Il trattamento economico durante l’aspettativa per dottorato di ricerca

Parere sul trattamento economico spettante nel periodo di aspettativa per dottorato di ricerca

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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

DFP n. 82778 del 28/12/2020
Comune di (omissis)

Oggetto: Parere sul trattamento economico spettante nel periodo di aspettativa per dottorato di ricerca.

Con nota del (omissis), acquisita in pari data con protocollo di questo Dipartimento n. (omissis), codesto Ente chiede quali voci del trattamento economico spettante al titolare di posizione organizzativa in aspettativa per dottorato di ricerca senza borsa di studio debbano essere considerate ai fini dell’applicazione della previsione di salvaguardia contenuta nell’articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476. Nel porre il quesito viene precisato che il compenso per l’incarico in questione è di carattere temporaneo e che l’assenza del titolare determina l’esigenza dell’affidamento ad un soggetto diverso con conseguenti effetti gravosi dal punto di vista finanziario.

Come noto, l’articolo 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successivamente dall’articolo 19, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che il pubblico dipendente che richiede di fruire del regime di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. La norma di salvaguardia è richiamata in ambito contrattuale dall’articolo 40, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 – Comparto funzioni locali -, secondo cui “I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni.”.  La richiamata disciplina, per come desumibile dalla legge e dal contratto, denota un particolare favor per la frequenza del dottorato di ricerca da parte dei dipendenti pubblici in considerazione dell’arricchimento del bagaglio culturale derivante dallo svolgimento di attività formative di rilievo universitario post-lauream di cui si avvantaggia l’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato. Tale finalità è confermata dalla modifica apportata all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 con il citato articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con cui il legislatore, oltre a confermare la conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento, ha previsto la ripetizione di tali importi nei casi in cui, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi.

Ciò posto, venendo più in particolare al caso proposto, l’esigenza di un chiarimento riguarda l’applicazione della salvaguardia del trattamento economico in godimento introdotta con la citata modifica della legge n. 448 del 2001 al titolare di posizione organizzativa al quale - oltre allo stipendio tabellare – sono corrisposte, a titolo di trattamento accessorio, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Come noto, tali voci - corrisposte agli appartenenti alla categoria D che ricoprono la titolarità di posizione organizzativa - assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario (art. 15 del citato CCNL 21 maggio 2018 comparto funzioni locali), fatte salve alcune limitate e tassative eccezioni ben specificate nell’articolo 18 del CCNL 21 maggio 2018.

Per rispondere al quesito posto occorre tuttavia avere riguardo alla natura degli emolumenti interessati che, benché connessi al medesimo incarico, ne partecipano, sotto il profilo economico, a diverso titolo. Infatti, si tenga presente che, secondo le previsioni generali del contratto, la retribuzione di posizione è corrisposta per il solo fatto del conferimento della titolarità dell’incarico di posizione organizzativa che comporta – come noto - l’assunzione di una responsabilità correlata allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità o di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa. La retribuzione di risultato è, invece, corrisposta annualmente secondo criteri definiti dagli Enti in relazione al raggiungimento degli obiettivi predeterminati dall’amministrazione in fase di programmazione. Per tale emolumento ricorrerebbero, quindi, quei caratteri di aleatorietà enunciati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15173 del 2019, richiamata da codesto Ente nella richiesta di parere, secondo cui, fermo restando il diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, sarebbero da escludere i “soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perchè subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.”.

Poiché nel caso di specie il regime di aspettativa del dipendente non consente l’effettivo svolgimento della prestazione e, quindi, il conseguimento degli obiettivi connessi al risultato, ne deriva che l’emolumento in questione non può concorrere per sua natura al trattamento economico in godimento, nell’accezione che rileva nella fattispecie in esame. (1) 

Alle medesime conclusioni si perviene anche per tutti quegli emolumenti elencati nel citato articolo 18 del CCNL del 21 maggio 2018 non connessi di per sé alla titolarità dell’incarico ma derivanti dall’effettiva partecipazione alle attività che ne determinano la corresponsione.

      IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Cons. Ermenegilda SINISCALCHI

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(1) Vedi anche ARAN orientamenti RAL 611 del 5 giugno 2011 e CIRU 1 ottobre 2020.