Parere Uppa n.16/07

Richiesta di parere del Comune di Paderno D'Adda in merito all'applicabilità del Dpcm del 15 febbraio 2006 (criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007) alla luce delle novità legislative introdotte dalla Legge finanziaria per il 2007

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Parere UPPA n.16/07

Comune di Paderno D'Adda 
Piazza Vittoria, n. 8 
23877 - Paderno D'Adda (LECCO)

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Ragioneria generale dello Stato - IGOP - 
Via XX Settembre, 97 
00187 ROMA

Oggetto: quesito in tema di assunzione di personale.

Si fa riferimento alla lettera del 15 maggio 2007, con la quale si chiede a questo Ufficio un parere in ordine all'applicabilità del D.P.C.M. 15 febbraio 2006 a fronte delle novità legislative introdotte dalla nuova legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Al riguardo si rappresenta che il citato D.P.C.M., concernente la fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali di cui al d.lgs 267/2000, è da ritenersi disapplicato per quanto riguarda il regime assunzionale tenuto conto delle nuove regole fissate dal legislatore del 2007 in materia di assunzioni di personale. Si chiarisce, tuttavia, che i principi generali ivi contenuti possono considerarsi salvi laddove compatibili con le finalità della normativa vigente e con il nuovo regime assunzionale. In particolare resta salvo il principio di cui all'art. 5, comma 8, del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, secondo cui devono intendersi per cessazioni quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, relative al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità. Resta, altresì, salvo il principio di cui all'art. 7 del medesimo D.P.C.M. 15 febbraio 2006, il quale prevede che la mobilità deve essere considerata come assunzione se relativa a personale proveniente da amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali. Ai sensi del comma 558, articolo 1, della legge 296/2006, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno non soggiacciono più a limitazioni assunzionali, ma sono vincolati al rispetto delle disposizioni dei commi da 676 a 695 della citata legge. 

Ne deriva, pertanto, che codesto ente, laddove volesse acquisire, mediante l'istituto della mobilità, risorse umane provenienti da enti sottoposti al patto di stabilità interno, qualificandosi il provvedimento alla stregua di un'assunzione, potrebbe farlo nei limiti delle  cessazioni verificatesi nell'anno precedente, ai sensi e nel rispetto dell'art. 1, comma 562, della citata legge finanziaria n. 296/2006. Si ribadisce che, per i motivi sopra esposti, le tre mobilità in uscita che codesto comune ha concesso nel corso dell'anno 2006, non possono essere considerate cessazioni.

Si precisa, infine, che codesto ente potrebbe acquisire una nuova risorsa per mobilità da enti sottoposti alla medesima disciplina limitativa delle assunzioni (enti non sottoposti al patto di stabilità interno) ed in tal caso, non configurandosi detta mobilità come  assunzione, si potrebbe prescindere dalle cessazioni nell'anno precedente. Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di rispettare il limite di spesa per il personale, imposto dal comma 562, art. 1, legge 296/2006, che, al lordo degli oneri riflessi a carico delle  amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

Il Direttore dell'Ufficio
Francesco Verbaro