DPCM 28 marzo 2024 - Riparto risorse per assunzione a tempo indeterminato in vari enti locali comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024 - Reg.ne n. 1459
Pubblicato in GU Serie Generale n. 115 del 18-05-2024

 

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO l’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 761, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 e dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell’articolo 57 citato, modificato, da ultimo, dal decreto-legge del 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, che prevede, tra l’altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse;

CONSIDERATO che il medesimo comma 3 dell’articolo 57 stabilisce che, al fine delle suddette assunzioni, il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti;

CONSIDERATO che il predetto comma 3 dell’articolo 57 citato, dispone, altresì, che al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al di cui al secondo periodo del comma 3 citato, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;

VISTO, altresì, quanto disposto dal penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 57 citato, per cui l’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del medesimo comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016;

VISTO quanto disposto dall’ultimo periodo del citato comma 3 dell’articolo 57, aggiunto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 44 del 2023, per cui il personale assunto ai sensi del comma in argomento non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO il successivo comma 3-bis dell’articolo 57 citato che, nell’istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3, prevede che al riparto delle relative risorse, fra gli enti di cui al comma 3, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

CONSIDERATO che il predetto comma 3-bis dispone, tra l’altro, che il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica -, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica -, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;

VISTA la nota prot. n. DFP-0022121-P-31 marzo 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con cui vengono riaperti i termini, dal 3 aprile al 3 maggio 2023, per la presentazione delle istanze per l’accesso alle risorse del predetto fondo attraverso un modulo elettronico finalizzato a raccogliere informazioni analitiche sulle unità di personale reso disponibile online sul portale “Lavoro Pubblico” (https://www.lavoropubblico.gov.it);

VISTE, ai sensi del richiamato articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le istanze presentate alla data del 3 maggio 2023 ed ammesse anche a seguito di alcune integrazioni successivamente pervenute.

CONSIDERATO che, a seguito dell’analisi dei dati e dell’istruttoria effettuata, è risultato che sono state presentate n. 109 istanze ammissibili per la stabilizzazione di complessive n. 376 unità di personale da parte degli enti di cui all’elenco allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto;

RITENUTO in attuazione del richiamato comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di ripartire le risorse del fondo riconoscendo un importo parametrato al costo annuo del personale (comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni) distinto per categoria di inquadramento giuridico, in riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso gli enti che stabilizzano, in linea con provvedimenti di analogo contenuto già adottati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

VISTO l’articolo 1, comma 426 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, - recante “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 -  ai sensi del quale, per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024;

VISTO, altresì, l’articolo 8, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha incrementato il predetto fondo di ulteriori 2,5 milioni di euro;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 21 marzo ha espresso parere favorevole

DECRETA

Articolo 1

Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1. Ai sensi dell’articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al comma 3-bis dell’articolo 57 medesimo, presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è disposta fra le amministrazioni indicate nell’elenco allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’ente che opera l’assunzione:

CCNL Comparto Funzioni locali

area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

area degli istruttori

area degli operatori esperti

area degli operatori

Costo medio unitario per un’unità a tempo pieno

euro 44.000

euro 39.000

euro 34.000

euro 32.500

CCNL Comparto Funzioni centrali – Enti parco nazionale

area dei funzionari

area degli assistenti

 

 

Costo medio unitario per un’unità a tempo pieno

euro 44.800

euro 36.500

 

 

2. Le risorse suindicate sono assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato interessate mediante riparto del Fondo di cui all’articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con decreto di variazione di bilancio del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione

 

 

Il Ministro dell’economia e delle finanze

 

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