DPR del 23 settembre 2015

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VISTO l'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l'articolo 19, e successive modificazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che nell'ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l'applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

VISTO l'articolo 17, comma 1-bis, del sopra detto decreto-legge n. 104 del 2013, in materia di graduatorie ad esaurimento dei dirigenti scolastici;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 luglio 2015, recante disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2015, recante disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 20 luglio 2015, n. 21407, con la quale, nel richiedere l'autorizzazione per l'anno scolastico 2015/2016 alle nomine in ruolo di 258 dirigenti scolastici, l'amministrazione si riservava la facoltà di chiedere l'autorizzazione ad assumere un ulteriore contingente di dirigenti scolastici, a seguito dell'attuazione di quanto previsto dai commi 88 e 92 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2015, con il quale si informa che è stato, tra l'altro, approvato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, tra l'altro, n. 258 unità di dirigenti scolastici, in corso di perfezionamento;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 agosto 2015, n. 24851, con la quale, nel comunicare che i posti vacanti e disponibili risultano essere 1.381 unità e che le cessazioni dal servizio dei dirigenti scolastici relativi all'anno precedente sono pari a n. 767 unità, viene richiesta l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori n. 336 unità di dirigente scolastico, delle quali n. 196 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, della citata legge n. 107 del 2015, n. 137 per i soggetti di cui al comma 92 del medesimo articolo 1 e 3 per i soggetti idonei inclusi nelle graduatorie di cui al D.D.G 13 luglio 2011;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - dell'11 agosto 2015, n. 64113 con la quale vengono richiesti chiarimenti in ordine all'attuazione della disciplina connessa con l'assunzione dei dirigenti scolastici;

VISTA la comunicazione inviata per posta elettronica dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 17 agosto 2015 con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla ripartizione dell'intero contingente di dirigenti scolastici di cui alle predette note del 20 luglio e del 10 agosto, con particolare riguardo al rispetto degli accantonamenti di posti e dei limiti percentuali della quota di assunzioni destinata agli idonei;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 agosto 2015, n. ACG/22/istr/10595, con la quale si esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2015/2016, di ulteriori n. 336 unità di dirigente scolastico;

RITENUTO di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2015/2016, nel rispetto della citata legge n. 107 del 2015, ulteriori n. 336 unità di dirigente scolastico in aggiunta alle 258 unità di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come modificato dall'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 2015;

DECRETA

Articolo 1
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto della normativa vigente e dell'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di dirigenti scolastici pari a n. 336 unità, in aggiunta alle n. 258 unità autorizzate con provvedimento in corso di perfezionamento.

Articolo 2
L'autorizzazione ad assumere 336 unità di dirigente scolastico di cui all'articolo 1 si ripartisce come segue:

a) 196 unità in favore dei soggetti che risultano iscritti in posizione utile nelle graduatorie delle procedure di cui all'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, n. 107, a seguito della loro approvazione definitiva, fermo restando che la conferma dei rapporti di lavoro instaurati coi soggetti di cui all'articolo 1, comma 90, della medesima legge avviene senza gravare sulle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2015/2016;

b) 137 unità in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015, all'esito delle prove ivi previste;

c) 3 unità in favore dei soggetti idonei inclusi nelle graduatorie di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2015