DPCM 21 novembre 2016 Determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2016, recante: “Determinazione del contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”.
Registrato alla Corte dei conti in data 12 dicembre 2016  Reg.ne - Prev. n. 3194
E pubblicato in  G.U. – Serie Generale n. 2 del 03/01/2017

Versione testuale del documento

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), nella parte in cui prevede, in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, nelle altre Forze di polizia ovvero in altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie, ferma restando la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella G.U. 12 settembre 2016, n. 213;

VISTO l’articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2016, che prevede l’adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fissata il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione del contingente limitato di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito in mobilità ad altra amministrazione, previa ricognizione dei posti disponibili e dei rispettivi fabbisogni presso le Amministrazioni statali - preferibilmente quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare -, e per definire i criteri da applicare alle procedure di mobilità e le tabelle di equiparazione;

VISTO il successivo comma 4 del medesimo articolo 12 del d.lgs. n. 177 del 2016, nella parte in cui prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato - nei venti giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto comma 3, primo periodo - possa presentare domanda per il transito in altra amministrazione e che nella medesima domanda possa indicare se, in caso di mancato accoglimento, intenda confermare l’assegnazione disposta con i provvedimenti adottati dal Capo del Corpo forestale dello Stato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 12 presso l’Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di finanza e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In tal caso il mancato accoglimento della domanda di mobilità determina la definitività del provvedimento di assegnazione, mentre in caso di mancata indicazione, il mancato accoglimento della domanda determina gli effetti di cui al comma 6, che disciplina l’eventuale svolgimento di fasi ulteriori del procedimento di mobilità assoggettate, infine, alle disposizioni di cui agli articoli 30, comma 2-quinques e 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 18, comma 9, del d.lgs. n. 177 del 2016 che dispone che il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 177 del 2016, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e che non abbia esercitato la facoltà di cui al comma 3 del medesimo articolo, è inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 177 del 2016 per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, gli articoli 30, 33, 34 e 34-bis in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, eccedenze, mobilità collettiva e gestione del personale in disponibilità;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, articolo 15, che reca modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l’inserimento del comma 3-bis che recita:“Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati”;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante: “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale” adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 190 del 2014, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2015, n. 227;

CONSIDERATO che in base alle previsioni del comma 423 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, per accelerare i tempi di attuazione delle procedure di mobilità e la ricollocazione ottimale del personale è stato istituito ed attivato il portale “Mobilità.gov”, disponibile all’indirizzo http://www.mobilita.gov.it ;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione, in applicazione dell'articolo 29-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, pubblicato nella G.U. 17 settembre 2015, n. 216;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 marzo 2016, recante criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della associazione italiana della Croce Rossa, pubblicato nella G.U. 5 luglio 2016, n. 155;

RITENUTO che per la definizione delle “tabelle di equiparazione”, affidata al presente decreto dal citato articolo 12, comma 3, del d.lgs. 177 del 2016, è necessario stabilire, in termini generali e preventivi, l’equiparazione tra le posizioni di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato e quelle del personale appartenente al comparto di contrattazione dei Ministeri, confrontando i rispettivi ordinamenti professionali e tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali;

RILEVATO che per individuare la corrispondenza tra i livelli economici considerati sia necessario stabilire la corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato e le fasce retributive del personale appartenente al comparto di contrattazione collettiva dei Ministeri, utilizzando, tra i criteri di armonizzazione, gli importi, rispettivamente, del trattamento stipendiale stabiliti per il personale non dirigenziale dagli accordi e del trattamento tabellare stabilito dal contratto collettivo relativi al biennio economico 2008-2009;

STABILITO che per il personale non dirigenziale del Corpo forestale dello Stato la corrispondenza tra i livelli economici sia individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento stipendiale spettante rispetto a quelli del trattamento tabellare dell’amministrazione di destinazione;

CONSIDERATO che, in relazione all’equiparazione definita dalla tabella di corrispondenza dei livelli economici allegata al presente decreto, l’amministrazione statale di destinazione deve procedere all’inquadramento, in relazione alla fattispecie concreta e sulla base dei rispettivi ordinamenti professionali, nonché dei criteri definiti dal presente decreto;

RITENUTO che le determinazioni per l’effettiva posizione di inquadramento giuridico del dipendente del Corpo forestale trasferito in mobilità devono tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per l’individuazione del livello economico di inquadramento;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante: “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato”;

VISTO il decreto del Ministero per le politiche agricole del 22 dicembre 1997, recante “Individuazione dei profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante: “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 ottobre 2005, n. 228 “Regolamento recante norme per il passaggio del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato”;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto dei Ministeri ed in particolare la disciplina dell’ordinamento professionale e del tabellare;

VISTO il D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184, recante “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)”;

VISTO il C.C.N.L. del 23 gennaio 2009 relativo al personale del comparto Ministeri, biennio economico 2008 – 2009;

RILEVATO che il personale di qualifica dirigenziale del Corpo forestale dello Stato a seguito del trasferimento in mobilità accede al ruolo del personale di qualifica dirigenziale dell’amministrazione statale di destinazione;

VISTA la lettera n. 52179 del 10 ottobre 2016, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato presso le amministrazioni statali la ricognizione prevista dall’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 177 del 2016, al fine di determinare il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione;

VISTA la nota del Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale del 27 ottobre 2016, n. 80565 con la quale viene trasmesso l’elenco del personale rientrante nelle categorie previste dall’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016, per un totale di n. 59 unità, inserito d’ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate con il presente decreto, con assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

RILEVATO che in base alle disponibilità comunicate dalle amministrazioni statali interpellate è stato determinato il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione secondo i criteri definiti dal presente decreto;

INFORMATE le organizzazioni sindacali con nota n. 59348 del 14 novembre 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze;

D E C R E T A

Articolo 1
(Finalità e oggetto)

  1. Il presente decreto determina:
  2. il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito in mobilità ad altra amministrazione statale;
  3. le tabelle di equiparazione del personale del Corpo forestale ai fini dell’inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali secondo l’ordinamento professionale del Comparto Ministeri;
  4. il numero dei posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale che presenta domanda, distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area di inquadramento e fascia economica nell’amministrazione di destinazione;
  5. i criteri da applicare alle procedure di mobilità.

Articolo 2
(Determinazione del contingente)

  1. In base all’esito della ricognizione dei posti disponibili e dei rispettivi fabbisogni presso le amministrazioni statali effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il contingente di personale del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione prevista dall’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 è determinato in n. 607 unità.
  2. Nell’ambito del contingente di cui al comma 1 sono comprese n. 59 unità di personale, rientranti nelle categorie previste dall’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016 che deve essere inserito d’ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate con il presente decreto, con assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 3
(Tabella di equiparazione)

  1. Per l'inquadramento nei ruoli del personale delle amministrazioni statali del personale dirigenziale e non dirigenziale proveniente dal Corpo forestale dello Stato è approvata la Tabella di equiparazione di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai due ordinamenti professionali è individuata sulla base di quanto richiamato in premessa nonché sulla base del criterio della prossimità degli importi del trattamento stipendiale del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  2. Per l'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al comparto Ministeri e quelli del personale di altro comparto della pubblica amministrazione, trova applicazione la tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 4
(Offerta di mobilità)

  1. In relazione al fabbisogno comunicato dalle amministrazioni statali, è definita l’Offerta di mobilità, di cui all’Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale che presenta domanda. I posti dell’Offerta sono distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area di inquadramento e fascia economica nell’amministrazione di destinazione. Nei casi in cui l’Offerta dell’amministrazione sia stata formulata indicando più qualifiche oppure genericamente l’area di destinazione per i posti offerti, tutte le qualifiche equiparate ai sensi della Tabella di cui all'Allegato 1 potranno concorrere ai predetti posti ed ai fini dell’assegnazione si terrà conto dei criteri previsti dagli articoli 7 e 8. L’Offerta di posti relativa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è dedicata esclusivamente al personale di cui all’articolo 2, comma 2. Resta ferma, ai fini dell’Offerta di cui al presente comma, l’equiparazione delle qualifiche definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 ottobre 2005, n. 228.
  2. L’Offerta di mobilità di cui al comma 1 è pubblicata sul portale “Mobilità.gov”, fruibile all’indirizzo http://www.mobilita.gov.it, unitamente al presente decreto.
  3. L’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato provvederà a notificare, tramite pubblicazione sul proprio sito intranet, l’avvenuta pubblicazione dell’Offerta di mobilità sul portale “Mobilità.gov” trasmettendo, ove necessario, l’Offerta medesima e il presente decreto con apposite comunicazioni nei casi di assenza giustificata dal servizio.

Articolo 5
(Domanda di mobilità)

  1. L’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato comunica, con supporto informatico ai fini dell’acquisizione dei dati sul portale “Mobilità.gov”, al Dipartimento della funzione pubblica i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016, con indicazione della sede di servizio di ciascun dipendente, nonché ogni altra informazione utile allo svolgimento delle procedure di mobilità di cui al presente decreto. Il personale inserito nei suddetti provvedimenti può partecipare alle procedure di mobilità di cui al presente decreto, con esclusione del personale che entro il 31 dicembre 2016 sarà collocato in quiescenza.
  2. Il personale di cui al comma 1 che intende avvalersi delle procedure di transito previste dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 2016, e il personale di cui all’articolo 2, comma 2, definiscono la Domanda di mobilità.

Articolo 6
(Preferenze di assegnazione)

  1. Il personale di cui all’articolo 5, comma 2, esprime al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del portale “Mobilità.gov”, le preferenze di assegnazione compilando il modulo disponibile sul medesimo portale con le modalità e le procedure ivi indicate, tenendo conto che l’Offerta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è riservata al personale di cui all’articolo 2, comma 2, in ragione della previsione dell’articolo 18, comma 9, del d.lgs. n. 177 del 2016 che dispone per una preferenza di assegnazione del suddetto personale nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Le preferenze di assegnazione devono essere espresse entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione dell’Offerta. Le preferenze espresse oltre il predetto termine sono irricevibili.
  3. Il personale del Corpo forestale dello Stato esprime l'ordine delle preferenze per amministrazione tra i posti disponibili nell’ambito provinciale o metropolitano della propria sede di lavoro. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio ambito provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nei restanti ambiti provinciali o metropolitani del territorio nazionale. L'assegnazione tiene conto dei criteri di cui agli articoli 7 e 8.
  4. Per il personale di cui all’articolo 5, comma 1, nella preferenza di assegnazione può essere indicato se, in caso di mancato accoglimento della stessa, si intende rimanere assegnati all'amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, in tal caso, il mancato accoglimento della preferenza determina la definitività del provvedimento di assegnazione. In caso di mancata indicazione per rimanere assegnato all'amministrazione di destinazione, il mancato accoglimento della richiesta determina gli effetti di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  5. Il personale dell’articolo 5, comma 1 che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo si intende definitivamente assegnato all'amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
  6. Per il personale dell’articolo 2, comma 2, che non esprime preferenze di assegnazione entro il termine e con le modalità di cui al presente articolo, o che non risulta collocato con le procedure di cui al presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica procede unilateralmente all’assegnazione, tenendo conto della vacanza di organico delle amministrazioni di destinazione, fermo restando l’ambito provinciale/metropolitano o, in subordine, l’ambito regionale.

Articolo 7
(Criteri generali di mobilità)

I posti disponibili sono assegnati ai dipendenti del Corpo forestale dello Stato secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

  1. assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio ove il posto sia previsto nell’Offerta;
  2. assegnazione, anche in applicazione dell’articolo 6, comma 6, preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, in subordine nelle altre amministrazioni statali, del contingente di n. 59 unità di personale, rientrante nelle categorie previste dall’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 177 del 2016;
  3. precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate in ambiti provinciali o metropolitani del territorio nazionale diversi dalla propria sede di lavoro, ai dipendenti con sede di lavoro nelle relative province o città metropolitane e in subordine a quelli con sede di lavoro nella medesima regione.

Articolo 8
(Criteri individuali di mobilità)

Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi degli articoli 5 e 6 e in relazione alle preferenze espresse ai sensi dell'articolo 6, il Dipartimento della funzione pubblica, al fine dell'assegnazione dei posti, in presenza di soggetti che abbiano indicato la stessa amministrazione e sede di lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorità:

  1. precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  2. precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che il domicilio della persona da assistere sia situato nella medesima provincia o città metropolitana;
  3. precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di età.
  4. A parità o in assenza delle condizioni di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri di precedenza, secondo i punteggi stabiliti nella tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto
  5. la situazione di famiglia, privilegiando i lavoratori che abbiano il maggior numero di familiari e quelli unici titolari di reddito familiare;
  6. l'età anagrafica
  7. I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di assegnazione.

Articolo 9
(Procedure di mobilità)

  1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica procede, con decreto del Direttore dell’Ufficio competente, all'assegnazione alle amministrazioni statali del personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine, il Dipartimento assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno espresso le preferenze, ai sensi dell'art. 7, per i relativi posti. Se più dipendenti hanno indicato lo stesso posto, i relativi posti sono assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8.
  2. I dipendenti assegnatari dei posti ai sensi del presente articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni e, comunque, non prima del 1° gennaio 2017.

Articolo 10
(Criteri di inquadramento)

  1. Le amministrazioni statali applicano, all'atto dell'inquadramento, da effettuare entro il termine di cui all’articolo 9, comma 2, del personale in mobilità, la Tabella di equiparazione allegata al presente decreto e tengono conto, ai fini dell’individuazione del profilo professionale, del rispettivo ordinamento professionale e del proprio effettivo fabbisogno.
  2. Al personale del Corpo forestale dello Stato trasferito in applicazione del presente decreto si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione, ferma restando la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

Articolo 11
(Conclusione della procedura)

  1. L’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato comunica alle amministrazioni statali di destinazione, nonché al personale interessato, tutti gli atti necessari, comprese, ove occorra, le informazioni relative al trattamento economico, connessi alla procedura di mobilità espletata.
  2. Le amministrazioni statali di destinazione convocano per la presa di servizio il personale ad esse assegnato, sulla base dei dati pubblicati sul portale “Mobilità.gov” e ne danno notizia al Dipartimento della funzione pubblica indicando per ciascuna unità di personale le risorse finanziarie ai fini dell’adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento delle risorse finanziarie.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Roma, 21 novembre 2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

firmato Claudio De Vincenti

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

firmato Maria Anna Madia

Il Ministro dell’economia e delle finanze

firmato Pier Carlo Padoan