FAQ
F.A.Q. Fondo Innovazione Sociale
INTERVENTO I
(aggiornamento settembre 2020)
- Soggetti beneficiari e partenariato
- Aree di intervento e scalabilità
- Procedure ad evidenza pubblica
- Presentazione delle proposte progettuali: tempi e modalità
- Il soggetto investitore o finanziatore privato
- Il soggetto valutatore
- Convenzione tra DFP e soggetti beneficiari
- Erogazione anticipo 20% e gestione delle attività progettuali
- Spese ammissibili e rendicontazione
1. Soggetti beneficiari e partenariato
1.1 Un comune capoluogo/città metropolitana che abbia già presentato una proposta progettuale al fine dell’ammissione al finanziamento dell’intervento I in qualità di proponente può essere partner in altro progetto?
Risp. Si. Al paragrafo 1 dell’Avviso del 5 aprile 2019 è precisato che i comuni capoluogo/città metropolitane sono i beneficiari del Fondo e possono presentare, a pena di esclusione, solo un progetto in qualità di proponenti. Tuttavia, il paragrafo 5 chiarisce che lo stesso comune/città metropolitana può partecipare, in qualità di partner, ad altri progetti nei quali il proponente sia un altro comune/città metropolitana. Al riguardo si ricorda che nessun soggetto, ivi compreso quindi il comune/città metropolitana, può partecipare, in qualità di partner, a più di quattro proposte progettuali.
1.2 Riguardo alla composizione del partenariato, quali sono i soggetti che il comune/città metropolitana deve necessariamente aver selezionato per potersi candidare all’Intervento I?
Risp. L’Avviso richiede che il comune/città metropolitana si presenti al DFP già per l’Intervento I con il partner che sarà l’esecutore/attuatore dell’intervento. Il partner, a sua volta, deve acquisire il supporto di un investitore o finanziatore privato (è sufficiente una lettera di impegno come previsto al paragrafo 9, punto 2, lett. e).
1.3 È possibile modificare/integrare la struttura del partenariato originariamente previsto nella presentazione della proposta progettuale al fine dell’ammissione al finanziamento dell’intervento I?
Risp. Si, previa approvazione del DFP. Al paragrafo 5 dell’Avviso del 5 aprile 2019 è espressamente previsto che “Eventuali modifiche del partenariato sono possibili solo previa approvazione del Dipartimento”. L’esigenza di modificare il partenariato potrebbe anche derivare dalla scelta del soggetto beneficiario di utilizzare diverse procedure di selezione del partner (soggetto attuatore) nel corso del programma triennale.
1.4 Spesso la soddisfazione di specifici bisogni della collettività di riferimento richiede non solo il coinvolgimento di più settori amministrativi del comune ma anche la cooperazione tra più soggetti pubblici. Come può il comune, in qualità di beneficiario del Fondo, gestire questa complessità?
Risp. La collaborazione e la cooperazione tra pubbliche amministrazioni fanno parte di un modello di governance partecipativa che favorisce l’innovazione. A tal proposito, il coinvolgimento di un altro soggetto pubblico (anche attraverso un protocollo di intesa o un accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990) è valutato positivamente nell’ambito del “Miglioramento delle capacità di innovazione delle pubbliche amministrazioni” (criterio di valutazione d.3- Intervento I).
1.5 Tra i soggetti fornitori del servizio o attuatori dell’intervento possono essere eleggibili anche le Onlus/ONG?
Risp. Sì, sono eleggibili anche le onlus/ong. Resta fermo che l’individuazione dei partner è svolta nel rispetto dei criteri e dei principi della normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica, contabilità pubblica e partenariato pubblico-privato, anche nel settore sociale e del no-profit, prevedendo e applicando requisiti di partecipazione e criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e finalizzati a garantire la massima partecipazione e concorrenza (come riportato al paragrafo 12 dell’Avviso 5 aprile 2019).
1.6 Il finanziatore/investitore privato, individuato al paragrafo 1 dell’Avviso 5 aprile 2019 come soggetto necessario dell’intervento di innovazione sociale che si intende realizzare, deve essere partner del comune/città metropolitana? Con quali procedure va selezionato?
Risp. No. L’Avviso non richiede che il finanziatore/investitore privato entri nel partenariato. Ciò che è necessario è il suo coinvolgimento già a partire dall’Intervento I attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno rivolta al soggetto attuatore con il quale intratterrà i rapporti.
Ne consegue che il finanziatore, non è selezionato dal soggetto beneficiario/proponente (comune capoluogo e città metropolitana), ma individuato dal soggetto che intende candidarsi quale attuatore dell’intervento.
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2. Aree di intervento e scalabilità
2.1 Il comune/città metropolitana che intenda candidarsi al finanziamento dell’Intervento I secondo le indicazioni contenute nell’Avviso pubblico, deve prioritariamente individuare il bisogno sociale della comunità di riferimento che intende soddisfare avvalendosi di un nuovo modello di intervento (secondo gli schemi PBR). Il bisogno individuato dal comune/città metropolitana deve necessariamente essere riconducibile ad uno solo degli ambiti di cui all’art. 7 dell’Avviso 5 aprile 2019, o può riguardare più ambiti di intervento?
Risp. Gli ambiti di intervento previsti dall’Avviso pubblico sono tre:
- Inclusione sociale
- Animazione culturale
- Lotta alla dispersione scolastica.
I beneficiari del programma (comuni capoluogo/città metropolitane) possono presentare una idea progettuale che riguardi uno o più ambiti indicati. Il paragrafo 7 dell’Avviso, infatti, espressamente prevede che il progetto presenti un insieme coordinato di attività dirette al miglioramento della qualità dei servizi e del benessere dei cittadini per la realizzazione di interventi che possono coinvolgere più politiche pubbliche, afferenti anche a diversi assessorati, nelle aree indicate.
2.2 Nell’intervento III la "replicazione in contesti diversi o più ampi degli interventi per i quali è stata condotta la sperimentazione" significa che l'intervento può essere duplicato anche in altri territori comunali?
Risp. La scalabilità e replicabilità degli interventi è uno degli obiettivi che si intendono realizzare con il Programma triennale di innovazione sociale. Tuttavia si rammenta come l’estensione in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza del comune proponente richieda la sussistenza di requisiti necessari quali, ad esempio, la partecipazione al partenariato dei comuni dove si intende replicare il progetto.
2.3 I beneficiari finali del servizio possono essere esterni al territorio di riferimento del Comune capoluogo proponente, e quindi essere individuati su scala regionale/nazionale?
Risp. Sì, considerando che l'Avviso prevede che i progetti siano scalabili, se un progetto possiede questo requisito sin dall'impostazione dell'idea progettuale non può che essere un elemento positivo.
Tuttavia, si rammenta come l’estensione in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza del comune proponente richieda la sussistenza di requisiti necessari quali, ad esempio, la partecipazione al partenariato dei comuni dove si intende replicare il progetto.
3. Procedure ad evidenza pubblica
3.1 Con quale procedura i comuni/città metropolitane possono selezionare il partner-soggetto attuatore per candidarsi all’Intervento I?
Risp. La scelta della procedura di selezione del partner è rimessa alle determinazioni del Comune e deve essere operata in relazione alla tipologia di partenariato e alla peculiarità dell’intervento che si intende realizzare con il soggetto attuatore/fornitore dei servizi, tenendo in considerazione le disposizioni normative di riferimento (ad esempio, codice dei contratti pubblici per concessioni e finanza di progetto, codice del terzo settore per co-progettazione, legge n. 241/1990 per ATS, ecc.) e i vincoli che al finanziamento dei costi potrebbero derivare dalla normativa in materia di aiuti di Stato e relativi regimi di esenzione (cd. de minimis).
Le scelte dell’amministrazione dovranno, pertanto, assicurare la tutela della concorrenza nonché l’osservanza dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione richiamati dal paragrafo 12 dell’Avviso.
3.2 Laddove il comune/città metropolitana abbia già in essere, in qualità di capofila, un partenariato pubblico/privato per la realizzazione di altri progetti, può riproporlo “tal quale” senza fare una nuova procedura selettiva?
Risp. In relazione alle modalità con cui il beneficiario/proponente individua il soggetto attuatore dell’intervento, l’Avviso del 5 aprile 2019 (paragrafo 12) richiama espressamente la necessità di assicurare, tra l’altro, il rispetto dei principi e delle disposizioni normative in materia di evidenza pubblica. Da ciò consegue che il comune/città metropolitana può valutare se, nel caso concreto, ricorrano tutte le condizioni giuridiche per avvalersi di un soggetto con il quale esiste già un rapporto formalizzato a seguito di una precedente procedura ad evidenza pubblica (verificando, a titolo di esempio, se nel rapporto contrattuale o convenzionale in essere è prevista la possibilità di estendere l’oggetto dell’accordo stesso e a quali condizioni). È inoltre necessario che il beneficiario/proponente verifichi la compatibilità del partner e dell’accordo già in essere con la logica innovativa cui si ispira l’Avviso (cfr. Position paper allegato). Inoltre, si rammenta che, come specificato nel paragrafo 2 dell’Avviso, il proponente può essere unicamente un comune capoluogo o città metropolitana e che lo stesso deve necessariamente assumere il ruolo di capofila del partenariato proposto.
3.3 Il paragrafo 12 dell’Avviso del 5 aprile 2019 fa riferimento, tra gli obblighi del beneficiario, al rispetto dei principi nazionali ed europei in materia di contabilità pubblica. Qualora si tratti di partenariati ex art. 180 del codice degli appalti, si devono seguire le regole Eurostat sul trattamento statistico dell’operazione (ai fini di tutela della finanza pubblica, art. 3 del codice). Tra le altre cose lo stesso codice segnala che il finanziamento pubblico complessivo non può essere superiore al 49%. Va tenuto conto di queste disposizioni?
Risp. Nell’Avviso si richiama il rispetto dei principi di correttezza dell’azione amministrativa e della normativa in materia di contabilità ed evidenza pubblica. La scelta della procedura selettiva da utilizzare va valutata caso per caso, tenendo conto della natura giuridica del soggetto attuatore cui il comune/città metropolitana intende rivolgersi (ad esempio, terzo settore o tutti i soggetti privati) e della peculiarità dell’oggetto dell’intervento che si vuole realizzare. Ne consegue che laddove il beneficiario/proponente (comune capoluogo/città metropolitana) intenda porre in essere un partenariato ai sensi dell’art. 180 e seguenti del d.lgs. 50/2016 dovrà attenersi alla relativa normativa vigente.
3.4 Il comune capoluogo/città metropolitana nell’avviso di manifestazione di interesse o nel bando deve indicare anche i requisiti del privato finanziatore/investitore che si impegnerà a finanziare il soggetto attuatore?
Risp. Non dovrebbe, in quanto non è previsto che l’investitore/finanziatore di regola sia partner del comune/città metropolitana. Il suo ruolo nel progetto è definito nella disciplina del rapporto interno tra esso e il soggetto attuatore. Non è quindi richiesto che il comune individui nel proprio avviso le specifiche caratteristiche del finanziatore. Appare tuttavia utile che nell’avviso sia chiaramente definita l’operazione finanziaria che si intende promuovere e sviluppare nell’ambito del progetto. Ciò in quanto la coerenza del profilo dell’investitore/finanziatore rispetto allo strumento di finanza prescelto costituisce un elemento qualificante, oggetto di valutazione per l’accesso al finanziamento (vd, criterio di valutazione a.3 – Intervento I).
4. Presentazione delle proposte progettuali: tempi e modalità
4.1 Entro quale data il soggetto beneficiario (comune capoluogo o città metropolitana) può presentare la propria candidatura per l’Intervento I? E per l’accesso al finanziamento relativo agli Interventi II e III?
Risp. Le proposte progettuali per l’accesso all’intervento I sono presentate a partire dal 15 giugno 2019. La procedura a sportello, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, resta aperta fino al termine del 31 maggio 2020. I progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, in base all’ordine cronologico di presentazione.
Il passaggio dall’Intervento I all’Intervento II e, successivamente, all’Intervento III, presuppone una valutazione positiva, da parte del Comitato permanente, secondo i criteri indicati nel paragrafo 10 dell’Avviso, dei risultati conseguiti nell’intervento precedente e la presentazione di un’apposita istanza del beneficiario/proponente, da redigersi secondo il format che sarà reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento. Le finestre temporali all’interno delle quali sarà possibile presentare le istanze per l’ammissione agli Interventi II e III saranno individuate e rese pubbliche dal Dipartimento della funzione pubblica mediante la pubblicazione di un nuovo Avviso che integra quello del 5 aprile 2019.
4.2 Laddove un comune abbia già predisposto uno studio di fattibilità con le caratteristiche previste dall’Avviso pubblicato il 5 aprile 2019, può candidarsi direttamente agli interventi successivi?
Risp. No. Come indicato nel paragrafo 4 dell’Avviso, i soggetti beneficiari/proponenti presentano la domanda di ammissione al finanziamento e la relativa proposta progettuale a partire esclusivamente dall’Intervento I. Il passaggio dall’Intervento I all’Intervento II e, successivamente, all’Intervento III, presuppone una valutazione positiva, da parte del Comitato permanente, secondo i criteri di cui al paragrafo 10, dei risultati conseguiti nell’Intervento precedente.
4.3 La dichiarazione di intenti (Allegato n. 6 dell’Avviso del 5 aprile 2019) deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità anche dal valutatore o dal soggetto investitore/finanziatore?
Risp. No, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5 dell’Avviso, il partenariato deve essere composto almeno dal soggetto beneficiario/proponente (comune capoluogo o città metropolitana) e dal soggetto attuatore dell’intervento. Possono, inoltre, far parte del partenariato altri soggetti pubblici (regioni, altri comuni, università, enti di ricerca, ecc.) e soggetti del settore privato.
Il finanziatore (coinvolto già a partire dall’intervento I) deve sottoscrivere solo una dichiarazione di impegno a favore del soggetto attuatore (parte del partenariato sopra descritto) con il quale regolerà successivamente i rapporti interni.
Il valutatore, di regola, entra in gioco a partire dall’intervento II e deve essere individuato dal beneficiario/proponente secondo le ordinarie procedure di evidenza pubblica.
4.4 Il piano economico–finanziario (Allegato n. 5 dell’Avviso 5 aprile 2019) deve fare riferimento all’intero progetto e, quindi, al suo ipotetico sviluppo anche negli Interventi II e III o solo alla fase di studio di fattibilità?
Risp. No, il piano economico-finanziario da presentare al momento della proposta progettuale riguarda solo l’Intervento I “Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva”.
4.5 La proposta progettuale da presentare nella prima fase si riferisce all’Intervento I. Se è così, come deve essere intesa la richiesta, all’interno dell’Allegato 4 dell’Avviso 5 aprile 2019 (scheda progetto), punto 3.1, di descrivere il progetto fino all’Intervento III?
Risp. L’idea progettuale, da presentare nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso per candidarsi al finanziamento nell’ambito dell’Intervento I, deve svilupparsi in dettaglio solo con riferimento a quegli aspetti che si riferiscono appunto all’Intervento I. Nel punto 3.1 dell’allegato 4 si fa riferimento alla “descrizione sintetica dell’idea progettuale e del suo sviluppo fino all’Intervento III” al solo scopo di fornire al Dipartimento degli elementi di massima sull’ipotetico sviluppo, nel medio periodo, dell’idea progettuale con riferimento al Programma triennale di innovazione sociale così come disciplinato dal Dpcm 21 dicembre 2018.
Ciò è confermato anche dalla struttura della scheda progetto che entra nel dettaglio solo degli elementi di valutazione per l’accesso al finanziamento collegato all’Intervento I, nonché dal fatto che il piano economico-finanziario (Allegato n. 5) si riferisce unicamente all’Intervento I.
4.6 Il format per far partecipare i finanziatori/investitori privati non è presente tra gli allegati dell'Avviso pubblicato il 5 aprile 2019. Deve essere costruito ad hoc dal soggetto attuatore e fatto firmare al legale rappresentante o delegato del soggetto finanziatore?
Risp. Si, per la dichiarazione di impegno non è previsto alcun format; quindi essa può essere redatta secondo le modalità ritenute più opportune dall’attuatore (cui deve essere necessariamente rivolta) o dal finanziatore che la deve sottoscrivere digitalmente (nella persona del legale rappresentante o soggetto munito di apposita delega). La dichiarazione di impegno deve in ogni caso contenere, come previsto dal paragrafo 9 dell’Avviso, l’impegno a collaborare nella definizione degli interventi I e II per valutare le condizioni di finanziabilità del progetto ai fini dell’intervento III, nonché la presa d’atto che il Fondo non finanzia gli oneri finanziari connessi all’operazione di investimento/finanziamento.
4.7 Il proponente (comune capoluogo/città metropolitana) che abbia già inviato la proposta progettuale, ai fini dell’ammissione all’Intervento I, può integrarne i contenuti con ulteriore documentazione?
Risp. Si, l’Avviso prevede una procedura a sportello e consente l’invio delle proposte, e di eventuali integrazioni, in tutto il periodo di apertura dello stesso, dal 15 giugno 2019 al 31 maggio 2020, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie. Tuttavia, ove non espressamente richiesta dal DFP, l’eventuale integrazione documentale (che dovrà comunque pervenire prima della valutazione della proposta progettuale da parte del Comitato permanente di cui all’articolo 8 del DPCM 21 dicembre 2018) comporta la modifica dell’ordine di arrivo della domanda. Farà quindi fede la data di invio delle successive integrazioni.
5. Il soggetto investitore o finanziatore privato
5.1 La figura del soggetto attuatore e del finanziatore possono coincidere nello stesso soggetto? In altre parole, l’attuatore dell’intervento può autofinanziarsi?
Risp. No, nell’Avviso del DFP non esiste un espresso divieto. Tuttavia, la natura stessa dell’innovazione che si intende promuovere (vedi anche il richiamo operato dalla legge di bilancio istitutiva del Fondo ai modelli europei di social innovation) prevede la presenza necessaria di quattro soggetti come indicato nel paragrafo 1 dell’Avviso e nel Position paper. Anche i criteri di valutazione previsti per l’accesso al finanziamento per l’Intervento I sottolineano che il finanziatore deve avere specifiche caratteristiche che vanno ben oltre la mera disponibilità finanziaria (vedi criterio a.3 – “coerenza del profilo dell’investitore/finanziatore privato rispetto allo strumento di finanza prescelto”).
Si precisa, infatti, che il ruolo del finanziatore non può essere solo quello di garantire all'attuatore/fornitore dei servizi la disponibilità di risorse mediante strumenti finanziari tradizionali. L'intervento del finanziatore deve essere finalizzato a definire (negli interventi I e II) e ad applicare (nell'intervento III) strumenti di finanza sociale innovativi, quanto più in grado di favorire l'implementazione e la diffusione di modelli di gestione dei servizi orientati al PBR.
5.2 Esiste una soglia minima di finanziamento privato per poter accedere al Fondo per l’innovazione sociale?
Risp. No, non sono previste soglie minime. La percentuale di finanziamento privato dipende dalle specifiche esigenze di ciascun progetto e dagli obiettivi di scalabilità e replicabilità che si intendono perseguire. La coerenza fra gli obiettivi perseguiti e il livello di finanziamento privato è oggetto di uno specifico criterio di valutazione per l’accesso all’Intervento III (vedi criterio d.1 Valore percentuale del finanziamento privato rispetto al fabbisogno complessivo del progetto).
Restano, tuttavia fermi i limiti al contributo pubblico previsti da specifiche disposizioni normative. Si citano, a titolo di esempio, il limite del 49% del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari e la particolare allocazione dei rischi prevista dal d.lgs. 50/2016 per collocare un’operazione contrattuale nell’ambito del partenariato pubblico privato o della concessione dei servizi.
5.3 L'investitore o finanziatore privato, che accompagna l’attuatore, deve partecipare finanziariamente anche nei primi due interventi?
Risp. No, nei primi due interventi, ferma restando la necessaria presenza dell’investitore/finanziatore privato, non è necessariamente richiesta una partecipazione di tipo finanziario. Tuttavia, si ricorda che al momento della presentazione della candidatura per l’Intervento I, l’investitore o finanziatore deve aver già fornito al soggetto attuatore una dichiarazione di impegno (come esplicitato al paragrafo 9, lettera e dell’Avviso 5 aprile 2019).
5.4 Al medesimo progetto possono contribuire più finanziatori?
Risp. Sì, il finanziamento dei progetti può essere sostenuto da uno o più investitori o finanziatori che si impegnano con il soggetto attuatore prima che questi sottoscriva il partenariato (par. 5 dell’Avviso). Si rammenta che la competenza e la capacità organizzativa dei partner, nonché la coerenza del profilo dell’investitore/finanziatore privato rispetto allo strumento di finanza prescelto, sono oggetto di valutazione per l’accesso all’Intervento I. La molteplicità di investitori/finanziatori, anche con differenti profili, potrebbe risultare funzionale allo strumento finanziario proposto.
5.5 Il comune può cofinanziare con fondi propri il progetto?
Risp. Si. L’Avviso pubblicato il 5 aprile 2019 non contiene alcuna disposizione preclusiva al riguardo. L’intervento può collocarsi anche nell’ambito di programmi innovativi già pianificati dall’amministrazione. Resta fermo che un eventuale cofinanziamento da parte del comune/città metropolitana non fa venir meno la necessaria presenza del soggetto investitore/finanziatore.
5.6 Dalla lettura dell’Avviso emerge che il soggetto finanziatore ha il ruolo di sviluppare strumenti di finanza di impatto in vista dell'Intervento III. Può o deve co-finanziare parte di tale intervento?
Risp. Come precisato al paragrafo 5 dell’Avviso del 5 aprile 2019, la presenza del finanziatore privato è necessaria già dall’Intervento I, attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno nei confronti del soggetto attuatore dell’intervento. Detta dichiarazione è funzionale al coinvolgimento del finanziatore allo scopo di sviluppare strumenti di finanza di impatto da definire già nello studio di fattibilità. Tali strumenti dovranno essere messi in campo almeno nell’intervento III. Infatti, tra i criteri di valutazione per l’ammissione all’Intervento III, un peso rilevante è assegnato alla “Capacità di coinvolgimento di investitori o finanziatori privati in grado di favorire la scalabilità e la replicabilità dell’intervento” (D), ed in particolare al “Valore percentuale del finanziamento privato rispetto al fabbisogno complessivo del progetto” (d.1).
Resta ferma la possibilità di ulteriori forme di finanziamento e/o co-finanziamento da parte di altri soggetti pubblici e/o privati.
5.7 È possibile sostituire o coinvolgere un ulteriore soggetto investitore rispetto a quello/i già dichiarato/i?
Risp. Sì. Qualora nel corso della definizione dello Studio di fattibilità emerga l’opportunità di coinvolgere un ulteriore soggetto e/o sostituire quello precedentemente indicato, la scelta dovrà essere opportunamente motivata e risultare coerente con quanto indicato nel predetto Studio di fattibilità.
5.8 È possibile individuare una società partecipata del Comune capoluogo come soggetto investitore/finanziatore, coinvolgendola nella delineazione dell'intervento I e con un profilo coerente con gli ambiti di intervento del progetto?
Risp. Sì, dal momento che la società indicata ha natura giuridica distinta rispetto al Comune proponente, se e alla condizione in cui:
a. l'attività sia ricompresa fra quelle indicate dallo Statuto;
b. il soggetto considerato possa essere qualificato, in conformità all'Avviso del DPF del 5 aprile 2019, come "investitore o finanziatore privato".
6.1 In quale momento e chi seleziona il valutatore?
Risp. Il valutatore deve essere selezionato dal comune/città metropolitana per accedere all’Intervento II. La selezione deve avvenire con idonea procedura che assicuri il rispetto dell’evidenza pubblica. Nelle proprie valutazioni il comune/città metropolitana tiene conto della diversa natura del soggetto da selezionare (persona fisica o persona giuridica) e della tipologia di incarico da affidare.
6.2 Il valutatore può essere scelto tra soggetti già coinvolti nel partenariato ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5, capoverso 5 dell’Avviso 5 aprile 2019 (ad esempio università o enti di ricerca)?
Risp. No. Il soggetto valutatore, che dovrà essere scelto dal beneficiario (comune capoluogo o città metropolitana) e che interviene a partire dall’Intervento II, non può aver svolto nessun altro ruolo all’interno del progetto.
6.3 Il soggetto valutatore, individuato dal beneficiario/proponente secondo le ordinarie procedure di evidenza pubblica, può collaborare alla stesura del modello di valutazione previsto nello studio di fattibilità? Il valutatore individuato nell'intervento II dovrà assumere pedissequamente il modello previsto dal beneficiario con i partner nell'intervento I?
Risp. Come indicato al punto 5 dell’Avviso pubblicato il 5 aprile 2019, il soggetto valutatore, che subentra nell’Intervento II, non può aver svolto o svolgere altro ruolo all’interno del progetto.
7. Convenzione tra DFP e soggetti beneficiari
7.1 L’attestazione del Comune, richiamata nelle premesse dello schema di Convenzione Comune-DFP (quinto capoverso dei “considerata”) relativa all’intervento I è quella richiesta al comune/città metropolitana al momento della comunicazione del Dipartimento di ammissibilità al finanziamento?
Risp. Sì. L’attestazione di conformità richiamata nei “considerata” dello schema di Convenzione è quella richiesta dal DFP in sede di comunicazione di ammissibilità al finanziamento e trasmessa dal Beneficiario preliminarmente alla firma della Convenzione, quale adempimento necessario per la stipula della stessa con il Dipartimento, avendo lo scopo di verificare se, medio tempore, si siano verificate cause ostative alla stipula.
7.2 In quali casi e con quali effetti è possibile richiedere al Dipartimento la sospensione delle attività prevista dell’articolo 3 della Convenzione relativa all’Intervento I ?
Risp. L’articolo 3 della Convenzione prevede che la conclusione delle attività deve avvenire tassativamente entro il termine previsto nella proposta progettuale ammessa a finanziamento.
Lo stesso articolo prevede, poi, la possibilità che il Dipartimento autorizzi una sospensione del termine di cui sopra. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi eccezionale e residuale che tiene conto dell’eventualità che, per cause obiettive, imprevedibili e non imputabili al soggetto attuatore (da intendersi in questo caso come l’intero partenariato) che impediscono la conclusione delle attività entro il predetto termine, possa essere autorizzata dal DFP la sospensione del termine finale, il quale viene ricalcolato una volta venuta meno la circostanza ostativa.
Non si tratta quindi di un’ipotesi di proroga dei termini, ma di sospensione degli stessi (nel limite massimo indicato al comma 3 dell’articolo 3 della Convenzione), con l’effetto di spostare in avanti il termine finale lasciando invariata la durata effettiva del progetto. Ad esempio, per un progetto che prevede attività da svolgersi nell’arco di 11 mesi: inizio efficacia ai sensi dell’articolo 3 dal 1° febbraio 2020; autorizzazione a sospendere le attività per 2 mesi; attività progettuali inderogabilmente da concludersi entro il 28 febbraio 2021.
È evidente che trattandosi di sospensione delle attività progettuali, non possono in alcun modo essere rendicontate spese riferibili a quell’arco temporale.
7.3 Il diritto all’utilizzo dei contenuti dello Studio di fattibilità, previa autorizzazione del DFP, previsto dall’articolo 11 della Convenzione relativa all’Intervento I, risulta esteso oltre che al Comune/Città Metropolitana, anche a tutti i partner di progetto?
Risp. L’art. 11 dello schema di Convenzione riguarda il solo Comune/Città metropolitana e, pertanto, gli impegni e le manleve di quest’ultimo nei confronti del DFP.
Ciò posto, la convezione/accordo di partenariato fra beneficiario e membri del partenariato dovrà contenere simmetricamente una previsione analoga, che impegni i membri del partenariato nei confronti del Comune/Città metropolitana.
Si precisa che lo Studio di fattibilità, a conclusione dell’Intervento I, diventerà di comproprietà del Dipartimento e della Città Metropolitana/Comune ammesso a finanziamento.
8. Erogazione primo pagamento del 20% e gestione delle attività progettuali
8.1 L’erogazione del 20% avverrà a fronte della sola richiesta e invio del piano esecutivo come da Allegato 1 alle Linee guida per la rendicontazione delle spese?
Risp. Sì, In questa fase non si richiede l’ulteriore presentazione di alcun giustificativo di spesa.
Infatti, come specificato all’art. 4 della Convenzione, l’erogazione del 20% dell’ammontare complessivo, avverrà successivamente all’approvazione del Piano esecutivo, completo di CUP e corredato da cronoprogramma aggiornato, da presentarsi, unitamente alla richiesta di erogazione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della Convenzione, corrispondente al giorno successivo alla comunicazione, a mezzo PEC da parte del DFP al Comune/Città Metropolitana, di avvenuta registrazione del presente atto presso i competenti Organi di controllo.
8.2 È corretto interpretare l’art. 5 dello schema di convenzione relativa all’Intervento I nel senso che per tutte le variazioni inferiori al 20% tra le voci di spesa previste nel piano economico non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva al DFP?
Risp. Sì, Per tale fattispecie non si richiede alcuna comunicazione preventiva, trattandosi di importi di entità non rilevante. A tal fine si precisa che il 20% dello scostamento in valore assoluto (sia in aumento che in diminuzione) va parametrato sull’importo della singola macrovoce oggetto di variazione.
8.3 È possibile che il Comune/Città Metropolitana trasferisca l’anticipo del finanziamento relativo all’intervento I ad un partner del progetto che a sua volta redistribuirà i fondi agli altri partner sulla base delle attività e del Piano Economico e Finanziario approvato? Questa modalità di gestione del circuito finanziario è utilizzabile anche per stornare le risorse del saldo?
Risp. Le modalità e le procedure utilizzate dai beneficiari per il trasferimento delle risorse non rilevano ai fini del controllo amministrativo, contabile, finanziario e rendicontuale adottato dal DFP.
La soluzione indicata dal quesito è da ritenersi ammissibile se prevista nell’Accordo di partenariato.
Oggetto della verifica finale del DFP sarà il controllo delle quietanze riscontrabili per il 100% dei giustificativi di spesa prodotti in sede di report finale.
8.4 Il Comune/Città Metropolitana, laddove ne avesse la possibilità, può anticipare le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal progetto ai propri Partner?
Risp. Sì, se previsto nell’accordo di partenariato.
Le modalità e le procedure utilizzate dai beneficiari per il trasferimento delle risorse non rilevano ai fini del controllo amministrativo, contabile, finanziario e rendicontuale adottato dal DFP. Oggetto della verifica finale del DFP sarà il controllo delle quietanze riscontrabili per il 100% dei giustificativi di spesa prodotti in sede di report finale.
8.5 Il Comune/Città Metropolitana può attivare prodotti finanziari con soggetti privati al fine di anticipare le risorse economiche necessarie alla realizzazione delle attività programmate?
Risp. La capacità di assicurare la sostenibilità e l’equilibrio finanziario dei progetti è responsabilità esclusiva dei beneficiari.
Gli stessi potranno adottare ogni soluzione reputata coerente ed efficace.
Si precisa a tal fine che gli oneri finanziari legati all’utilizzo di qualsiasi strumento di anticipazione finanziaria non risultano ammissibili a valere sulle risorse affidate dal DFP (paragrafo 13 dell’Avviso 5 aprile 2019 e art. 5 della convenzione).
8.6 Il CUP è unico per tutto il programma e quindi uguale per le diverse progettualità ammesse a finanziamento?
Risp. Per ogni progetto ammesso a finanziamento, il Comune/Città Metropolitana dovrà acquisire uno specifico CUP che dovrà essere comunicato al DFP unitamente alla richiesta di erogazione del 20% dell’importo del progetto ammesso a finanziamento (art. 4 dello schema di convenzione relativa all’Intervento I).
8.7 Il CUP di progetto viene acquisito dal DFP e gli enti beneficiari si ricollegano a quello?
Risp. No, come disposto dall’art. 4 della Convenzione sottoscritta tra il DFP e il Comune/Città Metropolitana relativamente all’Intervento I, il CUP dovrà essere acquisito dal soggetto beneficiario e trasmesso entro 30 gg dalla data di efficacia della convenzione, unitamente al progetto esecutivo ed al cronoprogramma aggiornato del progetto (cfr. allegato 1 delle Linee guida per la rendicontazione).
9. Spese ammissibili e rendicontazione
9.1 In sede di rendicontazione il comune/città metropolitana può rendicontare anche le spese sostenute per il proprio personale, per la quota parte in cui è impegnato nell’attività del progetto?
Risp. Si. È possibile rendicontare le spese sostenute dal comune/città metropolitana nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 13 dell’Avviso 5 aprile 2019.
9.2 Le spese per interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili possono essere previste nel piano economico finanziario (Allegato 5 all’Avviso del 5 aprile 2019) in sede di candidatura per l’Intervento I?
Risp. Il piano economico-finanziario da presentare al momento della proposta progettuale riguarda esclusivamente l’Intervento I che ha ad oggetto “Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva”. Ne consegue che nel piano economico –finanziario potranno essere inserite solo spese coerenti con l’oggetto dell’Intervento. Anche laddove nell’ambito dell’idea progettuale fosse previsto l’utilizzo di un immobile con relativi interventi manutentivi e/o di ristrutturazione, gli stessi non possono essere realizzati nel corso dell’Intervento I. Tuttavia, è ragionevole pensare che in sede di predisposizione dello studio di fattibilità debbano essere quantificati gli eventuali interventi di manutenzione/ristrutturazione. Per arrivare a questa quantificazione e predisporre un progetto di ristrutturazione dell'immobile che lo renda funzionale all'idea progettuale, il comune/città metropolitana potrebbe dover sostenere delle spese quali, a mero titolo di esempio, quelle relative a verifiche tecniche, perizie, progettazioni, ecc., da inserire nel piano economico- finanziario già in fase di candidatura per l’Intervento I. In tal caso, il loro ammontare, oltre a rispettare i limiti di cui al paragrafo 13 dell’Avviso, deve essere anche congruo (a tale proposito, si rammenta che la congruità del piano economico-finanziario è oggetto di valutazione di merito, cfr. criterio a.6, paragrafo 10 dell’Avviso).
9.3 I costi relativi alle attrezzature e materiali di consumo sono ammissibili anche a valere sull’ Intervento I del programma?
Risp. Sì, se esplicitamente previsti nel Piano Economico e Finanziario approvato e se funzionali alla realizzazione delle attività progettuali.
Si rimanda alla “Linee Guida per la rendicontazione delle spese” per ogni ulteriore specifica e dettaglio.
9.4 Cosa è necessario indicare sulle ricevute/fatture di spesa?
Risp. Tutti i documenti giustificativi di spesa che formano oggetto di rendicontazione devono riportare il CUP del progetto ed essere intestati ai Comuni/Città Metropolitane coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa o ai partner di progetto. Inoltre, su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, così come sulle singole determine di impegno di spesa, deve essere riportato il nome del progetto e l’importo imputato allo stesso.
9.5 Ai fini della rendicontazione, entro quale termine devono essere quietanzate le spese sostenute?
Risp. Le spese sostenute nell’ambito delle attività progettuali devono essere quietanzate entro 60 giorni dal termine previsto nella proposta progettuale.
9.6 Le spese sostenute per la costituzione e registrazione dell’ATS possono essere rendicontate e quindi rimborsate?
Risp. No. Le spese di costituzione ed eventuale registrazione dell’ATS sostenute prima dell'avvio del progetto non sono rendicontabili come espressamente previsto dall’articolo 3 della Convenzione relativa all’Intervento I. Si sottolinea, inoltre, che ai sensi del successivo articolo 12 restano a carico del Comune/Città Metropolitana tutte le eventuali spese inerenti l’esecuzione della Convenzione.
9.7 Qualora siano stata sostenute spese di personale per la realizzazione di specifici “prodotti” inerenti le attività progettuali, è necessario evidenziare, da una parte, le ore di lavoro impiegate e, dall’altra, il prodotto realizzato?
Risp. Come disciplinato dalle Linee guida, le attività andranno rendicontate producendo idonea documentazione attestante le attività effettivamente svolte dalla risorsa umana coinvolta (ad es. relazione attività svolte, timesheet, studi o altri prodotti realizzati dal collaboratore, utili a giustificare la spesa).
Qualora, quindi, per prodotti realizzati si intendano output o deliverable conseguiti attraverso l’utilizzo di personale dipendente, occorrerà comunque seguire le indicazioni fornite alla sezione “SEZIONE IV – LE SPESE AMMISSIBILI: TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE” delle Linee Guida.
9.8 L’IRAP è da ritenersi ammissibile come componente di costo del personale?
Risp. L’IRAP è da ritenersi ammissibile come componente di costo del personale esclusivamente nei casi di Enti Non Commerciali (ENC) di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, e Amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e bis) del suddetto decreto legislativo, e quando la base imponibile IRAP, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo. Restano ovviamente fermi tutti gli altri criteri di ammissibilità dei costi previsti dalle Linee guida per la rendicontazione dei progetti del FIS.
9.9 Le spese relative alle borse di studio correlate alle attività del progetto sono rendicontabili quali spese di personale?
Risp. No. Le borse di studio, come anche i tirocini, sono strumenti la cui finalità prevalente è quella di sviluppare competenze e capacità nel titolare della borsa di studio/tirocinante. Ne consegue la non ammissibilità della spesa, in quanto non coerente con le finalità perseguite dall’Avviso pubblico del 5 aprile 2019.
Sono, invece, ammissibili le borse di ricerca attesa la differente finalità perseguita da questo strumento.
9.10 È ammissibile la spesa per l’attività di consulenti che collaborano da tempo con i partner, individuati intuitu personae senza evidenza pubblica in quanto già impegnati in altri progetti dello stesso partner con contratto di lavoro non subordinato?
Risp. Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee Guida per la rendicontazione ed in assenza di atti o documenti, utili a dare conto delle ragioni della scelta in ordine all’affidamento a terzi di attività, funzionali all’esecuzione delle attività di progetto, il legale rappresentante p.t. del partner, che abbia necessità dell’affidamento a terzi, produce un’autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/200 e ss. mm., nella quale fornisce puntuali argomentazioni relative alle ragioni di scelta dei terzi, unitamente al rispetto del budget di progetto, degli atti della procedura e del riparto di attività fra il partenariato.
A tale dichiarazione, inoltre, dovranno essere allegati i curricula dei terzi, incaricati dell’esecuzione delle attività.
9.11 È possibile conferire incarichi di collaborazione, senza procedura ad evidenza pubblica, per le persone fisiche socie o membri di organi di governo (Comitato direttivo, Consiglio di amministrazione, direzione e simili) dei partner privati (Associazioni, cooperative ed altri enti del Terzo settore)? Tali figure, infatti, per le loro specifiche professionalità (pluriennali e altamente qualificate), sono incardinate nella struttura organizzativa dell’ente attraverso contratti non subordinati (di tipo professionale e/o collaborazioni coordinate e continuative, a progetto o occasionali) ma possono apportare un significativo contributo alla realizzazione delle attività progettuale.
Risp. Sì, è possibile. Al fine di rispettare la conformità agli atti della procedura indetta dal Dipartimento, quali le Linee guida per la rendicontazione, nonché, più in generale, il principio di prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse, in merito all’individuazione delle modalità per affidare incarichi al personale socio o con posizioni apicali degli enti partner (membri di comitati direttivi, consigli di amministrazione, ecc.) si ritiene si debba procedere mediante incarichi conferiti previa decisione del Consiglio di Amministrazione o di analogo Organo (formalizzata in apposito verbale che dovrà essere prodotto in sede di rendicontazione). La volontà dell’Organo, inoltre, deve perfezionarsi in assenza del soggetto a cui è affidato l‘incarico. Nel predetto verbale dev'essere inserita la motivazione sulle ragioni della scelta, i carichi di lavoro (gg o ore di lavoro programmate), la valorizzazione del compenso orario/giornaliero, nonché la funzione, compito e prodotto atteso dall’attribuzione di incarico.
9.12 Il personale che non fosse elencato al paragrafo 2.3 dell'allegato 4 alle Linee guida per la rendicontazione delle spese , denominato "Indicazione del profilo professionale, del livello di seniority e del ruolo svolto nel progetto per ciascun/a componente del gruppo di lavoro" può essere comunque rendicontato all'interno del progetto nel rispetto di quanto richiesto per la rendicontazione del personale dipendente o di consulenti?
Risp. Il gruppo di lavoro formalizzato in sede di candidatura può essere integrato in fase attuativa nel rispetto del piano economico-finanziario e dei criteri di ammissibilità della spesa (ivi inclusa la produzione di documentazione giustificativa dei criteri e modalità di scelta, nel caso di personale esterno).
9.13 Cosa si intende quando nelle Linee guida per la rendicontazione delle spese si parla di “servizi di terzi”? È possibile coinvolgere, tramite adeguata e conforme procedura di selezione, soggetti giuridici diversi da quelli citati all’interno dell’accordo di partenariato?
Risp. Per servizi di terzi si intendono fornitori che apportano competenze specialistiche o che contribuiscono alla gestione di interventi del tutto strumentali e/o accessori, così come specificato nelle Linee guida. Il fornitore è ovviamente esterno al partenariato.
Si richiama quanto disposto al paragrafo 12, comma 1, dell’Avviso Pubblico del 5 aprile 2019 circa l’esigenza, anche per i partner privati, di motivare le ragioni, procedure e modalità di selezione del fornitore.
9.14 Cosa si intende per "conclusione progetto” riportato nella sezione II, punto C delle Linee guida? Cosa succede nel caso di consegna anticipata dello studio di fattibilità?
Risp. Per conclusione del progetto si intende la data di ultimazione delle attività progettuali, determinata sulla base della durata prevista dal soggetto Beneficiario nella “scheda progetto” (allegato 4 dell’Avviso del 5 aprile 2019 o nei successivi aggiornamenti del cronoprogramma) e la data di avvio, corrispondente al giorno successivo alla comunicazione, a mezzo PEC da parte del DFP al Comune/Città Metropolitana, di avvenuta registrazione della convenzione presso i competenti Organi di controllo.
Tale periodo corrisponde a quello di ammissibilità della spesa.
Qualora il soggetto beneficiario provveda a trasmettere tutti gli output e deliverable programmati prima della data di conclusione delle attività, nel periodo successivo, fino al termine delle attività, potranno essere rendicontate solo spese meramente accessorie come, a titolo esemplificativo: diffusione dei risultati, personale amministrativo per la rendicontazione, etc.
L’ammissibilità di tali oneri risulta ovviamente condizionata alla loro coerenza con il programma delle attività approvato e con il Piano economico-finanziario di progetto.
9.15 Per i timesheet esiste un modello di riferimento?
Risp. Il format di timesheet non è stato fornito in allegato alle Linee Guida ed è possibile utilizzare un modello che presenti le indicazioni minime nelle stesse esplicitate: “timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l’indicazione del codice progetto (CUP), del nominativo del dipendente, della qualifica e delle ore lavorate sul progetto”.
A titolo esemplificativo le ulteriori informazioni che dovranno essere riportate per tracciare le attività realizzate dalla singola risorsa umana coinvolta sono:
- Data di svolgimento dell’attività
- Ora di inizio e di conclusione delle attività
- N. ore di prestazione svolta
- Descrizione attività svolta
- Sede di svolgimento delle attività
9.16 È possibile utilizzare un locale di un partner come sede di realizzazione delle attività progettuali? In tale fattispecie, quali tipologie di spesa sono rendicontabili?
Risp. Non sono ipotizzabili, di norma, attività progettuali in senso proprio da eseguire presso sedi fisiche nella disponibilità dei partner in quanto l’oggetto dell’Intervento I è la realizzazione di uno studio di fattibilità. Laddove, invece, il quesito faccia riferimento all’utilizzo della sede di uno dei membri del partenariato quale luogo fisico funzionale all’elaborazione del richiamato studio di fattibilità, tale circostanza dovrà essere coerente con il progetto ammesso a finanziamento e con il Piano economico-finanziario approvato. In tal caso, sarà onere del beneficiario giustificarne e documentarne motivazioni ed effettività e, come previsto nella “SEZIONE II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA”, “Tutti i documenti giustificativi di spesa che formano oggetto di rendicontazione devono essere intestati al Comune/Città Metropolitana o ai partner di progetto coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa e riportare il CUP e il nome del progetto”. L’utilizzo non esclusivo di sedi, utenze ed attrezzature dovrà, infine, essere incluso nella misura forfettaria del 10% dei costi diretti rendicontati e giudicati ammissibili in sede di controllo, solo se preventivamente inserite nel piano economico finanziario.
9.17 In fase di candidatura all’Intervento I è stato richiesto nell'allegato 5 - Piano economico finanziario, di ripartire il preventivo di spesa per i diversi work package, e tale suddivisione è stata ripresa nell'allegato 3b – modello di rendicontazione finale di progetto.
- Eventuali scostamenti, anche superiori al 20%, nella ripartizione delle spese effettive tra le diverse attività devono essere comunicate e preliminarmente autorizzate dal DPF?
- Mantenendo invariate le singole macro-categorie di spesa e la ripartizione tra i partner, si possono fare compensazioni, ad esempio tra le risorse umane caricare tra due WP, rispetto a quanto preventivato in fase di candidatura?
- Di tali scostamenti è sufficiente che si dia evidenza in fase di rendicontazione o è necessaria previa autorizzazione?
Risp. Ferme restando le limitazioni disciplinate dall’art. 5 della Convenzione, con riferimento agli scostamenti eccendenti il limite del 20% della singola macro-categoria di spesa o di ripartizione del budget tra i partner, richiamiamo quanto disposto al medesimo articolo, nella parte in cui prevede: “Il Comune/Città Metropolitana di …… può presentare adeguamenti o modificazioni motivati rispetto al progetto iniziale, che non ne alterino l’impostazione e le finalità, da sottoporre alla preventiva approvazione da parte del Comitato Permanente”.
Pertanto, si ritiene che l’organizzazione di una diversa distribuzione delle risorse tra i diversi work package programmati possa rappresentare una modifica sostanziale del piano di lavoro originariamente approvato e che, come tale, debba essere sempre preventivamente autorizzata dietro presentazione di opportuna ed adeguata motivazione da parte del beneficiario.
La nota potrà essere predisposta utilizzando l’allegato 7 alle Linee guida.
9.18 Con riferimento alla rendicontazione, all'interno della macro-categoria di spesa “risorse umane” è possibile includere anche i costi di personale con contratto professionale?
Risp. Sì, è possibile. Si riporta quanto previsto dalle Linee guida per la rendicontazione: “ai fini della rendicontazione delle spese sono ammissibili i costi relativi alle risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro, collaborazioni o incarichi professionali”.
9.19 Nella rendicontazione delle spese dell’intervento I, il soggetto fornitore del servizio può produrre una fattura di acquisto di beni strumentali per l'esecuzione delle attività di studio di fattibilità e progettazione esecutiva, emessa dal soggetto investitore?
Risp. No. Si richiama l'attenzione a quanto previsto dagli atti della procedura, di cui all'Avviso del 5 aprile 2019. In particolare, ai partecipanti alla procedura di selezione viene chiesto il rispetto dei principi in materia di procedimento amministrativo e, fra questi, per quanto di interesse ai fini dell'evasione del quesito posto, quelli in materia di trasparenza, parità di trattamento e di prevenzione dei conflitti di interesse.
A tale ultimo proposito, giova ricordare che la disciplina in materia di conflitto di interesse, stabilita dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm., con riferimento al Responsabile del procedimento, si applica a tutte le parti che partecipano al medesimo procedimento.
Pertanto, in ragione di quanto precede e della funzione dell'investitore, il quale deve garantire la serietà di valutazione e di giudizio in ordine all'attività degli altri membri del partenariato, si ritiene che al quesito posto debba essere data risposta negativa.