Parere su transito dirigente di seconda fascia

Art.1, comma 1, legge n.168/2005

Versione testuale del documento

Roma, 20 settembre 2005

Al Ministero per i beni e le attività culturali 
Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione 
Via del Collegio Romano n.27
00186 Roma

Oggetto: xxxxxxxxxx xxxxxx, dirigente di seconda fascia. Art.1, comma 1, legge n.168/2005.

In risposta alla nota prot. n. 32020 del 7 settembre 2005, con la quale si richiede il parere di questo Dipartimento in merito alla istanza del dirigente in oggetto, si osserva che la norma invocata dal dirigente, l'articolo 14-sexies del decreto legge 30 giugno 2005, n.115, convertito in legge 17 agosto 2005, n.168, non ha apportato modifiche sostanziali alla previsione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 165/2001, essendo variato unicamente il termine relativo all'inquadramento nella prima fascia per i dirigenti della seconda. La disposizione novellata, infatti, fa riferimento alla medesima condizione oggettiva, consistente nell'aver svolto incarichi di prima fascia o incarichi equivalenti, cioè quelli previsti specificatamente dai singoli ordinamenti, di cui all'art. 19, comma 11, del d.lgs. n.165/2001, e che sono considerati, ai fini della maturazione del periodo, al pari degli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale. Il legislatore ha, infatti, soltanto diminuito, portando da cinque a tre, gli anni che i dirigenti della seconda fascia devono aver trascorso ricoprendo incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n.165/2001, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Occorre, conseguentemente, che l'incarico di livello dirigenziale generale sia stato conferito con atto formale, cioè con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.lgs. n.165/2001. 

Si specifica, inoltre, che non può essere considerato idoneo a far maturare il periodo prescritto un incarico di reggenza, che è una misura organizzativa di carattere eccezionale, in quanto consente l'utilizzazione temporanea e occasionale di un funzionario, adibito normalmente a funzioni diverse, nè lo svolgimento di mansioni superiori. Non sembra, a parere dello scrivente, che la fattispecie riguardante xxxxxx xxx, così come descritta nella nota emarginata, presenti i requisiti richiesti dal legislatore per il transito nella prima fascia. Dall'esame della normativa citata da codesta amministrazione, infatti, appare che l'incarico di sovrintendente regionale svolto dal dirigente, seppure ai fini economici sia stato connotato da una maggiore retribuzione, equivalente a quella degli incarichi di livello dirigenziale generale, non ha la qualificazione giuridica di posto di livello dirigenziale generale. L'espressa qualificazione di articolazione di livello dirigenziale generale, data alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, invece, consegue alla  riorganizzazione della struttura organizzativa di codesto Ministero, o perata dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n.368/1998, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n.3/2004. Per i motivi esposti, pertanto, si ritiene che l'istanza del dirigente in  oggetto, volta ad ottenere l'inserimento nel ruolo dei dirigenti della prima fascia, con conseguente inquadramento e attribuzione di incarico equivalente, non possa essere accolta. 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro