Parere Uppa n.18/07

Richiesta di parere da parte del Comune di Arzago d'Adda in materia di stabilizzazione di personale con contratto part-time a tempo determinato

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Parere UPPA n.18/07

Al Comune di Arzago D'Adda 
Provincia di Bergamo 
Piazza Indipendenza, 2 
24040 - Arzago D'Adda

OGGETTO: Quesito in materia di stabilizzazione del personale.

Si fa riferimento alla nota di prot. n. 2858 del 14 giugno 2007, con la quale codesto ente ha chiesto il parere di questo Ufficio in merito alla possibilità di procedere alla stabilizzazione di una unità di personale assunta con contratto part-time a tempo determinato in data 06/06/2005. Al riguardo ed in via preliminare, occorre ricordare che codesto Comune, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, non è sottoposto alle regole del patto di stabilità interno. Pertanto, la disposizione da richiamare ai fini della disciplina del processo  di stabilizzazione è l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 2006. 

In particolare, la norma richiamata prevede che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Inoltre dette amministrazioni possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. Pertanto, è nel rispetto del predetto limite assunzionale che i comuni con meno di 5000 abitanti possono procedere ad assumere personale a tempo indeterminato e a stabilizzare il personale di cui al comma 558. Si ricorda che l'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 detta le regole in materia di stabilizzazione del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, con modalità e criteri che rispecchiano quelli previsti dal comma 519 per le amministrazioni centrali. Ai sensi della disposizione normativa richiamata e come chiarito dalla direttiva di questo Dipartimento, n. 7 del 30 aprile 2007, la quale, pur non risultando direttamente indirizzata alle autonomie locali formula, comunque, dei principi orientativi in materia di stabilizzazione del personale, gli enti con più di 5000 abitanti possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati o prorogati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive cosicché, lo si ripete, l'amministrazione potrà procedere a stabilizzare il personale già in possesso del requisito temporale dei tre anni o che lo consegua successivamente in virtù di un contratto stipulato o prorogato anteriormente alla data del 29 settembre 2006. Nella richiesta di parere in esame, l'amministrazione interessata evidenzia che non risultano avvenute cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2006 e che la stabilizzazione del personale considerato rientrerebbe comunque nel limite di spesa di cui all'art. 1, comma 562. Al riguardo, è importante precisare che i due obblighi previsti dal comma 562 non sono alternativi l'uno rispetto all'altro ma si cumulano. Ne deriva che, codesto Comune, non essendo presso lo stesso intervenute cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2006, non potrà stabilizzare il personale  considerato pur riuscendo a rispettare il previsto vincolo di spesa per il personale. Si rappresenta, infine, che è facoltà dell'amministrazione prevedere, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e in relazione alle proprie esigenze funzionali, l'eventuale proroga dei rapporti di lavoro del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, fermo restando, anche ai fini della proroga, i limiti di spesa di cui al richiamato art. 1, comma 562, della legge finanziaria per l'anno 2007.

Il Direttore dell'Ufficio 
Francesco Verbaro