DPCM del 7 novembre 2013

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VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche;

VISTO il sopra richiamato articolo 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l'articolo 14, comma 6 che dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali siano autorizzate con le modalità di cui al sopra richiamato articolo 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ed in particolare l'art 9, comma 31, il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie";

VISTO l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti pensionistici;

VISTA la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, registrata dalla Corte dei conti il 18 maggio 2012, reg. n. 4 - foglio n. 313, avente ad oggetto "decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. "Decreto salva Italia" - articolo 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in particolare il predetto articolo 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter, del predetto decreto-legge n. 78 del 2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

VISTO il decreto interministeriale del 23 maggio 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2012, registro n. 6, foglio n. 376, recante trasferimento delle funzioni dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali al Ministero dell'Interno, adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 31-quater del decreto-legge n. 78 del 2010;

VISTO l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che istituisce il Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che formula proposta al Ministro dell'interno, fra l'altro, in merito alla definizione delle modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno-ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto prefettizio del 25 marzo 2013, n. 11344, con cui il Ministero dell'interno-ex AGES, nel richiedere l'autorizzazione ad assumere n. 200 segretari comunali e provinciali del quarto corso- concorso per l'accesso in carriera (COA IV), comunica che, dai dati dell'albo, i segretari in servizio risultano essere, alla data del 1° marzo 2013, n. 3.442, di cui n. 3.258 titolari di sede, n. 121 in disponibilità, n. 41 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 18 in aspettativa, n. 3 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo;

RILEVATO che, con il citato decreto del 25 marzo 2013, viene altresì comunicata la seguete situazione aggiornata: enti locali gestiti, pari a n. 7.792; comuni aderenti a convenzioni, pari a n. 5.798; sedi convenzionate, pari a n. 2.134; totale delle sedi da ricoprire, pari a n. 4.128; sedi con titolare, pari a n. 3.258; sedi vacanti pari a n. 870, fabbisogno pari a n. 686;

RILEVATO, altresì, che nel predetto decreto del 25 marzo 2013 si comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2011 e 2012 si sono verificate, rispettivamente, n. 219 e n. 138 cessazioni dal servizio, e che, conseguentemente, il numero delle unità assumibili, nella percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, è pari a n. 175 per l'anno 2012 e n. 110 per l'anno 2013, per un totale di assunzioni effettuabili sul turnover 2011 e 2012 di n. 285 unità;

VISTA l'autorizzazione di cui al dPCm del 18 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2012, registro n. 9, foglio n. 381, con il quale il Ministero dell'interno-ex AGES veniva autorizzato a trattenere in servizio n. 19 segretari comunali e provinciali, nonché a ricostituire il rapporto di lavoro con n. 2 segretari comunali;

VISTO il dPCm del 28 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013, registro n. 4, foglio n. 346, con il quale il Ministero dell'interno-ex AGES viene autorizzato a trattenere in servizio ulteriori n. 19 segretari comunali e provinciali, nonché a ricostituire il rapporto di lavoro con n. 1 segretario comunale;

VISTO il dPCm del 28 giugno 2013, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il Ministero dell'interno-ex AGES viene autorizzato ad assumere di n. 200 unità di segretari comunali e provinciali del quarto corso- concorso per l'accesso in carriera (COA IV);

RITENUTO, pertanto, che il numero di assunzioni ancora autorizzabili rispetto alle cessazioni degli anni 2011 e 2012 ammonta complessivamente, al netto delle autorizzazioni già concesse, a n. 44;

VISTO il decreto prefettizio del 22 aprile 2013, n. 14567, con cui il Ministero dell'interno-ex AGES richiede l'autorizzazione a trattenere in servizio n. 10 segretari comunali e provinciali che hanno presentato istanza di permanenza in servizio oltre il limite d'età ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 2012, n.503;

CONSIDERATO che la somma del numero dei segretari in servizio e del numero dei segretari per i quali è stata autorizzata l'assunzione è inferiore alle sedi disponibili e che i trattenimenti in servizio richiesti sono coerenti con il fabbisogno;

VISTO l'articolo 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo cui il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia;

RITENUTO di aderire alle richieste del Ministero dell'interno-ex AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione al Ministro senza portafoglio On.le Gianpiero D'ALIA»;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

 

Articolo 1

  1. Il Ministero dell'interno-ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a trattenere in servizio n. 10 unità di segretari comunali e provinciali, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
  2. Si precisa che gli oneri connessi ai trattenimenti in servizio di cui al comma 1  sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali i segretari prestano servizio, in qualità di titolari.

 

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 7 novembre 2013

 

per      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze