DPCM 10 ottobre 2022 - Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato di LSU

Pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022

Versione testuale del documento

Registrato dalla Corte dei conti  il 16/12/2022 al n. 3217

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l’articolo 1, comma 495, primo periodo, così come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 settembre 2022 – termine prorogato da ultimo in sede di conversione del citato decreto-legge n. 36 del 2022 - in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO l’articolo 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall’articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il d.P.C.M. 28 dicembre 2020 e il d.P.C.M. 20 maggio 2022 con i quali, in attuazione del citato comma 497, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si è provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l’articolo 37-ter secondo cui per le finalità di cui all’articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, e' espressa dall'organo commissariale;

VISTO il citato articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l’occupazione;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

CONSIDERATO che le risorse statali del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296 del 2006 sono destinate all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell’Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l’articolo 1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l’altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

VISTA la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell’attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, “possono continuare le stabilizzazioni dei Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

CONSIDERATO che la proroga del termine per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione alla data del 30 settembre 2022 - disposta, da ultimo, con la citata legge n. 79 del 2022 in sede di conversione del decreto legge n. 36 del 2022 - unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico, è volta a favorire l’attivazione di un ulteriore processo di stabilizzazione successivo a quelli attivati con il d.P.C.M. 28 dicembre 2020 e il d.P.C.M. 20 maggio 2022 per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto del disposto di cui al citato articolo 37-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;

VISTA la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pot. n. DFP-0046412 del 7 giugno 2022 con oggetto: “articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36: proroga al 30 giugno 2022 del termine previsto dall’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.”;

VISTE le istanze presentate secondo le modalità indicate nella citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046412 del 7 giugno 2022 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

CONSIDERATO che, n. 23 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di complessivi n. 54 lavoratori;

RITENUTO di dover ripartire, in attuazione del richiamato articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l’on. Renato Brunetta è nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all’on. Renato Brunetta è conferito l’incarico relativo alla pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTA l’intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 28 settembre 2022;

DECRETA

Articolo 1
Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell’elenco allegato 1 al presente decreto sono ripartite, per l’annualità 2022, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto per un importo annuo complessivo dell’onere pari a euro 501.995,88:

 

A

B

C (A x B)

 

N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE

IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE

BASILICATA

2

9.296,22

18.592,44

CALABRIA

1

9.296,22

9.296,22

CAMPANIA

40

9.296,22

371.848,80

PUGLIA

11

9.296,22

102.258,42

TOTALE

54

9.296,22

501.995,88

 

2. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito dell’istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

3. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2022

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell’economia e delle finanze

 

ELENCO ALLEGATO 1

BASILICATA

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020  O NEL DPCM 20.05.2022 PER IL MEDESIMO ENTE

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

POTENZA

COMUNE DI LATRONICO

83000110763

2

2

0

0

     

TOTALE

2

2

0

0

 

CALABRIA

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020  O NEL DPCM 20.05.2022 PER IL MEDESIMO ENTE

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

VIBO VALENTIA

SAN GREGORIO D'IPPONA

352950794

1

1

0

0

     

TOTALE

1

1

0

0

 

CAMPANIA

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020  O NEL DPCM 20.05.2022 PER IL MEDESIMO ENTE

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

AVELLINO

COMUNE DI CAPOSELE

228820643

1

1

0

0

2

AVELLINO

COMUNE DI CASTELFRANCI

1748270640

3

3

0

0

3

AVELLINO

COMUNE DI MONTEFALCIONE

92025410645

1

1

0

0

4

BENEVENTO

COMUNE DI CIRCELLO

80002680629

1

1

0

0

5

CASERTA

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

81002610616

2

2

0

0

6

CASERTA

COMUNE DI PRESENZANO

80009190614

1

1

0

0

7

CASERTA

COMUNE DI SANTA MARIA LA FOSSA

80005850617

4

4

0

0

8

CASERTA

COMUNE DI SESSA AURUNCA

160250619

1

1

0

0

9

NAPOLI

COMUNE DI CASAVATORE

605360635

4

4

0

0

10

NAPOLI

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

80050560632

2

2

0

0

11

SALERNO

COMUNE DI AGROPOLI

252900659

1

1

0

0

12

SALERNO

COMUNE DI CANNALONGA

84000090658

2

1

1

0

13

SALERNO

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

81001170653

2

2

0

0

14

SALERNO

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

84001470651

4

4

0

0

15

SALERNO

COMUNE DI CASTELLABATE

81000690651

2

2

0

0

16

SALERNO

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

620980656

3

3

0

0

17

SALERNO

COMUNE DI TEGGIANO

83000070652

5

5

0

0

18

SALERNO

COMUNITA' MONTANA BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO

4672600659

2

2

0

0

 

 

 

TOTALE

41

40

1

0

 

PUGLIA

N. ENTI

PROV

ENTE

CODICE FISCALE ENTE

N. TOTALE  LAVORATORI ISTANZA

DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI

DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020  O NEL DPCM 20.05.2022 PER IL MEDESIMO ENTE

DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI

1

FOGGIA

COMUNE DI ALBERONA

82000870715

2

2

0

0

2

LECCE

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

80009930753

7

7

0

0

3

LECCE

COMUNE DI TUGLIE

82000530750

2

2

0

0

     

TOTALE

11

11

0

0