DPCM 14 maggio 2024 - autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale in favore di varie PA

Registrato dalla Corte dei Conti il 27 giugno 2024, n. 1850
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 162 del 12.07.2024

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

VISTO l’articolo 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono autorizzati l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell’8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare l’articolo 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTO il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” ed, in particolare, l’art. 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 209 del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 215 del 14 settembre 2022»;

VISTA la nota Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell’11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l’altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l’anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l’anno 2015, del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80 per cento per l’anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTO l’articolo 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

VISTO l’articolo 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed, in particolare, il comma 4 dell’articolo 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l’altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentonovantaquattro posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (9° corso-concorso);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di novantasette posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (10° corso-concorso);

VISTO l’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

VISTO l’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le cessazioni per i processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in particolare, l’articolo 20 rubricato «Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l’articolo 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021, ed, in particolare, l’articolo 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5, i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (omissis). Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL»;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019-2021;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021;

VISTO il più volte richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l’articolo 28, comma 1-ter, secondo cui «Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti»;

VISTO il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l’articolo 28-bis, rubricato “Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia”, che, al comma 1, prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;

RITENUTO che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2024 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

VISTO l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

VISTE le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l’autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni effettuate in base alla normativa sopra richiamata e gli oneri da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell’art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall’art. 11-bis, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

TENUTO CONTO, ai fini della verifica della congruità delle dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 22 dicembre 2023, prot. n. DFP-0081835, con la quale le amministrazioni, in ragione dell’approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Funzioni centrali per il personale dirigenziale del 16 novembre 2023, relativo al triennio 2019-2021, sono state invitate ad aggiornare la Sottosezione 3.3 (Piano triennale dei fabbisogni di personale) del P.I.A.O. 2023/2025 e a fornire, in caso di modifiche, le nuove asseverazioni degli organi di controllo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall’art. 11-bis, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTI i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte dei propri organi di controllo;

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulle predette richieste;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023, che autorizza varie amministrazioni ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

DI CONCERTO con il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Articolo 1

(Consiglio di Stato)

  1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale con qualifica di Consigliere di Stato e Referendario TAR indicate nella Tabelle 1 e 2 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 2

 

(Avvocatura Generale dello Stato)

1. L’ Avvocatura Generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale con qualifica di Avvocato dello Stato nella Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. L’ Avvocatura Generale dello Stato è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3

(Ministero dell’Interno)

  1. Il Ministero dell’Interno è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 4

 

(Ministero della Difesa)

  1. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 5

 

(Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 6

(Ispettorato Nazionale del Lavoro)

  1. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 7

 

(Accademia della Crusca)

  1. L’Accademia della Crusca è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 8

 

(Accademia dei Lincei)

  1. L’Accademia dei Lincei è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 9

 

(Agenzia delle entrate)

  1. L’Agenzia delle entrate è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 12 e 13 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 10

 

(Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1.  L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 11

(AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

  1. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 12

 

(AGENAS - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

  1. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 13

 

(AID - Agenzie Industrie Difesa)

  1. L’Agenzia Industrie Difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 14

 

(ANBSC – Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

  1. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 15

 

(ANSFISA – Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 16

(ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni)

1. L’ Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 17

(Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese)

  1. L’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 21 allegata, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

 

 Articolo 18

 

(Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni)

  1. L’ Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicata nella Tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 19

 

 (Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga)

  1. L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 20

 

 (Ente Parco Nazionale della Sila)

  1. L’Ente Parco Nazionale della Sila è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 24 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 21

 

(Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po)

  1. L’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 25 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 22

 

(Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale)

  1. L’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 23

 

(Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)

  1. L’ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

 

Articolo 24

 

(Disposizioni generali)

  1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, ovvero all’utilizzazione del budget residuo, le Amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico - e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGOP -, che la valuteranno nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.
  2. L’avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
  3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  4. L’avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.
  5. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2024 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Per  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

14.05.2024

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Per le tabelle si consulti il PDF