Correttivo al D.Lgs. 20 giugno 2016, n.116 - Procedimenti disciplinari

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 16 e  17, comma 1, lettera s), che prevede l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare;

VISTO il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante “Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

VISTO l’articolo 16, comma 7, della legge citata 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del …;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del …;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata nella seduta del …;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1

(Oggetto)

  1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.

Art.2
(Modifiche alle Premesse del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116)

Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso “VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;”, è inserito il seguente capoverso: “ACQUISITA l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella seduta del 

Art.3
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116)

  1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, del decreto legislativo n. 116 del 2016 le parole “quindici” sono sostituite dalle seguenti: “venti” e le parole “centoventi” sono sostituite dalle seguenti: “centocinquanta”.

Art.4

(Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto il seguente: “3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dall’adozione degli stessi.”.

Art.5

(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.6

(Disposizioni finali)

  1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.

Art.7
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.