All. 1 - Relazione illustrativa allegata al decreto di inquadramento

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL DECRETO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Allegato 1

OGGETTO: Criteri e procedure di inquadramento di cittadini italiani che hanno prestato servizio, come personale civile, negli organismi militari della Comunità atlantica.

  1. Premessa

La legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di "Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica" prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio precedente alla data del  licenziamento.

In particolare l'art. 2 della citata legge 9 marzo 1971, n. 98 ha previsto che, ai fini dell'assunzione, la domanda debba essere diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della stessa legge e che sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita Commissione.

Tale Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98 è stata soppressa, in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture, dall'art. 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in tema di "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

A seguito della soppressione della Commissione si è reso necessario il trasferimento delle competenze ad altra amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2009, reg. 1, f. 299, i compiti della Commissione sono stati attribuiti, secondo il criterio dell'omogeneità delle funzioni di cui al sopracitato art. 68, comma 5, al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con nota del 2 febbraio 2009, n. 323, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica la documentazione prevista nel citato DPCM.

  1. Personale destinatario del beneficio

L'art. 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha esteso il beneficio previsto dalla legge 9 marzo 1971, n. 98 anche al personale civile che avesse prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, e che fossero stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la data del 31 dicembre 2006.

Successivamente, l'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014), ha prorogato il suddetto termine e il relativo regime giuridico originariamente indicati dall'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al 31 dicembre 2006 e lo ha fissato al 31 dicembre 2012. La previsione di legge ha la finalità di favorire l'assunzione del personale in argomento nelle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle dotazioni organiche, con assegnazione prioritaria agli uffici del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare con le modalità previste dal decreto del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009. Ha previsto, altresì, l'incrementato di un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 delle risorse del fondo di cui al citato articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pertanto, a seguito della legge n. 147/2013, è possibile ritenere destinatario dei suddetti benefici previsti dalla legge 98/1971 il personale civile che abbia prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, e che sia stato licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro tale stessa data del 31 dicembre 2012.

Ai fini dell'assunzione, il citato articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 aveva istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008; tale fondo, come detto, è stato incrementato di un ulteriore milione di euro dal citato articolo 1, comma 482, della legge n. 147 del 2013 a decorrere dal 2014.

Con nota del 22 dicembre 2014 n. 100378, il Ministero dell'economia e delle finanze ha indicato la disponibilità residua del capitolo n. 3042, per l'anno finanziario 2014, pari ad euro 1.982.930, da cui dovranno essere detratte le risorse effettivamente necessarie per le assunzioni già disposte di n. 34 unità della base militare USA di Pisa "Camp Darby".

La disponibilità residua stimata è pari a euro 890.927, su cui andranno a gravare gli oneri a regime previsti per le assunzioni delle n. 5 unità de La Maddalena, precedentemente inquadrate, nonché le n. 3 unità oggetto del presente decreto.

  1. Procedura per l'inquadramento, la ricognizione dei posti e l'assunzione del personale

Oltre al citato trasferimento di competenze della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica, l'articolo 2, comma 101, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha altresì affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e procedure per l'assunzione del personale di cui al predetto articolo 2, comma 100, della stessa legge nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate all'assunzione medesima.

In proposito, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2009 ha previsto che il Dipartimento della funzione pubblica proceda all'inquadramento nella qualifica, attraverso una procedura ricognitiva che tiene conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma, e adotti il provvedimento di carattere definitivo conseguente la procedura per l'inquadramento nella qualifica del personale interessato all'assunzione a cui siano stati concessi i benefici di cui alle leggi 9 marzo 1971, n. 98, e  27 dicembre 2013, n. 147, mediante apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Di tale provvedimento viene data comunicazione agli interessati.

L'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 avvenga, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi e con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare.

Il Dipartimento della funzione pubblica, a tal proposito, redige un elenco nominativo del personale inquadrato che ha diritto al beneficio previsto dalla legge e lo invia alle amministrazioni statali richiedendo alle stesse di comunicare entro dieci giorni la propria disponibilità di posti per l'assunzione con specifica della qualifica, della relativa vacanza nella dotazione organica, del costo individuale annuo di ciascuna unità e della sede geografica dell'ufficio di destinazione.

Con la medesima nota, al fine di favorire l'assunzione tempestiva del personale destinatario dei benefici accordati dalla legge 98/1971, subordinatamente alla richiesta di disponibilità di posti prioritariamente presso gli uffici territoriali del ministero della giustizia e successivamente presso le altre amministrazioni statali, si ritiene possibile rivolgere tale richiesta di disponibilità anche alle agenzie e agli enti pubblici non economici nazionali.

La procedura per la ricognizione si conclude con la predisposizione e pubblicazione, entro i successivi trenta giorni, di un bando, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica e comunicarsi al personale interessato, con l'indicazione dei posti dichiarati disponibili dalle amministrazioni interessate.

Il personale interessato all'assunzione presenterà al Dipartimento della funzione pubblica una domanda di preferenza di sede, previa compilazione di un apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dello stesso Dipartimento da inviarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto bando, numerando ciascuna sede disponibile da 1 a n secondo un ordine di priorità decrescente.

L'assegnazione del personale alle sedi di destinazione sarà effettuata in ragione della sede prescelta, preferendo, in caso di domande concorrenti per la medesima sede, l'aspirante meno giovane anagraficamente.

Il Dipartimento della funzione pubblica procederà a comunicare agli interessati la sede assegnata ed alle rispettive amministrazioni l'elenco del personale che dovrà assumere con i relativi fascicoli. Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà a ripartire i fondi di cui all' art. 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 agli enti interessati tenuto conto delle assegnazioni effettuate e previa verifica dei costi comunicati.

L'istruttoria oggetto del presente decreto ha riguardato una unità di personale civile della NAMSA "Nato maintenance and supply agency" di Taranto e due unità dell'"Elemento nazionale turco NATO" di Napoli che hanno prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, "alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale", licenziato in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012.

L'allegato 1 alla presente relazione illustrativa contiene la Tabella 1, di equiparazione ai fini dell'inquadramento del personale già dipendente delle basi militari USA/NATO presenti sul territorio nazionale.

Con riferimento all'unità già dipendente dell'organismo militare di Taranto, tenuto conto del differente contratto applicato, si è proceduto all'inquadramento tenendo conto delle mansioni svolte e del titolo di studio posseduto, facendo altresì riferimento alle mansioni e ai titoli di studio previsti dai contratti applicati ai dipendenti delle basi militari USA/NATO, nonché applicando i criteri illustrati al successivo paragrafo 5.

  1. Termini di presentazione delle domande

L'articolo 2, comma 1, della Legge 9 marzo 1971, n. 98, prevede che "la domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'articolo 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Allo stato attuale, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, è entrata in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, dal 1° gennaio 2014.

In relazione a quanto sopra, per i licenziamenti che avvengano in conseguenza di provvedimenti di riorganizzazione o soppressione delle basi adottati entro il 31 dicembre 2012, il personale interessato doveva presentare, a pena di decadenza, la domanda di assunzione nelle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o entro sessanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2014, se il licenziamento è anteriore a tale data.

  1. Requisiti per l'inquadramento

Ai fini dell'adozione del provvedimento, il previsto possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al lavoro pubblico implica l'integrazione dei requisiti indicati dalla legge 98/1971 con quelli stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, "Regolamento recante norma sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

In tal senso, ed in seguito al combinato disposto delle leggi 98/1971, 244/2007, 10/2011 e 147/2013, sono stati individuati i seguenti requisiti che devono essere verificati quali presupposti per prevedere la possibilità di inquadramento per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dalle suddette leggi 98/1971 e 147/2013, hanno presentato domanda di assunzione presso le amministrazioni pubbliche:

1)           Servizio continuativo presso un organismo militare per almeno un anno alla data indicata dalla normativa che assegna il beneficio;

2)           Licenziamento conseguente a provvedimenti di riorganizzazione o soppressione delle Basi militari adottati entro la suddetta data indicata dalla norma speciale, attualmente il 31 dicembre 2012;

3)           Presentazione della domanda di avvalersi del beneficio nei termini prescritti;

4)           Cittadinanza italiana;

5)           Idoneità fisica all'impiego,

6)           Elettorato attivo;

7)           Non essere stato destituito, dispensato, o dichiarato decaduto da pubblico impiego;

8)           Buona condotta (richiesta per assunzioni presso PCM, Difesa, Giustizia, Polizia);

9)           Assolvimento degli obblighi militari;

10)      Titolo di studio richiesto per la qualifica di inquadramento.

 

Vengono rilevate altresì informazioni importanti quali:

11)      Descrizione mansioni svolte;

12)      Sede richiesta.

 

Idoneità fisica all'impiego. In ogni caso l'assunzione sarà subordinata alla preventiva verifica, da parte dell'amministrazione a cui il soggetto sarà destinato, dell'effettivo possesso del requisito unitamente alla permanenza dei requisiti generali di accesso che erano stati condizione per l'adozione del relativo provvedimento di inquadramento.

Precisazioni sul titolo di studio. L'art. 1 della legge 31 dicembre 1962 , n. 1859, prevede come titolo di studio obbligatorio l'istruzione successiva a quella elementare impartita nella scuola media, che è scuola secondaria di primo grado. Il successivo articolo 8 prevede che "Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media."

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 1, comma 622 ha previsto l'innalzamento dell'obbligo scolastico. In particolare, il D.M. del 22 agosto 2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" ha stabilito che l'istruzione obbligatoria sia impartita per almeno dieci anni e si realizzi secondo disposizioni indicate dal predetto articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, in prima attuazione per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009. L'obbligo di istruzione in parola decorre pertanto a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo scolastico nell'anno scolastico 2006/2007.

A coloro che sono nati prima del 1952 non è applicabile l'art. 8 della L. 1859/1962 e, pertanto, deve ritenersi valido il titolo di studio della licenza elementare di cui sono in possesso, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali, come nella specie, sia richiesta la licenza della scuola dell'obbligo (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II - 01 dicembre 2006 - n. 3287, T.A.R. Veneto, sez. I - 02 luglio 1987 - n. 660).

Per coloro che pur essendo nati successivamente al 1952 non posseggono alcun titolo di studio, assume rilievo che la legge 98/1971, che prevede il beneficio dell'assunzione, è da considerare una disposizione speciale. Tuttavia ai fini dell'inquadramento, in assenza della scuola dell'obbligo, si dispone quello più basso.

Inquadramento. La legge prevede che l'inquadramento vada fatto nelle categorie non di ruolo di cui alla Tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90.

La Tabella I del regio decreto citato prevede le seguenti quattro categorie:

Categoria I. Personale in possesso di diploma di laurea:

a)   se assunto per disimpegnare mansioni di  carattere essenzialmente tecnico proprie dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 10° o superiore;

b)  se assunto per disimpegnare mansioni proprie  dei ruoli di gruppo A con inizio di carriera al grado 11°;

Categoria II. Personale in possesso di diploma di  scuola media di 2° grado assunto per  disimpegnare mansioni esecutive di carattere tecnico, amministrativo o contabile proprie dei ruoli di gruppo B;

Categoria III. Personale in possesso di diploma di scuola media di 1° grado assunto per disimpegnare mansioni d'ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C;

Categoria IV. Personale assunto per disimpegnare mansioni di fatica o comunque pertinenti  ai ruoli del personale subalterno.

La legge 5 marzo 1961, n. 90 prevede che gli operai dello Stato siano classificati come segue:

  • Capi operai: Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;
  • 1ª categoria: specializzati: Operai addetti a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale di mestiere;
  • 2ª categoria: qualificati: Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere;
  • 3ª categoria: comuni: Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;
  • 4ª categoria: manovali: Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica;
  • 5ª categoria: Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;
  • 6ª categoria: apprendisti: Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

In base a quanto previsto dalla legge 98/1971 l'inquadramento avviene in relazione a due elementi concorrenti:

-          Il possesso del titolo di studio richiesto dall'area o categoria di inquadramento;

-          Le mansioni prevalentemente svolte nel biennio precedente.

Anche tenuto conto dei successivi interventi normativi, ed in particolare del sistema dei livelli retributivi previsti dalla legge 312/1990, e dei successivi CCCCNNL dei comparti considerati, l'inquadramento viene operato secondo quanto previsto nella Tabella 1, in ragione delle mansioni svolte e del titolo di studio posseduto. In particolare per il personale che svolge mansioni pertinenti alle categorie salariali (operai), l'inquadramento del soggetto avverrà in una di tali categorie, mentre, ove le mansioni medesime siano riconducibili a quelle tipiche del ruolo tecnico-amministrativo, l'inquadramento dovrà avvenire in una delle categorie degli impiegati civili dello Stato.

Il sistema di inquadramento delineato dall'art. 1, comma 1, della legge 9 marzo 1971, n. 98, da un lato riconosce preminente rilievo al titolo di studio posseduto (escludendosi la possibilità di inquadramento del personale in categoria per la quale sia richiesto un titolo di studio superiore rispetto a quello che può essere fatto valere), dall'altro fa riferimento alle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze degli organismi indicati dalla norma, in relazione alle quali, appunto, interviene l'assunzione e quindi il conseguente inquadramento.

Il riferimento alle mansioni da disimpegnare, in relazione alla quali avvenga l'assunzione, ha valore di criterio integrativo di classificazione, nel senso che il personale assunto per l'esercizio di mansioni inferiori dovrà, comunque, essere inquadrato nella categoria corrispondente a tali mansioni anche ove possegga un titolo di studio superiore a quello richiesto per tale categoria e correlato ad una categoria superiore. La natura delle mansioni da disimpegnare è, quindi, un criterio che può operare solo in pejus, precludendo l'inquadramento del soggetto nella superiore categoria corrispondente al più elevato titolo di studio eventualmente posseduto.

Tale canone classificatorio risulta trovare diretto riscontro nella previsione dell'articolo 1 della citata legge n. 98 del 1971, che non solo richiama espressamente le categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto n. 100 del 1937, ma ribadisce anche i relativi criteri di inquadramento costituiti dal titolo di studio posseduto e dalla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel periodo di riferimento.

Dell'adozione di questo provvedimento di inquadramento è stata fornita informativa alle organizzazioni sindacali con nota n. 44806 del 23 luglio 2015.

 

 

 

Tabella 1

Classificazione

Qualifica
funzionale

Qualifica posseduta presso la Base militare (CCNL BASI NATO)

COMPARTO MINISTERI

COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Area e fascia retributiva

Area e fascia retributiva

Categoria I

settima

LIVELLO 1
in possesso di laurea

già C1 ora AREA III F1

VII LIV. AREA C1

Categoria II

sesta

LIVELLO 1
Diploma di scuola media superiore
LIVELLO 2
Laurea/Diploma di scuola media superiore

già B3 ora AREA II F3

VI LIV. AREA B2

Categoria II

quinta

LIVELLO 2
Diploma di scuola media inferiore
LIVELLO 3
Laurea/Diploma di scuola media superiore

già B2 ora AREA II F2

V LIV. AREA B1

Categoria III

quarta

LIVELLO 3
Diploma di scuola media inferiore

già B1 ora AREA II F1

IV LIV. AREA A3

Categoria III

quarta

LIVELLO 4
Laurea/Scuola media superiore/Scuola media inferiore

Categoria IV

seconda

LIVELLO 5 /5a
Laurea/Scuola media superiore/Scuola obbligo

già A1S ora AREA I F2

III LIV. AREA A2

Categoria IV

prima

LIVELLO 6 /7
Laurea/Scuola media superiore/Scuola obbligo
LICENZA ELEMENTARE

per i nati dopo il 1952

già A1 ora AREA I F