DPCM del 18 ottobre 2012

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VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni tra cui quelle elencate nell'articolo 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

VISTO l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 6 che dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

VISTO il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'Interno -ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l'art 9, comma 31, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie";

VISTO l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti pensionistici;

VISTA la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte dei Conti il 18/5/2012 Reg. n. 4 - Foglio n. 313, avente ad oggetto "decreto legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art 55 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, ai sensi del quale "Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni. [..] la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all'albo";

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'Interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - ex AGES, in data 27 luglio 2011, n. 1228, concernente, tra l'altro, la richiesta a trattenere in servizio n. 13 segretari che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il 65° anno d'età;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - ex AGES, in data 9 novembre 2011, n. 54828, concernente la richiesta al trattenimento in servizio di ulteriori 8 segretari comunali e provinciali oltre il 65° anno di età;

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 20 dicembre 2011, n. 60859, con la quale, alla luce delle novità normative intervenute in materia previdenziale, è stata chiesta al Ministero dell'Interno - ex AGES conferma delle richieste di trattenimento in servizio;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - ex AGES in data 21 marzo 2012, n. 14001, con la quale si confermano soltanto n. 19 delle n. 21 richieste di trattenimento in servizio avanzate con le note sopra citate;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - ex AGES in data 15 marzo 2012, n. 13008, con la quale si trasmette il decreto del 14 marzo 2012, n. 12847, del Presidente dell'Unità di missione, afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di ricostituzione del rapporto di lavoro del dott. Claudio Brambilla, nato a Desio (MB) il 9 aprile 1949, e collocato a riposo a decorrere dal 1° maggio 2011;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - ex AGES in data 19 luglio 2012, n. 33464, con la quale si trasmette il decreto del 19 luglio 2012, n. 33384, del Presidente dell'Unità di missione, afferente la richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di ricostituzione del rapporto di lavoro del dott. Giuseppe Basile, nato ad Atessa (CH) il 23 febbraio 1970, e cancellato dall'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali a decorrere dal 15 giugno 2012;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - ex AGES, in data 2 febbraio 2012, n. 6331, nonchè le comunicazioni sopra citate, dalle quali emerge che: alla data del 27 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno - ex AGES gestisce, su un totale di n. 7.788 enti locali, n. 4.305 sedi di segreteria, tra singole e convenzionate, e che il numero dei segretari in servizio attivo è di 3.507;

CONSIDERATO che con nota del 21 marzo 2012, n. 14001, il Ministero dell'Interno - ex AGES ha comunicato che alla data del 19 marzo 2012 le sedi di segreteria vacanti risultavano essere n. 901, e che i segretari in disponibilità ammontavano a n. 116 unità;

VISTO l'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia;

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 15 maggio 2012, n. 19391, con la quale, tra l'altro, è stato richiesto al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze il parere in merito alle richieste di trattenimento in servizio ed alla riammissione del dott. Claudio Brambilla;

 

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18 luglio 2012, n. 17861, con la quale viene trasmessa la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP del 4 giugno 2012, n. 49171, concernente, tra l'altro, le valutazioni in merito ai sopra richiamati trattenimenti in servizio;

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica, in data 27 luglio 2012, n. 31601, con la quale si chiede al Ministero dell'Interno - ex AGES analitica documentazione che consenta di verificare che ricorrono le condizioni previste dall nuovo regime assunzionale;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno - ex AGES in data 29 agosto 2012, n. 39609, con la quale, nel confermare la richiesta di 19 trattenimenti in servizio, nonché quella del dott. Brambilla, si comunica, fra l'altro, che nel corso del 2011 si sono verificate n. 212 cessazioni dal servizio e n.7 dimissioni volontarie e che, conseguentemente, il numero delle unità assumibili, pari all'80 per cento delle cessazioni, è pari a n. 175;

RITENUTO di aderire alle richieste del Ministero dell'Interno - ex AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1
Il Ministero dell'Interno - Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a trattenere in servizio n. 19 unità di segretari comunali e provinciali.

Art. 2
Il Ministero dell'Interno - Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a ricostituire il rapporto di lavoro con il segretario comunale dott. Claudio Brambilla e con il segretario comunale dott. Giuseppe Basile.

Si precisa che gli oneri connessi ai trattenimenti di cui all'art. 1 ed alle ricostituzioni del rapporto di lavoro previste dall'art. 2, sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari presteranno servizio, in qualità di titolari.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18/10/2012

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze