Parere n. 216/05

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi

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Parere n.216/05

Roma, 28 giugno 2005

Al Comune di Romans d'Isonzo 
Via La Centa, 6 - 34075 (Gorizia) 
Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica 
SEDE

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.

In riferimento al quesito posto con nota n. 6782 del 9 giugno 2005 si rappresenta quanto segue. 
L'articolo 53, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone, fra l'altro, che le amministrazioni che hanno autorizzato incarichi extraistituzionali a propri dipendenti provvedono a comunicarlo al Dipartimento della funzione pubblica. L'articolo 16 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge n. 127 del 1997, prevede, al comma 2, che "l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio delle attività è rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della provincia in cui il segretario presta servizio."  
Ciò considerato questo Ufficio conviene con quanto contenuto nella deliberazione del CdA nazionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali n. 200/2001. 
Le convenzioni per l'ufficio di segreteria previste dall'articolo 10 del citato d.P.R. n. 465 del 1997, cui si fa riferimento nel carteggio allegato alla nota cui si risponde, costituiscono fattispecie diversa dagli incarichi extraistituzionali in quanto attività rientranti nei compiti d'istituto e regolarmente remunerate secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro. 

Il Direttore dell'Ufficio 
Francesco Verbaro 
S.d.P.