DPCM 27 luglio 2012

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VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1, comma 643, della predetta legge;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turn-over delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n.95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTO il citato decreto legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 66, comma 14, il quale prevede che"Per il quadriennio 2011-2014 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016";

VISTO il comma 11, dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità;

VISTO l'art. 12, comma 3, 2° capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni sulle modalità di autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche agli enti di ricerca pubblici di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;

VISTO l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, pertanto, diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di ricerca;

VISTO l'art. 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" che stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell' articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico";

VISTO il comma 2 bis, dell'art. 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato in data 10 agosto 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal quale emerge che il regime delle assunzioni per gli Enti di ricerca, è diversificato per i due anni di riferimento (anno 2010 turn over 100%, anno 2011 turn over20%) ed inoltre sono differenti, per i due anni, le modalità di calcolo del budget delle assunzioni, tenuto conto dei risparmi derivanti dalle cessazioni, e degli oneri che ne derivano, attese le disposizioni introdotte dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

VISTO l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'articolo 62 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-bis secondo cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

VISTO l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre materie, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002- 2005 ed il biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 7 aprile 2006 il cui articolo 15 disciplina le opportunità di sviluppo professionale all'interno del profilo di ricercatore e di tecnologo;

VISTO il comma 21, dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 (proroga termini);

VISTO l'art.1, comma 3, lettera a) del decreto-legge 13 agosto, 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, da cui deriva che gli enti di ricerca, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;

VISTI i successivi commi 4 e 5 del citato articolo 1, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 da cui si evince che gli enti di ricerca che non abbiano adempiuto alla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legge 13 agosto, 2011 n. 138 le dotazioni organiche dei dirigenti di seconda fascia sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data;

CONSIDERATO che il citato decreto- legge n. 95 del 2012, in particolare l'art.2, comma 1, dispone che :" Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi";

TENUTO CONTO che l'art.2, comma 2, del decreto legge n.95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito delle riduzioni effettuate ai sensi  dell' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

VISTO l'art.2, comma 5, dello stesso decreto legge n.95 del 2012 secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che l'art.2, comma 6 del succitato decreto prevede che" Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi".

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 che proroga al 31 dicembre 2012, tra gli altri, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti di ricerca, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 66, comma 14, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

TENUTO CONTO che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità effettiva di posti in dotazione organica;

VISTA la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a favore degli enti di ricerca, linee guida per la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011;

VISTE le note degli enti di ricerca interessati con le quali vengono chieste le autorizzazioni ad assumere per gli anni 2010 e 2011, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad effettuare i passaggi di livello all'interno dei profili di cui all'articolo 15 del citato CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, utilizzando le risorse il cui importo è indicato per ogni ente nelle tabelle allegate al presente decreto per ciascun anno di riferimento, calcolate in relazione ai criteri previsti nella citata nota circolare n. 51924/2011;

TENUTO CONTO dei valori di ciascun ente relativi alle entrate complessive correnti e alla spesa di personale, risultanti dal bilancio consuntivo rispettivamente degli esercizi 2009 e 2010;

VERIFICATO il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute negli anni 2009 e 2010, nonché il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive relative al bilancio consuntivo dell'anno precedente, di cui si dà un quadro sintetico nelle tabelle allegate al presente decreto redatte sulla base dei dati certificati da ogni singolo ente;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari all'importo in euro indicato a fianco di ciascun ente;

RITENUTO che i predetti Enti debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

DECRETA

Articolo 1

  1. Gli Enti di ricerca indicati, nella Tabella 1 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, a valere sulle risorse relative all'anno 2010, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato ed ai passaggi di livello all'interno del profilo professionale di ricercatore e tecnologo, delle unità di personale indicate per ciascun ente, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2010 sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2009.
  2. Gli Enti di ricerca indicati, nella Tabella 2 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, a valere sulle risorse relative all'anno 2011, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato ed ai passaggi di livello all'interno del profilo professionale di ricercatore e tecnologo, delle unità di personale indicate per ciascun ente, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2011 sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.
  3. Resta fermo, per gli Enti di ricerca che non hanno provveduto, entro il 31 marzo 2012, agli adempimenti di cui all'art. art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n.138 del 2011, il divieto sanzionatorio di effettuare assunzioni, a decorrere dalla predetta data, di personale dirigenziale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
  4. Resta, altresì, fermo che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art.2, comma 5, del decreto legge n.95 del 2012, entro il 31 ottobre 2012, gli Enti di ricerca non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.
  5. Per le progressioni di livello all'interno del profilo professionale di ricercatore e di tecnologo si applica il comma 21, dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
  6. Gli Enti di ricerca cui alle Tabelle 1 e 2 allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente sostenuta. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'Ente la dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  7. L'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 è posto a carico del bilancio di ciascun Ente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze