DM 23 luglio 2015

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VISTA la legge 9 marzo 1971, n. 98, in materia di "Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica", che prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

VISTO l'articolo 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98, che prevede che, ai fini dell'assunzione, la domanda deve essere diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento e che sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda,  una apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

VISTO l'articolo 68, comma 6, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in tema di "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che in sede di riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture prevede, in particolare, la soppressione della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui al citato articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008);

VISTO l'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

VISTO l'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la definizione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale di cui all'articolo 2, comma 100, della citata legge n. 244 del 2007, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate all'assunzione medesima;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2009, registro n. 1, foglio 299, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, con il quale le competenze della su indicata Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica e si è proceduto alla individuazione dei criteri e delle procedure per l'assunzione del personale civile delle basi militari soppresse, ai sensi dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTO l'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione del richiamato articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare, prevedendo, altresì, che le assunzioni sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, e che le stesse possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo;

VISTE le note, presentate entro il termine di decadenza di sessanta giorni, con le quali una unità che prestava servizio presso la NAMSA "Nato maintenance and supply agency" di Taranto e due unità che prestavano servizio presso l'"Elemento nazionale turco NATO" di Napoli hanno presentato domanda ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e della legge  27 dicembre 2013, n. 147;

ESAMINATA la documentazione trasmessa e valutata sulla base dei criteri di cui all'allegata relazione illustrativa (all.1), che costituisce parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che gli istanti hanno prestato servizio continuativo, per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, e che i medesimi istanti sono stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012;

VISTA la nota del 22 dicembre 2014 n. 100378, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha indicato la disponibilità residua del capitolo n. 3042, per l'anno finanziario 2014, in euro 1.982.930, da cui dovranno essere detratte le risorse finanziarie necessarie per le assunzioni di n. 34 unità della base militare USA di Pisa "Camp Darby", precedentemente disposte, con una disponibilità residua stimata in euro 890.927 circa, coma da tabella 2 dell'allegata relazione illustrativa;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione   1° agosto 2014, con cui è stato disposto l'inquadramento, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, di n. 5 unità che prestavano servizio presso la base militare de La Maddalena, il cui onere ai fini dell'assunzione è stimabile in euro 152.873 circa, anch'esso a gravare sulle disponibilità residue di cui al capitolo n. 3042 del Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO di poter procedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'individuazione, ai fini dell'eventuale successiva assunzione all'esito del riscontro alla data dell'assunzione delle risorse effettivamente disponibili sul capitolo n. 3042, del formale inquadramento dell'unità di personale civile già dipendente della NAMSA "Nato maintenance and supply agency" di Taranto e delle due unità di personale civile già dipendenti dell'"Elemento nazionale turco NATO" di Napoli, tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni disimpegnate nel periodo di riferimento alle dipendenze dei predetti organismi;

VISTA la nota n. 44806 del 23 luglio 2015 con cui è stata data informativa alle organizzazioni sindacali del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1
Inquadramento

  1. In attuazione dell'articolo 2, commi 100 e 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per n. 1 unità di personale civile già dipendente della NAMSA "Nato maintenance and supply agency" di Taranto e per n. 2 unità di personale civile già dipendenti dell'"Elemento nazionale turco NATO" di Napoli, che hanno presentato domanda di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, è individuato, ai fini dell'eventuale successiva assunzione, secondo i criteri disposti nell'allegata relazione illustrativa, il formale inquadramento di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2
Assunzione del personale

  1. Per il personale di cui all'articolo 1, in seguito all'inquadramento, sarà possibile procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n.147, all'assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli organici del personale delle amministrazioni interessate, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi e con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2009, subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziare sul capitolo n. 3042 del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Rimane fermo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche che assumeranno il personale di cui all'articolo 1 di verificare l'idoneità all'impiego, nonché la permanenza dei requisiti generali di accesso.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 luglio 2015

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE