DPCM 11 giugno 2020

Recante autorizzazione del Ministero dell’Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali per la ricostituzione del rapporto di lavoro di n. 1 segretario comunale.

(Registrato dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2020, n. 2215)

Il D.P.C.M. 11 giugno 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 275 del 4 novembre 2020

Versione testuale del documento

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui al citato articolo 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTO l’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

VISTO l’articolo 55 del CCNL dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, secondo cui “Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all’Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni. [..] la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all’albo”;

VISTO il decreto prefettizio del 2 dicembre 2019, n. 17976, trasmesso con nota del 6 dicembre 2019, n. 18354, con cui il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha chiesto l’autorizzazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro di n. 1 segretario comunale e provinciale, dottoressa Federica Modernelli, nata a Parma il 14 gennaio 1971, ex segretario comunale iscritto alla fascia professionale B e cancellata dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in data 1° marzo 2019;

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 2 dicembre 2019, n. 17976, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che alla data del 7 novembre 2019 risultano in servizio n. 2.764 segretari, di cui n. 2.483 titolari di sede, n. 166 in disponibilità, n. 69 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 7 in utilizzo presso l’Albo Nazionale, n. 37 in aspettativa, n. 1 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo e che la situazione aggiornata è la seguente: sedi di segreteria, sia singole che convenzionate, n. 4.799; sedi vacanti n. 2.316; fabbisogno di segretari comunali e provinciali n. 2.035;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 2 dicembre 2019, n. 17976, il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che vi sono n. 166 segretari in posizione di disponibilità e che le sedi vacanti ammontano a n. 2.316, che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l’attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.035 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 4.799 sedi di segreteria e i n. 2.764 segretari in servizio;

VISTO il d.P.C.m. del 5 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 23 dicembre 2019, Reg.ne Succ.n. 2435, con il quale il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali è stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 171 unità di segretari comunali e provinciali a valere sul residuo delle cessazioni relative all’anno 2017 e sull’80% delle cessazioni verificatesi nell’anno 2018;

VISTA la comunicazione inviata per posta elettronica in data 17 febbraio 2020, acquisita con prot. DFP n. 9875 del 18 febbraio 2020, con la quale il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali ha, tra l’altro, reso noto il dato definitivo delle cancellazioni dall’Albo avvenute nel 2019, pari a n. 218, e quello previsionale delle cessazioni relative all’anno 2020, stimate in circa n. 200 unità;

PRESO ATTO che, a seguito della predetta autorizzazione di cui al d.P.C.m. del 5 dicembre 2019 residuano sul turnover 2018 n. 68 unità utilizzabili, e che le cessazioni avvenute nel 2019 sono pari a n. 218 e il dato previsionale delle cessazioni che si verificheranno nel 2020 risulta pari a n. 200 unità;

CONSIDERATO che la richiesta del Ministero dell’Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali risulta coerente con le facoltà assunzionali dell’amministrazione richiedente;

RITENUTO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Fabiana Dadone;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali è autorizzato a ricostituire il rapporto di lavoro, nella fascia professionale posseduta al momento della cessazione dal servizio, di un segretario comunale e provinciale, come da richiesta richiamata nelle premesse, nel limite delle unità assumibili conseguenti alle cessazioni verificatesi nel biennio 2017-2018.

2. Gli oneri connessi alla ricostituzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali il segretario presterà servizio, in qualità di titolare.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2020

per       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

 Il Ministro dell’economia e delle finanze

(Registrato dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2020, n. 2215)