DPCM individuazione delegazioni sindacali 2013-15 - Carriera diplomatica

18 dicembre 2014

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DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DELLA DELEGAZIONE SINDACALE CHE PARTECIPA AL PROCEDIMENTO NEGOZIALE PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 2013-2015, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO IN ITALIA.

 Visto      il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri», così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: “Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto        il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 recante il “Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell’art. 16, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. c) che consente di dar luogo “alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 – 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011”.

Visto       l'art. 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 18 del 1967, così come sostituito dall'art. 14 del citato decreto legislativo n. 85 del 2000, nel testo introdotto dall’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale prevede per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, un procedimento negoziale, “con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa”, per la definizione di un apposito Accordo sindacale i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto       in particolare il comma 1 del predetto art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in base al quale il suddetto procedimento negoziale si svolge tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest’ultimo ora Ministro dell’economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico;

Visto       il comma 2 del menzionato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini della partecipazione al summenzionato procedimento negoziale, le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato;

Visto       il comma 3 del richiamato art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in base al quale la delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri;

Vista       la nota n. 50569 del 4 marzo 2013, con la quale il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilasciate, a favore delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale diplomatico, alla data del 31.12.2012;

Visto       il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l’On. Dott.ssa Maria Anna Madia è stato nominata Ministro senza portafoglio;

Visto        il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014, con il quale all’On. Dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto        il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni riguardanti “...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…”, nonché le funzioni riguardanti, tra l’altro, “..l’attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…» ;

 

Sentito il Ministro degli affari esteri;

DECRETA:

Art. 1

La delegazione sindacale di cui all'art. 112, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 85 del 2000, nel testo introdotto dall’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il triennio 2013 - 2015, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative  del personale della carriera diplomatica:

1) S.N.D.M.A.E. - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri;

2) FP CGIL Coordinamento esteri.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

 

 

  p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                         MARIA ANNA MADIA

Data di pubblicazione: 18 dicembre 2014