Parere Uppa n.52/08

Parere alla città di Anagni in merito alla nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e art. 76 D.L. 25 giugno 2008, n.112

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Parere n. 52/08

Alla Città di Anagni
Via Vittorio Emanuele, 119
03012 - ANAGNI (FR)

OGGETTO: Nomina medico competente ai sensi del
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e art. 76 D.L. 25 giugno 2008, n.
112.

Si fa riferimento alla nota n. 10507 del 4 agosto 2008 con la
quale codesto ente chiede chiarimenti in ordine all'applicabilità
dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008,
n. 133.

Il Comune soggetto al patto di stabilità interno ha necessità di
rispettare l'obbligo di nominare il medico competente, ai sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 in quanto l'attuale convenzione risulta scaduta.

L'ente non ha però rispettato il patto di stabilità interno per
l'anno 2007.

L'art. 76, comma 4, del citato D.L. 112/2008, prevede che in
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Il divieto si
estende anche alla stipula di contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della disposizione
sanzionatoria.

Ciò premesso l'amministrazione chiede come comportarsi di fronte
alle due disposizioni sopra rappresentate tenuto conto che la
nomina del medico competente non risulta essere discrezionale.

Al riguardo, occorre precisare che la sanzione del divieto di
assunzione e di stipula di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa ha una finalità volta a rafforzare l'obbligo del
rispetto del patto di stabilità interno e quindi del più attento
utilizzo delle risorse finanziarie.

La fattispecie rappresentata della nomina del medico competente
per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria si riferisce ad un
obbligo previsto da disposizione che persegue l'interesse, di
rilevanza costituzionale, della salute e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro garantendo
l'uniformità della tutela medesima sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali.

L'obbligo di nomina del medico competente, a tutela
dell'interesse sopra richiamato è rafforzato dalla previsione della
sanzione, di cui all'art. 55, comma 4, lettera f) del citato
decreto legislativo 81/2008, ovvero l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro, che si applica nel caso in
cui non si sia provveduto alla nomina di cui al citato articolo 18,
comma 1, lettera a). Questi elementi appaiono sufficienti per
ritenere che rispetto alle due disposizioni in argomento (art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) prevale, per
la natura della finalità perseguita, l'obbligo prescritto di
nominare il medico competente.

Per completezza del quadro si fa presente che analogo discorso
va fatto per le assunzioni che riguardano le categorie protette ai
fini esclusivi del rispetto della quota di riserva prevista
dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68. Trattasi di un obbligo
di assunzione che è finalizzato all'inserimento e all'integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro che persegue
una finalità che prevale sul divieto sanzionatorio di assumere.

Ciò posto, alla luce delle osservazioni formulate lo scrivente
Ufficio è del parere che codesto Comune possa stipulare la
convenzione per la nomina del medico competetene per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il Capo Dipartimento
Antonio Naddeo