DPCM 19 giugno 2024 - Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale in favore della Polizia di stato

In corso di registrazione alla Corte dei conti

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e finanze sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

VISTO il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall’anno 2016, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2023 recante “Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato complessive 16.845 unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri”;

VISTE le note con le quali la Polizia di Stato ha richiesto l’autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno 2023, per una spesa pari o non superiore a quella relativa al personale cessato, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno 2023 e dei relativi risparmi di spesa,

CONSIDERATO che le richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, che dispone l’incarico al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo ZANGRILLO;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo ZANGRILLO;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

1. La Polizia di Stato indicata nella Tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all’anno 2024, derivanti dai risparmi da cessazione dell’anno 2023, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate e per un onere a regime corrispondente all’importo accanto specificato. Per la Polizia di Stato è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell’ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all’anno 2024.

2. L’ amministrazione di cui al presente decreto è tenuta a trasmettere, entro il 31 dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Articolo 2

1. Limitatamente all’autorizzazione rappresentata dalla Tabella A l’amministrazione che intenda procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma,

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

 

TABELLA A

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