DPCM 11 aprile 2018 di attribuzione risorse per vari enti pubblici di ricerca

DPCM 11 aprile 2018 “Articolo 1, commi 668, 670 e 671, della legge n. 205 del 2017. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti di individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie stanziate e degli enti pubblici di ricerca beneficiari”.

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2018 Reg.ne – Succ. n. 994

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VISTO l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, l'articolo 9 in materia di “Fabbisogno, budget e spese di personale”;

VISTO l’articolo 1, comma 668, della predetta legge n. 205 del 2017 il quale prevede che, al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Sono esclusi dal citato comma 668 il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811 dell’articolo 1 della medesima legge;

VISTO l’articolo 1, comma 670, della citata legge n. 205 del 2017 secondo cui “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari”;

VISTO l’articolo 1, comma 671, della predetta legge n. 205 del 2017 che stabilisce che “Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti”;

VISTO l'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato, tra l’altro, secondo quanto previsto dalla lettera b) del predetto comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni ivi indicate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, recante “Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)” ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che, nel ripartire il Fondo di cui al citato articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, alla lettera b) prevede 119,12 milioni di euro per l'anno 2017 e 153,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale finanziamento da destinare, complessivamente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni ivi indicate;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 4 agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 1° settembre 2017 Reg.ne Prev. n. 1791 con cui sono state autorizzate, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, assunzioni di personale a tempo indeterminato a valere sulle risorse definite dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 fino al loro completo utilizzo;

VISTA la Tabella 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, allegato alla legge n. 205 del 2017, e gli importi esposti nella colonna denominata “rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg.vigente (art. 23, c. 3, lett. b)” che con riferimento all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede un rifinanziamento del relativo fondo pari per l’anno 2018 ad euro 15 milioni, per l’anno 2019 a 80 milioni e, a decorrere dall’anno 2020, a 100 milioni annui;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 1, commi 3-bis e 3-ter, che prevede, a favore dell'Istituto superiore di sanità, assunzioni a tempo indeterminato, con relativo stanziamento di risorse, per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei prescritti requisiti, nonché il successivo comma 5-bis del medesimo articolo che dispone, per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), analoghe procedure di assunzione a tempo indeterminato, con relativo finanziamento, per il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei prescritti requisiti;

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 25 gennaio 2018, n. 6046, indirizzata agli enti di ricerca interessati, con la quale, in relazione alle previsioni dell’articolo 1, comma 670, della legge n. 205 del 2017, è stato richiesto ai predetti enti di fornire le informazioni utili per avviare l’istruttoria necessaria all’adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 668, della medesima legge n. 205 del 2017;

VISTI i commi 673 e 811, dell’articolo 1 della predetta legge n. 205 del 2017, che prevedono appositi stanziamenti, rispettivamente per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e per l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

CONSIDERATO che, in ragione delle apposite disposizioni speciali sopra citate, non sono compresi nella ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 668, della legge n. 205 del 2017 l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l’Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), enti di ricerca che, tra l’altro, non hanno fornito i dati richiesti con la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 25 gennaio 2018, n. 6046;

CONSIDERATO di non dover contemplare, altresì, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” – INDAM, nella ripartizione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto in quanto ha comunicato di non avere personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

VISTE le risposte pervenute dagli enti di ricerca ed i dati informativi forniti;

CONSIDERATO che, per rispondere al meglio alla finalità, di cui dell’articolo 1, comma 668, della legge n. 205 del 2017 e dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il criterio più efficace è quello di assegnare o differenziare l’assegnazione delle risorse agli enti di ricerca tenendo conto sia delle proprie risorse a disposizione, sia del numero comunicato di personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017;

RITENUTO di non comprendere nella ripartizione del presente decreto, in ragione delle proprie risorse disponibili già sufficienti a far fronte alle esigenze di superamento del precariato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e il Ministro della salute;

DECRETA

Articolo 1

  1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 668, della legge n. 205 del 2017, tenuto conto dei criteri indicati nelle premesse del presente decreto, sono ripartite tra gli enti di ricerca nel limite massimo di cui all’allegata Tabella 1, che è parte integrante del presente decreto, secondo gli importi indicati a fianco di ciascun ente. Resta ferma, per gli enti di ricerca di cui all’allegata Tabella 1, la previsione dell’articolo 1, comma 671, della citata legge n. 205 del 2017.
  2. Gli enti di ricerca di cui all’allegata Tabella 1 sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo medio annuo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, come definito dal Ministro vigilante ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lettera c) del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218.
  3. Il Ministro dell’economia e delle Finanze, in esito alle verifiche svolte dalle competenti amministrazioni richiamate nel comma 2, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Qualora dai dati comunicati ai sensi del comma 2 emergessero economie per mancato o parziale utilizzo di risorse da parte di alcuni enti di ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico e il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, provvederanno alla ripartizione delle suddette economie tra i restanti enti beneficiari del fondo ai sensi del comma 1, secondo il medesimo regime di proporzionalità risultante, in attuazione dei criteri di cui in premessa, nell’allegata Tabella 1.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Il Ministro della salute

Tabella 1

     

Assegnazione Fondo Art. 1, comma 668, della legge 205/2017

 

2018

A decorrere dal 2019

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park

€ 117.845

€ 516.706

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR

€ 9.124.580

€ 40.007.771

Istituto Italiano di Studi Germanici

€ 6.734

€ 29.526

Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF

€ 1.047.138

€ 4.591.298

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN

€ 1.006.734

€ 4.414.141

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV

€ 565.657

€ 2.480.186

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

€ 212.121

€ 930.070

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM

€ 104.377

€ 457.653

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi”

€ 57.239

€ 250.971

Stazione Zoologica “Anton Dohrn”

€ 101.010

€ 442.890

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE

€ 410.774

€ 1.801.088

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA

€ 245.791

€ 1.077.700

Totale

€ 13.000.000

€ 57.000.000