NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI PER PUBBLICI PROCLAMI

19 dicembre 2018

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI PER PUBBLICI PROCLAMI, AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DI RICORSO AL T.A.R. LAZIO, SEZ. 1-BIS, IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE GIA’ DIPENENTE DALLE BASI NATO (ART. 7, COMMA 10-BIS, D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148, AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 4 DICEMBRE 2017, N. 172; LEGGE 9 MARZO 1971, N. 98).

Si avvisano i controinteressati che è stato proposto ricorso al T.A.R. Lazio, Sezione I-bis, R.G. n. 09816/2018,

proposto da M. W. (ricorrente),

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Ministro per la Pubblica Amministrazione (resistenti)

per l'annullamento:

  • del provvedimento - mai notificato – adottato con D.M. del 10 luglio 2018, ID/20320503, adottato dal Ministro della Pubblica Amministrazione (e relativi allegati ed elenchi), con il quale non è stata accolta la domanda della ricorrente di ricollocazione del personale mediante processi di mobilità prevista per i soggetti già dipendenti da organismi militari della comunità atlantica, che hanno presentato richiesta di assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello stato (articolo 7, comma 10-bis, del D.L. 148/2017), in quanto cittadina della Repubblica Federale Tedesca;
  • di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche se ora non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione, fra cui l’elenco informale mai notificato con il quale è stata conclusa la istruttoria, riportato negli allegati dell’atto qui impugnato;
  • nonchè per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ricollocata mediante la procedura sopra indicata.

SINTESI DEI MOTIVI DI DIRITTO:

Occorre premettere che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con Comunicato “Pubblicazione degli elenchi di soggetti, già dipendenti da organismi militari della comunità atlantica, che hanno presentato richiesta di assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello stato (articolo 7, comma 10-bis, del d.l. 148/2017)”, pubblicato in data 4 maggio 2018 sul portale “Mobilita.gov.it” - ai sensi nell’art. 32, comma 1, primo capoverso, della legge 18 giugno 2009, n. 69 - ha  reso noto che la domanda per avvalersi dei benefici di cui alla legge n. 98 del 1971 e s.m.i.,  doveva essere presentata dagli interessati entro 60 giorni decorrenti dal 31 dicembre 2017.

La ricorrente è stata esclusa dalla predetta procedura di assunzione - prevista dall’art. 7, comma 10-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 - per carenza del requisito della cittadinanza italiana.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:

  1. Violazione di legge per difetto di motivazione, violazione per falsa applicazione dell’art. 7, comma 10-bis, del D.L. 148/2017. Violazione della legge n. 241/1990, art. 1 (principio di efficienza) come riformato dalla legge n. 69/2009 ed art. 2 come riformato dalla legge n. 69/2009 (obbligo dell’adozione di un provvedimento espresso comunque entro il termine straordinario di centottanta giorni).

La ricorrente assume di aver comunque richiesto la cittadinanza italiana nel marzo 2017, senza ottenere riscontro alla sua istanza nei termini di legge: pertanto, ritiene illegittima la sua esclusione dalla procedura di assunzione in questione, tenuto conto della domanda di cittadinanza italiana in precedenza presentata ed illegittimamente non riscontrata;

  1. Violazione, anche per falsa applicazione, dell’art. 45 e dell’art. 51 del trattato sul funzionamento dell’unione Europea. Violazione per falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione dell’art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 30/2007.

La ricorrente ritiene che la richiesta del requisito della cittadinanza italiana, ai fini dell’assunzione ai sensi dell’art. 7, comma 10-bis, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, comma aggiunto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172 ed ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, sia contrario al diritto dell’Unione Europea (art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’UE, già art. 39 TCE; art. 51, comma 1, T.F.U.E., già art. 45, comma 1, Trattato CE) e agli indirizzi giurisprudenziali della Corte di Giustizia sulla libertà di circolazione e di stabilimento; che si ponga, altresì, in contrasto, con l’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e con il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, nonchè con l’art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ed, infine, con l’indirizzo giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria 25 giugno 2018, n. 9.

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2008, n. 101”.

La ricorrente ritiene che la richiesta del requisito della cittadinanza italiana sia contraria a quanto stabilito dalla disposizione in questione, soprattutto con riferimento a quanto disposto dagli ultimi due capoversi dell’art. 5, ritenuti espressione di un principio: <<Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.>>

L’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in ragione del numero elevato e non precisato di controinteressati, avviene mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Pubblica Amministrazione, a decorrere dal 19/12/2018, ore 8,30.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza della Sezione Prima Bis del T.A.R. Lazio, Roma, del 24 ottobre 2018, n. 10432/2018, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.