Integrazione all’Avviso Fondo Innovazione Sociale – Intervento II

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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della funziona pubblica

Fondo Innovazione Sociale

ALLEGATO

PROGRAMMA DI INNOVAZIONE SOCIALE INTEGRAZIONE ALL’AVVISO DEL 5 APRILE 2019 PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI 
(INTERVENTO II - SPERIMENTAZIONE)

Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019)

Sommario

AVVISO                                      

  1. Premesse                    
  2. Finalità della procedura 
  3. Beneficiari         
  4. Oggetto e durata           
  5. Requisiti di partecipazione         
  6. Risorse finanziarie         
  7. Responsabile del procedimento, punti di contatto e chiarimenti              
  8. Termini e modalità di partecipazione     
  9. Procedura         
    9.1  Verifica di ammissibilità delle domande        
    9.2  Valutazione dei progetti sperimentali         
    9.3  Conclusione della procedura            
  10. Criteri di valutazione    
  11. Condizioni particolari di esecuzione     
  12. Erogazione del finanziamento   
  13. Obblighi del beneficiario e del partenariato   
  14. Spese ammissibili e rendicontazione  
  15. Trattamento dei dati   
  16. Ricorso
  17. Norme di rinvio 

 

1.  Premesse
Nell’ambito del Programma di innovazione sociale di cui al dPCM 21 dicembre 2018, il presente Avviso integra quanto stabilito dall’Avviso del 5 aprile 2019 che, al paragrafo 9, ha previsto che “per le successive domande di ammissione al finanziamento, relativamente agli interventi II e III, i relativi format saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento a seguito della pubblicazione di integrazione del presente Avviso”. Il successivo paragrafo 10 ha stabilito che “in relazione agli esiti della prima fase di avvio del Programma triennale, il Dipartimento della funzione pubblica si riserva la facoltà di integrare le tabelle relative alla valutazione degli Interventi II e III con le medesime modalità di cui all’ultimo capoverso del precedente paragrafo 9”.

La documentazione, riferita al presente Avviso, è reperibile nell’apposita pagina del sito istituzionale del Dipartimento, di cui al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale.

2. Finalità della procedura
Finalità della presente procedura è la selezione degli Studi di fattibilità (d’ora in avanti “SdF”) elaborati a conclusione dell’Intervento I, che, a seguito della valutazione positiva del Comitato, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi 9 e 10, saranno ammessi a finanziamento per la loro sperimentazione.

3. Beneficiari
I beneficiari del contributo di cui al successivo paragrafo 6 sono i Comuni capoluogo e le Città metropolitane ammessi a finanziamento per l’Intervento II (Sperimentazione), tenendo conto di quanto previsto nell’Avviso del 5 aprile 2019 e, in particolare, nei paragrafi 1 (Finalità dell’Avviso), 2 (Soggetti beneficiari) e 5 (Composizione del partenariato).

4. Oggetto e durata
Attraverso il presente Avviso, il Fondo finanzia la realizzazione della sperimentazione dell’idea progettuale di innovazione sociale, secondo quanto previsto nello studio di fattibilità e nel piano esecutivo prodotti al termine dell’Intervento I. Come previsto dal dPCM 21 dicembre 2018, la sperimentazione è finalizzata ad una verifica empirica dell’efficacia dell’idea progettuale, nonché della sostenibilità e replicabilità della soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di fattibilità, tramite l’utilizzo dei relativi indicatori per misurare e valutare i risultati conseguiti nell’ambito del modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale previsto.

La durata della sperimentazione non può essere superiore a un anno.

5. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura i Comuni e le Città metropolitane ammessi a finanziamento per l’Intervento I (Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva), che alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

a) abbiano completato le attività previste per l’Intervento I, presentando il Report finale di progetto che include: lo studio di fattibilità, comprensivo degli indicatori attraverso cui misurare e valutare i risultati conseguibili, un modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale, il piano esecutivo per l’implementazione dell’Intervento II;

b) abbiano presentato il rendiconto finale, comprensivo dei documenti giustificativi di spesa e di tutti gli allegati previsti nella convenzione (art. 6), così come precisati nelle Linee Guida per la rendicontazione dei progetti;

c) non siano destinatari di provvedimenti di risoluzione della convenzione o di atto di avvio del relativo procedimento da parte del Dipartimento;

d) abbiano espletato, nel rispetto della disciplina vigente e di quanto previsto dal presente Avviso, le procedure di evidenza pubblica per la selezione del partenariato rapportate al valore delle risorse finanziarie impegnate.  A tal riguardo, si specifica che i partner selezionati devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

d.1) assenza di cause di esclusione fra quelle previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;

d.2) possesso da parte dei membri del partenariato, anche in forma aggregata con relativo cumulo dei requisiti, dell’esperienza almeno annuale nella gestione di servizi e di attività riferiti alle aree di intervento, di cui al paragrafo 7 dell’Avviso del 5 aprile 2019, prescelte dagli enti proponenti, o, comunque, in attività analoghe. Per attività analoghe si fa riferimento rispettivamente alla disciplina sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, di cui alla legge n. 328/2000 e ss. mm. ed alla legislazione regionale di attuazione, per quanto riguarda le aree di intervento dell’inclusione sociale e della lotta alla dispersione scolastica, nonché alla valorizzazione di beni ed attività culturali, come definita dal d.lgs. n. 42/2004 e ss. mm., recante il codice dei beni e delle attività culturali, per quanto riguarda l’area di intervento dell’animazione culturale;

e) abbiano selezionato un soggetto valutatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., dei requisiti minimi, di seguito riportati, funzionali e congrui rispetto all’attività da svolgere in relazione alle finalità del presente Avviso:

e.1) nel caso in cui il soggetto selezionato sia una persona fisica: esperienza pregressa del valutatore, in ambito di valutazione di impatto sociale, di almeno 3 anni;

e.2) nel caso in cui il soggetto selezionato sia una persona giuridica: esperienza pregressa di almeno 3 anni, in ambito di valutazione di impatto sociale, in capo a ciascun membro del gruppo di lavoro impiegato nel progetto dal soggetto valutatore.

Al fine di assicurare la necessaria indipendenza e terzietà, a pena di esclusione, il soggetto valutatore non dovrà aver svolto alcun ruolo, in qualità di partner o di soggetto finanziatore, né essere stato prestatore di servizi nell’ambito del progetto oggetto di valutazione.

A pena di esclusione, il soggetto valutatore non potrà inoltre partecipare, in alcuno dei progetti ammessi all'Intervento II, in qualità di partner o soggetto finanziatore.

6. Risorse finanziarie
Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’Intervento II (Sperimentazione) non potranno superare l’importo di euro 450.000,00 ciascuno e comunque fino a concorrenza dell’importo complessivo pari ad euro 8.100.000,00.

A tale ultimo proposito, si precisa che l’eventuale apporto finanziario aggiuntivo, messo a disposizione del partenariato dal soggetto finanziatore privato, pur non costituendo uno specifico elemento di valutazione ai sensi del successivo paragrafo 10, sarà considerato positivamente da parte del Comitato – in ragione delle specifiche finalità del Programma - ai fini dell’apprezzamento della qualità complessiva della proposta progettuale, con particolare riferimento alla solidità dei rapporti fra ente locale proponente e partenariato, nonché ai fini del successivo passaggio all’Intervento III (Sistematizzazione).

7.  Responsabile del procedimento, punti di contatto e chiarimenti
Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e ss. mm., è il dott. Pierluca Maceroni dell’Ufficio valutazione performance del Dipartimento. 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio valutazione della performance all’indirizzo mail segreteria.uvp@governo.it o al numero di telefono 06/68997584.

8.  Termini e modalità di partecipazione
Per partecipare alla procedura “a sportello”, in applicazione del citato d.P.C.M. 21 dicembre 2018, gli interessati devono presentare, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica progetti.uvp@pec.governo.it, a pena di esclusione, a partire dal 17/05/2021 e fino al 16/05/2022 la seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del comune/città metropolitana proponente per gli Allegati 1 e 3 e dal legale rappresentante del soggetto/i interessato/i per gli altri:

  1. domanda di partecipazione e relative autodichiarazioni, firmata dal legale rappresentante dell’ente locale proponente [Allegato 1];
  2. dichiarazione e impegno dei membri del partenariato [Allegato 2];
  3. dichiarazione e impegno del soggetto valutatore [Allegato 3];
  4. piano economico-finanziario relativo all’Intervento II - Sperimentazione [Allegato 4];
  5. dichiarazione motivata del soggetto finanziatore in ordine alla possibilità di un co-investimento privato nell’ambito del successivo Intervento III, ispirato alle logiche della finanza d’impatto sociale. Tale dichiarazione motivata dovrà altresì rendere esplicita la condivisione, da parte del soggetto finanziatore, del contenuto dello SdF e, in particolare, del modello e dello strumento di finanza d’impatto prescelto [Allegato 5];
  6. bozza di convenzione di cui al successivo paragrafo 13, sottoscritta per accettazione dall’ente locale proponente e dal partenariato [Allegato 6];
  7. [eventuale] impegno irrevocabile del soggetto finanziatore a sostenere la sperimentazione della proposta progettuale nell’ambito dell’Intervento II mediante risorse aggiuntive rispetto a quelle pubbliche, ai sensi e nei limiti di cui al precedente paragrafo 6 [Allegato 7];
  8. [eventuale] dichiarazione sostitutiva da parte del partner che percepirà il contributo complementare (di cui al precedente punto 7) sulla destinazione delle relative risorse [Allegato 8],
  9. Ai fini della procedura di partecipazione all’Intervento II, si considera sin d’ora parte integrante della documentazione di domanda l’allegato 3.a “Modello Report finale delle attività svolte, delle realizzazioni prodotte e dei risultati conseguiti” alle “Linee guida per la rendicontazione dei progetti” e lo Studio di fattibilità (SdF), comprensivo di un piano esecutivo dell’idea progettuale di innovazione sociale, già acquisiti agli atti del Dipartimento per i beneficiari che presentano la propria candidatura.

9. Procedura
La procedura si svolge con le modalità “Avviso procedura a sportello” già previste nell’Avviso del 5 aprile 2019, secondo le fasi di seguito indicate.

  • 9.1 Verifica di ammissibilità delle domande 
    Il RUP procede alla verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata, escludendo quelle presentate oltre il termine, nonché quelle difformi da quanto stabilito dal presente Avviso. 
    In presenza di irregolarità sanabili trova applicazione la disciplina sul soccorso istruttorio, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.
  • 9.2 Valutazione dei progetti sperimentali 
    Il Comitato procede alla valutazione di merito dei progetti presentati e trasmessi dal RUP con le modalità e sulla base dei criteri previsti dal successivo paragrafo 10. 
    Saranno ritenuti idonei e quindi finanziabili, nei limiti delle risorse disponibili, i progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 70/100.
  • 9.3 Conclusione della procedura 
    Il Capo Dipartimento, con propri decreti, ammette a finanziamento i progetti sperimentali valutati positivamente dal Comitato secondo l’ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle risorse disponibili.

La procedura si conclude con decreto del Capo Dipartimento, sulla base dell’istruttoria svolta dal Comitato e dal RUP, contenente l’elenco completo dei beneficiari “AMMESSI A FINANZIAMENTO” e di quelli eventualmente “IDONEI E NON AMMESSI A FINANZIAMENTO”. 
Il provvedimento conclusivo del procedimento, al pari dei singoli decreti di ammissione a finanziamento dei progetti presentati, è tempestivamente pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

10. Criteri di valutazione 
Sono oggetto di valutazione da parte del Comitato di cui all’art. 8 del d.P.C.M. 21 dicembre 2018 la relazione di sintesi (allegato 3.a “Modello Report finale delle attività svolte, delle realizzazioni prodotte e dei risultati conseguiti” alle “Linee guida per la rendicontazione dei progetti”), lo Studio di fattibilità (SdF) e la documentazione prodotta in sede di candidatura. 
Il Comitato valuta gli elaborati secondo i criteri stabiliti dal paragrafo 10 dell’Avviso pubblicato dal DFP in data 5 aprile 2019, tenendo conto dei criteri motivazionali di seguito specificati.

Intervento II – Sperimentazione 
Descrizione del criterio - Punteggio

Si rimanda alla tabella all'interno del pdf (da pag. 7 a pag.10)

11.  Condizioni particolari di esecuzione 
Prima della sottoscrizione con il Dipartimento delle Convenzioni di affidamento del contributo, i beneficiari debbono rispettare le seguenti condizioni di esecuzione:

  1. possesso delle autorizzazioni, nulla-osta e atti, variamente denominati, previsti dalla disciplina statale e regionale, generale e di settore, in relazione alle attività oggetto di sperimentazione;
  2. definitività degli atti delle procedure a evidenza pubblica per la selezione del partenariato e, in caso di azione giurisdizionale, di rigetto del ricorso;
  3. per gli SdF che facciano riferimento all’utilizzo di immobili, pubblici o privati, piena disponibilità dei beni immobili, anche sulla base di autodichiarazione resa dal legittimo proprietario del bene medesimo, nonché regolarità urbanistica, edilizia e amministrativa, anche sulla base delle eventuali prescrizioni stabilite da leggi di settore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel rispetto della normativa antisismica, antincendio, paesistica, di tutela dei beni culturali).

12.  Erogazione del finanziamento 
Il finanziamento verrà erogato con le seguenti modalità:

  • 20 % dell’ammontare complessivo successivamente all’approvazione del Report attestante l’avvio delle attività, completo di CUP e corredato da cronoprogramma aggiornato, da presentarsi, unitamente alla richiesta di erogazione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della Convenzione;
  • la residua quota del finanziamento sarà erogata, sino alla concorrenza massima del finanziamento concesso, a seguito di approvazione delle spese realmente sostenute quietanzate e rendicontate in due soluzioni:
  • la prima a metà durata del progetto, fino a concorrenza del 60% dell’intero importo convenzionale, compreso il 20% già erogato, previa presentazione del Report intermedio di cui all’art. 6 della bozza di convenzione prevista dal successivo paragrafo 13 e relativa approvazione, da parte del DFP, che attesti sia la coerenza tra il report e lo studio di fattibilità sia la potenzialità del progetto di sperimentazione di perseguire gli obiettivi dichiarati nello Studio di fattibilità e in fase di presentazione della domanda che non sono stati ancora raggiunti;
  • la seconda a saldo al termine del progetto, previa presentazione del “Report finale del progetto di Sperimentazione”, di cui all’art. 6 della bozza di convenzione prevista dal successivo paragrafo 13, e relativa approvazione da parte del DFP che accerti la coerenza dell’oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dalla sperimentazione rispetto al progetto ammesso a finanziamento.

Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il finanziamento in caso di inadempimento e di omessa o incompleta rendicontazione, in applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida per la rendicontazione dei progetti e nello schema di Convenzione. 
L’erogazione del finanziamento, oltre che all’accettazione delle condizioni fissate nella Convenzione, è comunque subordinata all’approvazione della Convenzione stessa da parte degli Organi di controllo. In sede di stipula della Convenzione, il Dipartimento può richiedere al soggetto beneficiario/proponente di rimodulare l’importo del finanziamento richiesto, anche sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato permanente in sede di valutazione.

13.  Obblighi del beneficiario e del partenariato 
I Comuni e le Città metropolitane, con la presentazione della domanda di partecipazione, dichiarano espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto nel presente Avviso e nella documentazione richiamata. 
I rapporti fra il Dipartimento e il Comune/Città metropolitana ammesso a finanziamento, relativamente all’Intervento II (Sperimentazione), sono regolati mediante apposita Convenzione, il cui schema è allegato al presente Avviso (Allegato 6). 
A tale ultimo proposito, si precisa che gli accordi di partenariato fra i Comuni e Città metropolitane ammessi a finanziamento, e i membri del partenariato, in ragione della natura derivata di tale rapporto rispetto a quello corrente fra Dipartimento ed i medesimi enti locali beneficiari, dovranno essere conformi alla richiamata Convenzione.

14. Spese ammissibili e rendicontazione 
Oltre a quanto stabilito dal presente Avviso e dalla documentazione ad esso allegata, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute si applicano il paragrafo 13 dell’Avviso del 5 aprile 2019, le “Linee Guida per la rendicontazione dei progetti” e successivi aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/innovazione-sociale.

15. Trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è assicurato nei termini indicati nel documento denominato “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, allegato 7 all’Avviso del 5 aprile 2019.

16. Ricorso 
Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

17. Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, oltre alle previsioni dell’Avviso del 5 aprile 2019 e alla disciplina specificatamente richiamata, trovano applicazione, in quanto compatibili, la legge n. 241/1990 e s.m.i., con riferimento alla disciplina dei procedimenti amministrativi, la vigente disciplina in materia di trasparenza e pubblicità, nonché in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mentre per quanto riguarda l’esecuzione della Convenzione con il Dipartimento e l’Accordo di partenariato fra ente locale beneficiario e membri del partenariato si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, del Codice civile.