Testo coordinato del DPCM 21-12-2018

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Testo coordinato del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” del 21-12-2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 il 07-02-2019 (con rettifica introdotta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16-04-2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 il 22-6-2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e in particolare l'art. 19, comma 5;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante riorganizzazione del centro di formazione studi (Formez), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente, la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 9 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare l'art. 1, comma 205, della predetta legge, n. 205 del 2017, relativo all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per l'innovazione sociale, al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

Visto l'art. 1, comma 206, della predetta legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che il Fondo per l'innovazione sociale è finalizzato alla realizzazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili;

Visto l'art. 1, comma 207, della medesima legge n. 205 del 2017, il quale prevede che le modalità di funzionamento e di accesso al citato Fondo, nonché le relative aree di intervento, sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dai commi 205, 206 e 207 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017;

Considerato che, ai predetti fini, è stato istituito, presso il Centro di responsabilità 1 «Segretariato» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'apposito capitolo di spesa 243 «Fondo per l'innovazione sociale» nel quale, per il corrente esercizio finanziario, sono state versate le dotazioni finanziarie pari a € 5.000.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, è stata conferita la delegata per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1
Finalità del Fondo per l'innovazione sociale

  1. Il Fondo per l'innovazione sociale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, comma 205, della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, e' diretto a favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei attraverso la realizzazione di studi di fattibilità e lo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili.
  2. Il Fondo finanzia, nel triennio 2018-2020, gli interventi di cui all'art. 5, ciascuno della durata massima di un anno, nell'ambito di un «Programma triennale per l'innovazione sociale» (di seguito anche «Programma») di carattere sperimentale.
  3. L'obiettivo del «Programma triennale per l'innovazione sociale» è il rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato.
  4. Al «Programma triennale per l'innovazione sociale» sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le eventuali somme non impegnate nel corso di una annualità possono essere utilizzate nelle annualità successive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2010 sull'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  5. Sulle risorse di cui al comma 4 gravano altresì gli oneri derivanti dall'affidamento delle attività di gestione del Fondo di cui all'art. 9.
     

Art. 2
Soggetti beneficiari

  1. I beneficiari del Programma sono i Comuni capoluogo e le Città metropolitane (1)
  2. I beneficiari possono operare in partenariato con Regioni, altri Comuni, Università ed enti di ricerca nonché con soggetti del settore privato.
     

Art. 3
Definizione delle aree di intervento

  1. Al fine di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 1, commi 205, 206 e 207, della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205, i soggetti beneficiari possono presentare le proposte di progetti sperimentali, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico di cui all'art. 4, nelle seguenti aree di intervento:

                   a)  inclusione sociale; 
                   b)  animazione culturale;
                   c)  lotta alla dispersione scolastica.

Art. 4
Modalità di accesso al Fondo per l'innovazione sociale

  1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica emana un avviso pubblico per la selezione delle proposte di progetti sperimentali da finanziare all'interno del Programma.
  2. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, con proprio decreto, nomina il Comitato permanente per la valutazione delle proposte progettuali ed il monitoraggio del Programma (di seguito «Comitato permanente») di cui all'art. 8.
  3. Le domande di ammissione al finanziamento, da presentare tramite posta elettronica certificata, sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
  4. Il Comitato permanente verifica l’ammissibilità e la qualità delle proposte nel rispetto dei criteri preventivamente definiti nell'avviso. Le risorse finanziarie sono assegnate ai soli progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente ai sensi del periodo precedente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna annualità.
  5. Le modalità per l'erogazione delle singole quote di finanziamento sono disciplinate con apposite Convenzioni da stipularsi all'esito delle valutazioni di cui al comma 4. Tali convenzioni definiscono il quadro dei soggetti del partenariato partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 205, della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, i tempi di attuazione, nonché' i criteri per la revoca del finanziamento e tutti gli elementi essenziali per la realizzazione del progetto. Con le medesime convenzioni sono altresì definite le modalità necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio degli interventi, con l'indicazione degli indicatori di misurazione dell'impatto così come individuati nella proposta.
  6. La mancata sottoscrizione delle Convenzioni, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e, compatibilmente con le risorse disponibili, l'individuazione di altro soggetto beneficiario, secondo l'ordine di presentazione.
     

Art. 5
Interventi finanziabili

  1. I soggetti beneficiari possono accedere al Fondo presentando, secondo le modalità definite nell'avviso pubblico di cui all'art. 4, appositi progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi di seguito specificati, nell'ambito del Programma di cui all'art. 1:

Intervento I - studio di fattibilità e pianificazione esecutiva. Il Fondo finanzia la realizzazione di uno studio di fattibilità comprensivo di un piano esecutivo. Lo studio di fattibilità deve contenere un'analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, una comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze per generare risposte di innovazione sociale al bisogno individuato, gli indicatori attraverso cui misurare e valutare i risultati  conseguibili e un modello di misurazione e valutazione dell'impatto sociale. I beneficiari, inoltre, devono individuare il partenariato di progetto con la selezione dei partner necessari per la definizione dello studio di fattibilità e per la realizzazione della verifica empirica ai fini della successiva sperimentazione.

Intervento II - sperimentazione. Il Fondo finanzia una sperimentazione che applichi quanto previsto dallo studio di fattibilità in partenariato con i soggetti privati e/o pubblici individuati nel medesimo studio. La sperimentazione viene realizzata attraverso una verifica empirica finalizzata a testare il modello di intervento e a dimostrare l'efficacia, in termini di risultati e impatto sociale, la sostenibilità e la replicabilità della soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di fattibilità.

Intervento III - sistematizzazione. Il Fondo finanzia in consolidamento della sperimentazione attraverso la costruzione di strumenti di finanza d'impatto che consentano di replicare in contesti diversi e/o più ampi, gli interventi per i quali è stata condotta la sperimentazione al fine dell'implementazione e dell'incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali.

     2. La valutazione degli studi di fattibilità e degli interventi di sperimentazione e sistematizzazione ai fini dell'ammissione al finanziamento è effettuata dal Comitato permanente, di cui all'art. 8, sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblico.

Art. 6
Disponibilità delle risorse

  1. Le Convenzioni sono finanziate nel limite delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2018, 2019 e 2020.
  2. Le Convenzioni determinano le modalità e gli adempimenti amministrativi necessari per l'erogazione delle singole quote di finanziamento del progetto, in coerenza con il quadro economico presentato.
  3. In presenza di economie, derivanti anche da valutazioni negative di singoli interventi da parte del Comitato permanente, si procede all'emanazione di un nuovo avviso pubblico.

 

Art. 7
Criteri di valutazione

  1. Gli interventi sono ammessi al finanziamento secondo i seguenti criteri generali di valutazione:
    1. capacità di dimostrazione dell'ampiezza e della profondità dei benefici sociali generabili, in termini di outcome;
    2. miglioramento delle capacità delle pubbliche amministrazioni;
    3. quadro logico, coerenza e fattibilità della proposta di intervento;
    4. pertinenza con standard internazionali ed europei;
    5. capacità di dimostrazione delle condizioni di sostenibilità economica e sociale.
       

Art. 8
Comitato permanente di valutazione e monitoraggio

1.Senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un Comitato permanente con il compito di assicurare la valutazione degli interventi ed il monitoraggio del Programma rispetto a tempi, risorse, obiettivi e criteri di selezione.

2.Il Comitato permanente è composto da:

  1. due rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno con funzioni di presidente;
  2. un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  3. un rappresentante dell'ANCI;
  4. un rappresentante della Commissione di studio sulla finanza di impatto nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2017.

3.I componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d) devono essere indicati fra esperti di comprovata esperienza ed elevata qualificazione professionale nel campo della innovazione sociale.

4.La nomina dei componenti del Comitato avviene con decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica. Per ciascuno dei componenti effettivi è designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità' degli incarichi.

5.Il Comitato ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica e dura in carica fino al completamento del Programma.

6.Le funzioni di supporto al Comitato sono svolte dall'Ufficio per la valutazione della performance del Dipartimento della funzione pubblica.

7.Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Sono fatti salvi i rimborsi delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti a carico del capitolo di bilancio del pertinente Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 9
Gestione del Fondo

1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione del Fondo e, in particolare, per il supporto nelle attività di promozione e sensibilizzazione dei beneficiari del Fondo nonché' nelle fasi di selezione, valutazione, monitoraggio degli interventi, erogazione dei finanziamenti, il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione nel rispetto dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Roma, 21 dicembre 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019

Ufficio controllo atti P.C.M.Ministeri della giustizia  e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 52

 

[1] Comma così modificato dall’art. 1 del  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, “Rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2018 concernente le modalità di funzionamento e  di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” del 16-04-2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 il 22-6-2019