Parere n. 202/05

Contratti di diritto privato

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UFFICIO PPA/Cas
Servizio programmazione assunzione e reclutamento

Al Comune di Castellammare del Golfo
Provincia di Trapani
Assessorato al personale

OGGETTO: Contratti di diritto privato.

In relazione al quesito in oggetto si osserva quanto segue.

L'amministrazione richiedente ha l'esigenza di collocare stabilmente lavoratori socialmente utili che sono stati sino ad oggi da quest'ultima utilizzati. Dal combinato disposto dell'art. 25, II comma, LR n. 21/2003 e dell'art. 5 della LR n. 24/2000 emerge che la Regione Sicilia può concedere un contributo economico per la stipulazione di contratti quinquennali di diritto privato da parte degli enti locali con lavoratori socialmente utili. Di tale contribuito vorrebbe avvalersi la procedente amministrazione, la quale, peraltro, sarebbe intenzionata ad attribuire ai lavoratori così "contrattualizzati" funzioni corrispondenti a profili professionali previsti dalla propria dotazione organica.

Va considerato che, nel caso di specie, si discute di contratti a termine di diritto privato (e non pubblico) da sottoscrivere con i medesimi lavoratori. Le amministrazioni locali, però, devono dotarsi di un regolamento autonomo degli uffici e dei servizi che tenga conto delle necessarie dotazioni organiche da rideterminare nel rispetto e con il limite derivante dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti agli enti locali  stessi (art. 8  T.U. n. 267/2000).

L'amministrazione interessata, quindi, verrebbe ad attribuire funzioni pubblicistiche - individuate nel proprio regolamento degli uffici e dei servizi - riservate al personale ad essa appartenente, inquadrato in un rapporto di impiego pubblico con la medesima a soggetti che non avrebbero alcun rapporto funzionale con la medesima, svolgendo un incarico di natura privatistica a tempo determinato. Scopo del regolamento degli uffici e dei servizi suddetto è quello di individuare una disciplina che leghi l'assegnazione delle funzioni pubbliche a pubblici dipendenti. Tant'è che lo stesso art. 89, comma IV, del DLgs. n. 267/2000 stabilisce che in mancanza della disciplina regolamentare suddetta per l'attribuzione delle medesime si fa riferimento alle previsioni del DPR n. 487/1994 relativo alle forme di assunzione nei pubblici impieghi. Evidentemente, dunque, si derogherebbe a tale principio assegnando servizi e funzioni individuati dal regolamento ex art. 89 citato e di cui la richiedente amministrazione si è, appunto, dotata, a soggetti non inquadrati nell'organigramma della medesima attraverso le canoniche forme di reclutamento dei pubblici impiegati. Ai soggetti con cui l'amministrazione ha posto in essere un rapporto contrattuale di natura privatistica a tempo determinato, dunque, possono essere conferiti incarichi per svolgere servizi diversi da quelli connessi con le funzioni pubblicistiche individuate dal regolamento degli uffici e dei servizi suddetto. Nel quesito, peraltro, viene richiesto di chiarire se possano essere apportate deroghe alle disposizioni introdotte dal CCNL Enti locali; al riguardo, occorre considerare che esse potrebbero venire disposte da una fonte normativa superiore con cui espressamente si stabilisca la diversa disciplina da applicare al ricorrere di particolari situazioni. La disciplina introdotta dal CCNL citato, del resto, può essere utilizzata analogicamente per regolamentare anche i rapporti contrattuali suddetti pur ribadendo che questi ultimi non prevedono l'assegnazioni delle funzioni tipiche attribuite ai pubblici dipendenti e individuate nel citato regolamento degli uffici e dei servizi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco VERBARO