DPR 9 agosto 2024 - Autorizzazione assunzioni Scuola AS 2024-2025

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024 - Reg.ne n. 2392
Pubblicato in GU Serie Generale n. 216 del 14-9-2024

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Il Presidente della Repubblica

VISTO l’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, i commi 605 e 606 relativamente agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e, in particolare, l’articolo 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” e, in particolare, l’articolo 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025” e, in particolare, l’articolo 20 in merito, tra l’altro, al reclutamento del personale scolastico;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”;

VISTO l’articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13 luglio 2011, ha previsto che la validità di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera può chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, il comma 978 dell’articolo 1 relativamente alla possibilità di assegnazione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” che, al comma 557 dell’articolo 1, apporta modificazioni al citato articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” e, in particolare, l’articolo 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 5 in materia di personale del Ministero dell’istruzione e del merito;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

VISTO il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

VISTO l’articolo 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997;

VISTI i commi dall’11-quinquies all’11-octies dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l’altro, la validità della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con Direttore Generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, n. 1259 del 23 novembre 2017;

VISTO l’articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, come modificato, da ultimo, dall’art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” e, in particolare, l’articolo 5, comma 3, che prevede misure in merito alla riorganizzazione del sistema scolastico;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, e, in particolare, il comma 81 dell’articolo 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e, in particolare, l’articolo 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati dall’articolo 10, comma 2-quater, del decreto- legge 29 settembre 2023, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, che all’articolo 50 definisce il nuovo sistema di classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

VISTO, in particolare, l’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che al comma 1-bis prevede, tra l’altro, che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la contrattazione collettiva individua un’ulteriore area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell’articolo 59 del sopra richiamato C.C.N.L. 18 gennaio 2024, secondo cui, in applicazione del predetto art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all’Allegato D, secondo cui i requisiti per accedere alle procedure valutative per il passaggio dall’ Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione sono il possesso della laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione, oppure il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n.107” e, in particolare, l’articolo 3 in merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l’articolo 17, comma 2, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1-quater, lettere a) e b) in materia di reclutamento del personale docente;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 59, relativamente alle misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, come modificato dall’articolo 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;

VISTI gli articoli 44 e 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modificano, tra l’altro, il citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti, e recano misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione e del merito;

VISTO il decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e, in particolare, l’articolo 14, comma 1, lettera c-bis), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di sostegno;

VISTO l’articolo 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato dall’articolo 47, comma 9, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell’indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 6 giugno 2024, prot. n. 80442, con la quale, per l’anno scolastico 2024/2025, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1° settembre 2024, pari a n. 377 unità, è richiesta l’autorizzazione all’assunzione di n. 591 dirigenti scolastici, di cui n. 22 per trattenimento in servizio, ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, e n. 569 da destinare alle nuove immissioni in ruolo;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n. 80442, viene comunicato che al 1° settembre 2024 i posti vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano a n. 569;

PRESO ATTO che nella suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n. 80442, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in ruolo sono presenti n. 24 unità dei soggetti inclusi nella graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al decreto del Direttore Generale del 13 luglio 2011, e n. 29 unità beneficiarie dell’articolo 5, comma 11-undecies, del sopra richiamato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 luglio 2024, prot. n. 31272, di trasmissione della nota del 10 luglio 2024, prot. n. 183073, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso, per l’anno scolastico 2024/2025, all’autorizzazione all’assunzione di n. 591 dirigenti scolastici, comprensivi di n. 22 dirigenti scolastici per trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, con la quale, per l’anno scolastico 2024/2025, è richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di un contingente di n. 10.341 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), corrispondenti a n. 9.416 cessazioni dal servizio registrate nei diversi profili professionali;

CONSIDERATO che nella stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, viene specificato che il predetto contingente è stato individuato tenendo conto di n. 13 esuberi e che, relativamente alle cessazioni dal servizio, per n. 8.651 unità la decorrenza è dal 1° settembre 2024 e per n. 765 la decorrenza è dal 1° settembre 2023, benché, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l’anno scolastico 2023/2024;

PRESO ATTO che le richiamate n. 8.651 cessazioni dal servizio comprendono n. 639 cessazioni intervenute, a diverso titolo, nell’anno scolastico 2023/2024, del personale immesso nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia, espletati ai sensi dell’articolo 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

PRESO ATTO che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, viene, altresì, richiesta l’autorizzazione, per l’anno scolastico 2024/2025, per l’immissione in ruolo di n. 765 unità di personale A.T.A. corrispondenti alle unità di personale cessato con decorrenza 1° settembre 2023, le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell’INPS, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativamente all’anno scolastico 2023/2024;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, viene comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici è stato previsto nel decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024, di definizione degli organici del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2024/2025, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

PRESO ATTO che, con la stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, con riferimento al profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, è fatto presente che solo per l’anno scolastico 2023/2024 è stata concessa l’autorizzazione ad assumere n. 938 unità, non utilizzate per incapienza delle graduatorie di merito, e che, con il d.P.C.M. 5 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2024 al n. 2027, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato autorizzato, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ad avviare procedure selettive per il reclutamento di n. 2.870 unità dell’Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione;

VISTAla nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2024, prot. n. 35811, che trasmette la nota del 15 luglio 2024, prot. n. 184846, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2024/2025, nel limite di n. 10.336 unità di personale A.T.A.;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11 giugno 2024, prot. n. 82542, con la quale, per l’anno scolastico 2024/2025, è stata richiesta l’autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 45.124 unità (di cui n. 33.639 su posti comuni e n. 11.485 su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a n. 64.156 (di cui n. 46.886 su posti comuni e n. 17.270 su posti di sostegno) e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall’anno scolastico 2024/2025, pari a n. 19.633, detratto l’esubero di n. 471 unità e gli accantonamenti a vario titolo;

PRESO ATTO che, nella predetta nota dell’11 giugno 2024, prot. n. 82542, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l’autorizzazione ad assumere unità di personale pari alla totalità dei posti vacanti residui a seguito della mobilità, bensì di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilità di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali, in merito alle quali è stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 17 luglio 2024, prot. n. 99263;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 luglio 2024, prot. n. 30489, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 45.124 unità di personale docente per l’anno scolastico 2024/2025;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito dell’11 giugno 2024, prot. n. 82543, con la quale, per l’anno scolastico 2024/2025, viene richiesta l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato di n. 43 unità di personale educativo, a fronte di n. 48 unità di personale cessate dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratti n.5 unità in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo posti vacanti totali è pari a n. 487 unità;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 luglio 2024, prot. n. 29460, con la quale, nel trasmettere la nota del 1° luglio 2024, prot. n. 178428, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 43 unità di personale educativo per l’anno scolastico 2024/2025;

VISTA la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 4 luglio 2024, prot. n. 93486, con la quale si richiede, per l’anno scolastico 2024/2025, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 406 unità di personale insegnante di religione cattolica, a fronte di n. 412 unità di personale cessate dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratti n. 6 unità in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo posti vacanti totali è pari a n. 7.607 unità, di cui n. 3.633 per la scuola dell’infanzia e primaria e n. 3.974 per la scuola secondaria di I e II grado;

PRESO ATTO che nella predetta nota del 4 luglio 2024, prot. n. 93486, viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall’articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 sono in itinere e che, pertanto, per le immissioni in ruolo si procederà con lo scorrimento delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 luglio 2024, prot. n. 32271, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, viene comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell’iter dell’autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 406 unità di personale insegnante di religione cattolica per l’anno scolastico 2024/2025;

RITENUTO, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che l’amministrazione di cui al presente provvedimento potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

RITENUTO di accordare al Ministero dell’istruzione e del merito, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2024/2025, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:

n. 591 unità di dirigenti scolastici;

n. 10.336 unità di personale A.T.A.;

n. 45.124 unità di personale docente;

n. 43 unità di personale educativo;

n. 406 unità di insegnanti di religione cattolica.

VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

Il Ministero dell’istruzione e del merito è autorizzato, per l’anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

n. 591 unità di dirigenti scolastici;

n. 10.336 unità di personale A.T.A.;

n. 45.124 unità di personale docente;

n. 43 unità di personale educativo;

n. 406 unità di insegnanti di religione cattolica.

Articolo 2

Il Ministero dell’istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2024