stato riprodotto anche nell’articolato, specificamente all’articolo 1, comma 5;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare le opportune rettifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2019 relativamente all’articolo 1, comma 5, e alla citata tabella F;

DATO ATTO che il fondo di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 205/2017 presenta le necessarie disponibilità finanziarie per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla suddetta modifica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

1. Il testo dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2019 risulta così riformulato:

“5. All’onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 2.573.960,52 per l’anno 2019, euro 23.022.386,17 per l’anno 2020, euro 25.966.799,88 per gli anni dal 2021 al 2023, ad euro 26.123.731,55 per l’anno 2024, ad euro 26.786.230,55 a regime a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

2. La Tabella F allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2019 è sostituita come da Allegato A.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2020

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze       

Registrato alla Corte dei Conti il 10 dicembre 2020 n. registrazione 2802

Pubblicato sulla G.U. del 2 gennaio 2021 n.1 Serie generale