DPCM 30 dicembre 2022 recante riparto delle risorse destinate ad assunzioni a tempo determinato, anni dal 2022 al 2026, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti

Il DPCM sta completando l’iter agli organi di controllo 

Versione testuale del documento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto -legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare l’articolo 31-bis del recante norme per il potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno;

VISTO in particolare il comma 5 dell’articolo 31-bis citato, che dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e la ripartizione di tali risorse tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

CONSIDERATO che il medesimo comma 5 dell’articolo 31-bis prevede, ai fini della ripartizione delle risorse, che i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti e che il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

CONSIDERATO che per dare attuazione alla norma e consentire lo svolgimento di una completa istruttoria, il Dipartimento della funzione pubblica ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento con il ministero dell’Economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il ministero dell’Interno, che ha definito i criteri di assegnazione dei contributi e l’iter per l’erogazione delle risorse e che per il monitoraggio delle esigenze assunzionali dei Comuni ed è stata altresì realizzata dallo stesso Dipartimento una piattaforma web dedicata, attraverso la quale i Comuni nel periodo dal 2 al 31 maggio 2022 hanno potuto comunicare le esigenze di personale, successivamente integrando via PEC le informazioni attinenti alla riconducibilità del finanziamento del progetto presentato a quelli del PNRR;

PRESO ATTO che tramite la menzionata piattaforma web risultano pervenute 896 istanze, di cui 831 regolarizzate con la trasmissione, tramite PEC, della ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall’applicativo e, di queste, 760 sono state completate con la documentazione tesa a dimostrare la qualità di soggetto attuatore di progetti PNRR;

TENUTO CONTO che all’esito dell’analisi dei dati e dell’istruttoria effettuata, tesa a verificare la rispondenza al requisito di legge in base al quale le amministrazioni richiedenti siano effettivamente soggetti attuatori di progetti PNRR, sono risultate ammissibili 760 istanze, per un totale di 1.026 unità di personale richieste, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, distinte tra le categorie di inquadramento D, C e B3, necessarie ai Comuni per l’attuazione dei menzionati progetti;

TENUTO CONTO altresì che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 31-bis citato, il limite della spesa aggiuntiva ammissibile per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR non può essere superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa allo stesso decreto-legge n. 152/2021;

CONSIDERATO che alle 1.026 unità di personale richieste, tenuto conto del richiamato limite della spesa aggiuntiva ammissibile, corrisponde un costo complessivo di 9.593.409,91 euro per il 2022 e, in relazione all’estensione prevista dei contratti di lavoro, 18.467.685,48 euro per il 2023, 10.949.633,79 euro per il 2024, 6.604.347,82 euro per il 2025 e 3.030.743,74 euro per il 2026; 

RITENUTO, in attuazione del richiamato comma 5 dell’articolo 31-bis, di ripartire le risorse del fondo riconoscendo un costo annuo del personale, comprensivo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e di una quota forfettaria del trattamento economico accessorio, distinto per categoria di inquadramento giuridico in riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali e riproporzionato in relazione alla percentuale di tempo parziale indicata;

CONSIDERATO CHE, in relazione al requisito di professionalità previsto dal richiamato art. 31- bis, nell’ambito del tavolo tecnico di coordinamento sono state ritenute ammissibili ai sensi del comma 5 le assunzioni per le categorie di inquadramento D, C e anche B3, in considerazione delle caratteristiche organizzative e operative dei piccoli comuni e della possibilità riconosciuta dal CCNL, per comuni privi di posizioni di categoria D, di assegnare posizioni organizzative di elevata responsabilità anche a dipendenti classificati nella categoria B;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 del sopra richiamato articolo 31-bis sarà necessario provvedere alla verifica circa l’effettivo e corretto utilizzo dell’importo del  contributo da parte del comune beneficiario ai fini del conseguente riversamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, in corso di registrazione, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

SENTITA la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 12 ottobre 2022 ha espresso parere favorevole con condizioni, che sono state accolte;

DECRETA

Articolo 1
Riparto delle risorse del fondo di cui al comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233

1. Ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la ripartizione del fondo finalizzato al concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-bis, è disposta fra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR indicati nell’elenco di cui alla Tabella 1 allegata  (vedi il PDF)  al presente decreto che ne costituisce parte integrante, secondo i seguenti valori riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018:

CCNL Comparto Funzioni locali

categoria D

categoria C

categoria B3

costo annuo del personale

euro 38.000

euro 35.500

euro 33.000

2. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2023 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l'importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato, ai sensi del richiamato comma 5 dell’art. 31-bis. Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare annualmente i contributi ai comuni beneficiari previa verifica, in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze, del permanere del requisito di soggetto attuatore dei progetti previsti nel PNRR.

3. Con successivo decreto saranno ripartite le economie derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, con le modalità di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica Amministrazione
Paolo Zangrillo
Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

 30 dicembre 2022