DPCM 18 settembre 2024 - Autorizzazione assunzione personale AFAM AA 2024/2025

In attesa di registrazione della Corte dei conti

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e, in particolare, l’articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze;

VISTO l’articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, concernente il regolamento sulle procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, concernente il Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante proroga di termini in materia di università e ricerca, e, in particolare, i commi 6, 7 e 8, relativamente all’utilizzo di graduatorie vigenti ai fini del reclutamento e del conferimento di incarichi e all’applicazione dall’anno accademico 2025/2026 del regolamento di cui al citato d.P.R. 143/2019;

VISTO l’articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, che disciplina l’accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ed, in particolare, il comma 1, secondo cui, tra l’altro, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2, che ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, in subordine alle altre graduatorie nazionali esistenti;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, i commi 653 e 655, con riferimento alle graduatorie, e il comma 654, relativo al calcolo del turn over;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

VISTO il comma 890 dell’articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, che dispone che, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per i profili di docente avviene, prioritariamente, a valere sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, sulle graduatorie di cui all’articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il comma 893 dell’articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020, che integra il comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 29 aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei conti il 20 maggio 2021 al n. 1791, con il quale si provvede alla trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia, come da facoltà prevista dall’articolo 1, comma 893, della legge n. 178 del 2020;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l’articolo 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono stati definiti i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in corso di statizzazione e per l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale ivi in servizio;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 14, comma 4-quater, che prevede che gli Elenchi A e B previsti dal d.P.C.m. 9 settembre 2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d’istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e, in particolare, l’articolo 6, comma 4-ter, come modificato dall’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell’università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui al predetto articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36 del 2022, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, lettere a), b), c), ed e) e comma 5-bis e all’articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023, in materia di reclutamento del personale docente, di attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l’articolo 59, comma 9-ter, introdotto dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale prevede che a decorrere dall’anno accademico 2024/2025 e fino all’entrata in vigore del regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, le stesse possano indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, procedure di reclutamento straordinarie riservate ai docenti che abbiano maturato negli ultimi otto anni almeno tre anni accademici di insegnamento in corsi ordinamentali con contratto a tempo determinato;

VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante misure urgenti anche in materia di scuola e università e, in particolare, il comma 1 dell’articolo 1-quater che prevede che, per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della suddetta legge n. 509 del 1999, si applichino le disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1994;

VISTO l’articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994, recante la disciplina sull’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale tecnico-amministrativo;

VISTO il comma 3-bis dell’art. 19 del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la possibilità, al maturare di tre anni di servizio, di assumere con contratto a tempo indeterminato il personale che abbia superato un concorso pubblico per l’accesso all’Area Elevata professionalità o all’Area Terza di cui all’Allegato A del CCNL del 4 agosto 2010;

VISTO l’articolo 64-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale, nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024;

CONSIDERATO che tale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro introduce un nuovo ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con decorrenza dal 1° maggio 2024;

VISTA la nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, con la quale il Ministro dell’università e della ricerca richiede l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posti vacanti, per l’anno accademico 2024/2025, n. 205 unità di personale docente e n. 109 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 9 Elevate Qualificazioni, n. 1 Funzionario, n. 39 Assistenti e n. 60 Operatori per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

CONSIDERATO che, con la medesima nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, e nei relativi allegati, il Ministro dell’università e della ricerca ha comunicato che le cattedre vacanti all’inizio dell’anno accademico 2024/2025 sono pari a n. 1.231, che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2024 sono stimate in n. 179 unità di personale docente e che l’amministrazione, tenuto anche conto del budget 2023/2024 non utilizzato, ritiene di utilizzare il budget assunzionale per l’immissione in ruolo di n. 205 docenti, avendo come riferimento la Tabella 1 allegata al predetto d.P.R. n. 143 del 2019, relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato, aggiornata in base alla Tabella C4 del CCNL Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024;

CONSIDERATO che, con la medesima nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, il Ministro dell’università e della ricerca ha comunicato che i posti vacanti per il personale tecnico-amministrativo sono pari, al netto dei posti per i quali sussistono precedenti autorizzazioni ad assumere, a n. 337, dei quali n. 21 Elevate Qualificazioni, n. 42 Funzionari, n. 138 Assistenti e n. 136 Operatori, e che il budget assunzionale è stato determinato considerando le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2024, pari a n. 106 unità (di cui n. 4 Elevate Qualificazioni ex Direttori amministrativi EP/2, n. 4 Elevate Qualificazioni ex Direttori di ragioneria EP/1, n. 1 Funzionario, n. 39 Assistenti e n. 58 Operatori), nonché l’importo relativo al budget assunzionale non utilizzato per le richieste relative all’anno accademico 2023/2024;

VISTO che, con la medesima nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, il Ministro dell’università e della ricerca richiede di utilizzare il budget assunzionale per assumere per l’anno accademico 2024/2025 n. 109 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 9 Elevate Qualificazioni, n. 1 Funzionario, n. 39 Assistenti e n. 60 Operatori, avendo come riferimento la Tabella 1 allegata al predetto d.P.R. n. 143 del 2019 relativa agli indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM personale a tempo indeterminato, aggiornata in base alla Tabella E3.1 del CCNL Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024;

VISTA la nota del 15 luglio 2024, prot. n. 8223, con la quale il Ministro dell’università e della ricerca, nel fare seguito alla nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, nel confermare integralmente i dati e la richiesta in relazione al personale docente, segnala che, a seguito dell’approvazione definitiva del predetto D.P.R. n. 83 del 2024 e della correzione della tabella ivi allegata contenente il costo medio equivalente delle diverse qualifiche professionali, è emersa la necessità di aggiornare i risparmi derivanti dalle cessazioni del personale tecnico-amministrativo e, conseguentemente, pur restando il contingente richiesto di n. 109 unità, le stesse sono differentemente articolate rispetto alla precedente richiesta;

PRESO ATTO che per il personale tecnico amministrativo il budget verrà utilizzato per assumere n. 9 Elevate Qualificazioni (EQ), n. 1 Funzionario (area III), n. 38 Assistenti (area II) e n. 61 Operatori (area I), e, quindi, rispetto alla sopra richiamata nota del 14 marzo 2024, prot. n. 3275, si richiede l’assunzione di un’unità di area II (Assistente) in meno e di un’unità di area I (Operatore) in più;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Gabinetto del 31 luglio 2024, prot. n. 35052, che, nel trasmettere la nota del 29 luglio 2024, prot. n. 190793, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare;

RITENUTO che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, l’amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget, ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

RITENUTO di poter autorizzare, per l’anno accademico 2024/2025, l’assunzione a tempo indeterminato di n. 205 unità di personale docente e di n. 109 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 9 Elevate Qualificazioni (EQ), n. 1 Funzionario (area III), n. 38 Assistenti (area II) e n. 61 Operatori (area I) per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo;

SULLA PROPOSTA del Ministro per l’università e la ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Il Ministero dell’università e della ricerca, per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è autorizzato per l’anno accademico 2024/2025 ad assumere a tempo indeterminato n. 205 unità di personale docente e di n. 109 unità complessive di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 9 Elevate Qualificazioni (EQ), n. 1 Funzionario (area III), n. 38 Assistenti (area II) e n. 61 Operatori (area I).

Articolo 2

1. Il Ministero dell’università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2024

Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE