DPR 30 agosto 2012 - Docenti

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VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed, in particolare, l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;

VISTO l'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in cui si dispone che per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, nonché nel limite del 20 per cento delle unità cessate nello stesso anno di riferimento;

VISTO il citato articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

CONSIDERATO che come già previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

VISTO l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in data 22 febbraio 2011, n. 11786;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l'articolo 2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;

VISTO l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori;

VISTA la citata nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare l'articolo. 1, comma 1, lettera ii) che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio di Gabinetto ha richiesto, tra l'altro, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un contingente di n. 60 docenti di I e II fascia;

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 26 luglio 2012, n.31347, con cui è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il concerto per le assunzioni richieste con la citata nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2012, n. ACG/19/RIFPA/11712, con la quale si trasmette il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato espresso con nota del 6 agosto, 2012 n. 69272;

RITENUTO di aderire al citato parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze e di procedere ad autorizzare per l'anno accademico 2012/2013 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato un contingente di n. 60 docenti di I e II fascia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 agosto 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno accademico 2012-2013, ad assumere a tempo indeterminato n. 60 docenti di I e II fascia per incarichi di insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di Musica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma 30 agosto 2012

per  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze