La monetizzazione delle ferie non godute solo in casi limitati

Parere su ferie maturate e non fruite prima del pensionamento

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico                                                                                              

 Al Comune (omissis)

E p.c.      Al Ministero dell’economia e delle finanze 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
                      

Oggetto: Parere su ferie maturate e non fruite prima del pensionamento.

Si fa riferimento alla nota (omissis), acquisita in pari data con protocollo (omissis), con cui si richiede un parere circa la possibilità di monetizzare le ferie non godute da due dipendenti in vista del loro collocamento a riposo. In particolare, nel quesito viene rappresentato il caso di due titolari di posizione organizzativa, l’uno responsabile dei Servizi demografici e l’altro del Settore personale, che, per diverse ed improcrastinabili esigenze di servizio, non hanno potuto godere delle ferie maturate.

Preliminarmente, come noto, deve tenersi conto dello specifico divieto imposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 [1], convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è stato confermato in tutti contratti collettivi nazionali; in realtà, l’orientamento del Dipartimento rispetto a tale problematica è stato già espresso, a ridosso dell’entrata  in vigore della norma citata, attraverso il parere n. 40033 dell’8 ottobre 2012, il cui contenuto è stato condiviso anche dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS-IGOP con nota n. 94806 del 9 novembre 2012.

L’interpretazione formulata nel predetto parere, che in questa sede si ritiene di confermare, si fonda sulla ratio della norma per cui risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Infatti, la disposizione in argomento, inserita in un testo normativo recante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, tende a limitare le ipotesi di monetizzazione delle ferie, soprattutto allorquando la mancata fruizione sia dipesa dall’assenza di programmazione e di controlli da parte delle amministrazioni, anche relativamente al mancato rispetto delle clausole previste dalla disciplina negoziale sul tema del riporto delle ferie non fruite nell’annualità successiva.

Pertanto, con riguardo alle circostanze esposte, pur prendendo atto dell’esigenza ravvisata da codesta amministrazione di concedere ai dipendenti in argomento un riconoscimento per la solerzia dimostrata, non si ritiene applicabile l’ipotesi di monetizzazione del periodo di ferie non utilizzato, non potendosi assentire deroghe non previste dalla legge, neanche laddove si tratti di amministrazioni di minore dimensione organizzativa; peraltro, in base a quanto rappresentato nell’istanza in relazione ad uno dei due casi di che trattasi, risulterebbe che il dipendente sarà in servizio fino al 31 marzo del prossimo anno, potendosi, quindi, ancora ipotizzare una programmata fruizione delle ferie pregresse ovvero dei giorni che maturerà fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Cons. Ermenegilda SINISCALCHI

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[1] “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.