Parere Uppa n.55/08

Parere al Comune di Palombara Sabina in merito all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dotazioni organiche ed assunzioni

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Parere n. 55 /08

OGGETTO: Art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dotazioni organiche ed assunzioni.

Si risponde alla nota del 16 ottobre 2008, n. 25932 con la quale codesto Comune pone alcuni quesiti in materia di assunzioni in relazione all'art. 76 del D.L. n. 112 del 2008. Un primo punto sottoposto all'attenzione dello Scrivente riguarda la possibilità da parte dell'Ente di assumere nell'anno corrente n. 2 figure dirigenziali. La questione rimane di difficile valutazione in quanto dalla richiesta di parere non emergono alcune informazioni necessarie. In particolare non si evince se l'assunzione è finalizzata a coprire posti presenti in dotazione organica, se sia connessa a procedure concorsuali bandite, quale nesso abbia con le posizioni organizzative "D" che si afferma che rimarrebbero scoperte. Qualora a monte della richiesta vi sia una non meglio dichiarata volontà dell'ente di istituire due nuovi posti da dirigente in dotazione organica, si rappresenta che quest'orientamento non appare in linea con gli indirizzi espressi anche di recente dal legislatore che, al citato art. 76, comma 6, lettera c), del D.L. n. 112 del 2008, affida al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente comma 5 il compito di individuare criteri e parametri, tenuto conto del rapporto tra numero dei dirigenti e dei dipendenti in servizio, volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. 

A fronte di un'indicazione del legislatore quale quella sopra rappresentata, non si ravvisano i presupposti per l'istituzione di nuovi posti da dirigente nella dotazione organica anche laddove l'operazione avvenisse ad invarianza di spesa con la soppressione di posti in altre qualifiche. Qualora si trattasse di posti già presenti nella dotazione organica, rispetto ai quali sono già state svolte regolari procedure concorsuali pubbliche, le assunzioni potrebbero essere effettuate rispettando i vincoli finanziari previsti dall'art. 557, comma 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazione ed integrazioni. In merito all'integrazione del citato arti. 1, comma 557, disposta dall'art. 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede le assunzioni in deroga al tetto di spesa del personale relativo all'anno precedente, se l'ente volesse avvalersi di detta normativa è necessario che ricorrano, oltre che le condizioni di stabilità finanziaria indicate, anche le ragioni di indifferibilità ed urgenza, analiticamente motivate, che dovrebbero  giustificare la deroga al regime ordinario fissato dal citato art. 1, comma 557, legge n. 296 del 2006.

Si rappresenta, infine, a codesto Ente come gli indirizzi che provengono dalla normativa in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, da ultimo anche dal decreto legge n. 112 del 2008, delineano un contesto di regole volte alla razionalizzazione delle strutture, alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, all'unificazione delle strutture che svolgono attività di supporto e alla riduzione delle stesse, con conseguente contenimento della spesa del personale. Questi principi rappresentano i criteri guida a cui i vertici politici ed amministrativi devono ispirarsi nell'adottare i provvedimenti di competenza.

Il Capo Dipartimento 
Antonio NADDEO