Parere su incarichi ad esterni

Articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n.165/2001. Conferimento di incarico a soggetti esterni alla P.A.

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Roma, 20 settembre 2005

Al Politecnico di Milano 
Area Legale 
p.za Leonardo da Vinci, 32 
20133 Milano

Oggetto: Articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n.165/2001. Parere.

Con riferimento alla richiesta alla nota prot.14527 del 1° settembre 2005, con la quale codesto Politecnico chiede chiarimenti in ordine alle modalità attuative dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n.165/2001, si rappresenta quanto segue.

Come noto, la disposizione, che riguarda la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato a soggetti esterni che siano in possesso di specifiche e comprovate qualità professionali, entro limiti percentuali della dotazione organica dei dirigenti appartenenti all'amministrazione, è stata introdotta dal decreto legislativo n.80/1998, e modificata solo in parte dalla legge di riforma della dirigenza n.145 del 2002, in ragione dell'aumento del limite percentuale massimo dei posti conferibili. La citata norma, che ha reso più chiare le modalità di selezione delle professionalità per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, indica i requisiti che il soggetto deve possedere per potere essere attributario dell'incarico dirigenziale presso la pubblica amministrazione: qualificazione professionale, comprovata dallo svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche; concrete esperienze di lavoro in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, maturate anche presso amministrazioni statali, "ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, ai sensi della recente modifica di cui all'art.14-sexies, comma 3, del decreto legge n.115/2005 convertito in legge n.168/2005; la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il ricorso a professionalità estranee alla pubblica amministrazione deve essere sorretto dal requisito della particolare e comprovata qualificazione professionale posseduto dal soggetto, non genericamente intesa, ma rilevabile da alcuni parametri e sicuri indici rivelatori. Occorre, infatti, che tali esperienze siano specifiche e strettamente attinenti alle professionalità richieste, tali da consentire all'interessato di esprimere immediatamente un contributo di esperienza direttamente legato all'attività del settore nel quale viene ad essere inserito [Corte dei conti, sez. controllo Stato, dec.n.7 del 2003]. La scelta dell'amministrazione che si orienta verso i soggetti esterni, in presenza dei requisiti richiesti, è sostanzialmente libera, come si può dedurre dalla lettura della norma, né in essa vi è  alcun riferimento alla necessità di operare una valutazione comparativa tra più soggetti, essendo sufficiente il presupposto della impossibilità di reperire all'interno della struttura amministrativa, che comunque abbia una dotazione organica della dirigenza  sufficientemente ampia, di qualificate professionalità, che possano apportare, con la loro molteplice provenienza e formazione, indubbie ed efficaci utilità all'azione amministrativa. Va osservato, inoltre, che il conferimento dell'incarico ad esterni non è subordinato all'espletamento di procedure concorsuali di cui all'articolo 28 del d.lgs. n.165/2001, o comunque selettive, ovvero di valutazioni comparative tra più soggetti ugualmente idonei a ricoprire l'incarico, in quanto il legislatore ha inteso riservare un potere discrezionale nell'operare la scelta nei termini sopradescritti, ritenendo fondamentale il criterio dell'intuitus personae. 

Per le amministrazioni diverse dallo Stato, e segnatamente per le università, le  norme sulla dirigenza contenute nel capo II del d.lgs. n.165/2001 costituiscono norme di principio alle quali, nell'esercizio della propria potestà statuaria, legislativa o regolamentare, esse adeguano i propri ordinamenti, tenuto contro, in ogni caso, delle relative specifiche peculiarità. Il riferimento all'adeguamento alle norme di principio lascerebbe, quindi, alle fonti statutarie e regolamentari di codesto ente il compito di armonizzare l'indicazione dell'art.19, comma 6, del d.lgs.n.165/2001 con le norme sullo stato giuridico del personale universitario, docente e non. La fattispecie descritta dall'articolo 19, comma 6, infatti, in virtù della quale ogni pubblica amministrazione ha la possibilità di conferire incarichi ad estranei, non appare vincolante per quanto riguarda i limiti percentuali da calcolare sulle dotazioni organiche dei posti di livello dirigenziale generale o non generale, fissati dalla citata disposizione rispettivamente nel 10 % o nell'8%, potendo essere diversi ed addirittura superiori per le amministrazioni non statali che ricadono sotto il regime dell'articolo 27 del d.lgs. n.165/2001. Per quanto riguarda il necessario possesso della particolare e comprovata qualificazione professionale, la fonte regolamentare può specificare e modulare altrimenti il contenuto dei requisiti, in considerazione delle specifiche competenze tecnico-scientifiche richieste nell'ambito dell'università, prevedendo, ove ritenuto utile, forme di selezione o comparazione comunque di natura privatistica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro