Dpcm 29 marzo 2022 - Autorizzazione al Ministero dell’Interno ad assumere 171 segretari comunali

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022 al n. 1272
Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 136 del 13 giugno 2022

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l'articolo 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 che ha disposto che, a decorrere dall’8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l’autorizzazione per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO l’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l’altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l’obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all’apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 – regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare l’articolo 13, comma 6, che dispone, tra l’altro, che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30 per cento;

VISTO l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l’altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale il Ministero dell'interno organizza una sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale alla predetta sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità;

VISTO l'articolo 16-ter, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui l'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l’articolo 25-bis, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022; 

VISTO il d.P.C.m. del 24 aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il 17 maggio 2018, Reg.ne Succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell’interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 224 unità di segretari comunali e provinciali;

VISTO il d.P.C.m del 21 settembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 16 dicembre 2021, con il n. 2985, con il quale il Ministero dell’Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 67 unità di segretari comunali mediante iscrizione all’Albo degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso;

VISTO il decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, trasmesso con nota n. 28394 in pari data, con cui il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ai sensi del sopra richiamato articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto, in relazione alla sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso, l’autorizzazione all’assunzione di n. 171 unità di segretari comunali, dando atto che l’ulteriore unità di personale a completamento del contingente della sessione aggiuntiva di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 risulta già disponibile quale residuo delle autorizzazioni già concesse e non utilizzate in forza della rinuncia di uno dei partecipanti alla sessione ordinaria del COA6 come chiarito, fra l’altro, con successiva nota del Ministero dell’interno del 20 dicembre 2021, n. 29144;

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che alla data del 10 dicembre 2021 risultano in servizio n. 2.300 segretari, di cui n. 2.129 titolari di sede, n. 74 in disponibilità, n. 56 in comando o altro utilizzo, n. 41 in aspettativa e che le sedi di segreteria gestite dall’Albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 5.243;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, il Ministero dell’interno –Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 3.114, di cui n. 2.261 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 685 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 139 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 22 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e n. 7 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

PRESO ATTO che, nel citato decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, il Ministero dell’interno –Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l’attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.943 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 5.243 sedi di segreteria e i n. 2.300 segretari in servizio;

CONSIDERATO che, con suddetto decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, il Ministero dell’interno –Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) ha comunicato che le cessazioni dal servizio riferite all’anno 2020, corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal servizio e le cancellazioni, risultano pari a n. 214 unità;

VISTA la nota n. 2492 del 27 gennaio 2022, con cui il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ad integrazione del decreto prefettizio del 13 dicembre 2021, n. 28379, precisa che la determinazione del fabbisogno di n. 171 unità era avvenuta con Direttiva del Ministro dell’interno del 28 aprile 2021, nella misura massima allora consentita dal comma 6 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevedeva l’autorizzazione per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente e che - a fronte della vigente facoltà assunzionale pari al 100 per cento delle unità cessate nel corso dell’anno precedente - risulta un residuo sulla facoltà assunzionale 2021 (cessazioni 2020) pari a n. 43 unità;

CONSIDERATO che la richiesta del Ministero dell’Interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) risulta coerente con il fabbisogno;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell’interno – Direzione centrale per le autonomie- Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l’ente territoriale, cui compete, altresì, l’obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero dell’Interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - è autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 171 unità di segretari comunali.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta

Il Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco