DPR del 19 agosto 2016 di autorizzazione al MIUR ad assumere

Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, recante autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 6.750 unità di personale ATA per l’anno scolastico 2015/2016 e n. 4.051 unità di personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017, nonché n. 25.198 unità di personale docente su posto comune, n. 7.221 unità di personale docente di sostegno, n. 285 dirigenti scolastici e n. 53 unità di personale educativo per l’anno scolastico 2016/2017.

(Registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, Reg.ne Prev. n. 2543)

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 231 del 3 ottobre 2016)

Versione testuale del documento

VISTO l’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l’articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e in particolare l’articolo 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che nell’ambito della disciplina delle facoltà di assunzione da parte di alcune amministrazioni, ribadisce l’applicazione della normativa di settore per il comparto scuola;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) e, in particolare, l’articolo 2, comma 414, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l’anno scolastico 2013/2014, al 90% per l’anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016;

VISTO l’articolo 15, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013 che prevede il regime delle assunzioni del personale docente ed educativo per gli anni 2014-2016 e l’autorizzazione, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l’articolo 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015, in base al quale l’organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dal sopra richiamato articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007, e dall’articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l’articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, che prevede la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi;

VISTO l’articolo 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015, che prevede che per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell’ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l’accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l’assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20% ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 agosto 2015 n. 635, che disciplina le procedure per la copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA le legge 7 aprile 2014, n. 56, recante del riordino delle funzioni delle province;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), ed in particolare l’articolo 1, commi da 420 a 428, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province;

VISTO, in particolare, il comma 425 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 che, nel prevedere il divieto di effettuare nuove assunzioni, ha espressamente escluso il personale non amministrativo del comparto scuola dalle suddette procedure di mobilità;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, con il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è stato autorizzato, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il triennio scolastico 2016/2018, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di n. 63.712 docenti, di cui  n. 52.828 docenti comuni, n. 5.766 docenti di sostegno e n. 5.118 posti di potenziamento;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 giugno 2015, n. 16644, recante richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, per l’anno scolastico 2015/2016, alle nomine in ruolo, tra l’altro, di n. 6.243 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), a fronte di un pari numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2015;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 maggio 2016, n. 12255, con la quale, con riferimento al numero delle cessazioni comunicato con la precedente nota dell’11 giugno 2015, n. 16644, si specifica che nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 264, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in deroga al principio per cui le cessazioni hanno decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno scolastico, si sono verificate ulteriori cessazioni per n. 507 unità di personale ATA e che tali posti saranno destinati alla ricollocazione del personale interessato dalle procedure di mobilità di cui alla legge n. 190 del 2014;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2016, n. 16492, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2016/2017, alla nomina in ruolo di personale docente della scuola, per un contingente totale di n. 32.419 unità, di cui n. 25.198 unità di personale docente e n. 7.221 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, a fronte di cessazioni pari a n. 16.419 per i posti comuni e n. 522 per i posti di sostegno e di disponibilità residue pari a 8.779 per i posti comuni e n. 6.699 per i posti di sostegno;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 1° luglio 2016, n. 16568, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2016/2017, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti al 1° settembre 2016 pari a n. 1.020 unità, alle nomine in ruolo di n. 285 dirigenti scolastici, di cui n. 73 unità per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 delle regioni Abruzzo e Campania, n. 1 unità per riammissione in servizio, n. 21 unità per trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n. 190 unità ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 luglio 2016, n. 20559, recante l’ulteriore richiesta di autorizzazione ad assumere, per l’anno scolastico 2016/2017, di n. 4.051 unità di personale ATA, a fronte di un pari numero di cessazioni;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 luglio 2016, n. 20558, recante l’ulteriore richiesta di autorizzazione ad assumere, per l’anno scolastico 2016/2017, di n. 53 unità di personale educativo, a fronte di un pari numero di cessazioni e un numero complessivo di posti vacanti per tale anno scolastico pari a n. 255 unità;

RITENUTO di accordare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere:

  • n. 6.750 unità di personale ATA, di cui n. 507 unità destinate alle procedure di mobilità di cui alla legge n. 190 del 2014, per l’anno scolastico 2015/2016;
  • n. 4.051 unità di personale ATA per l’anno scolastico 2016/2017;
  • n. 32.419 unità di personale docente, di cui n. 25.198 unità di personale docente e n. 7.221 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;
  • n. 285 dirigenti scolastici, di cui n. 73 unità per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 delle regioni Abruzzo e Campania, n. 1 unità per riammissione in servizio, n. 21 unità per trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n. 190 unità ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015;
  • n. 53 unità di personale educativo;

VISTE le nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2016, n. 66361/2016, con la quale si esprime parere favorevole alle autorizzazioni ad assumere, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, personale docente ed educativo, ATA e dirigenti scolastici;

VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, come modificato dall’articolo 9, comma 19, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo, salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, secondo cui per l’anno scolastico 2016/2017 le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016 e la decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla effettiva presa di servizio;

VISTO l’articolo 1-quater del medesimo decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, che ha previsto - fino all’approvazione delle graduatorie della scuola dell’infanzia del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015 n. 107 - l’assunzione secondo le modalità ivi previste dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell’infanzia del concorso, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all’articolo 399, comma 1, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;

DECRETA

Articolo 1

  1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2015/2016, ad assumere a tempo indeterminato n. 6.750 unità di personale ATA, di cui n. 507 unità destinate alle procedure di mobilità di cui alla legge n. 190 del 2014.
  2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2016/2017, ad assumere a tempo indeterminato n. 4.051 unità di personale ATA.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la decorrenza giuridica delle immissioni in ruolo è a partire dal 1° settembre 2016, mentre quella economica consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
  4. Le assunzioni in esito alle procedure di mobilità di cui alla legge n. 190 del 2014 avranno decorrenza dalla data di presa di servizio.

Articolo 2
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2016/2017, ad assumere a tempo indeterminato un numero di unità pari a:

  1. n. 25.198 per il personale docente su posto comune;
  2. n. 7.221 per il personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;
  3. n. 285 dirigenti scolastici, di cui n. 73 unità per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 delle regioni Abruzzo e Campania, n. 1 unità per riammissione in servizio, n. 21 unità per trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015 e n. 190 unità ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107 del 2015;
  4. n. 53 unità di personale educativo.

Articolo 3

  1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasmette, entro il 31 dicembre 2016, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, in relazione alle graduatorie utilizzate.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Data Roma, addì 19 agosto 2016

Registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, Reg.ne Prev. n. 2543