Lavoro flessibile
La disciplina normativa sul pubblico impiego prevede che le amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, fermo restando che la forma comune di lavoro rimane quella del contratto subordinato a tempo indeterminato.
In base all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il ricorso al lavoro flessibile è ammesso esclusivamente per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale.
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni possono assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I contratti di lavoro flessibile che i datori di lavoro pubblici possono stipulare in base all’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 sono contratti di:
- lavoro a tempo determinato;
- formazione e lavoro;
- somministrazione di lavoro;
- lavoro accessorio.
Alle tipologie flessibili richiamate si aggiungono gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dall’articolo 7, comma 6 e seguenti, dello stesso d.lgs. 165/2001, nonché i rapporti formativi.
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha introdotto una nuova disciplina organica dei contratti di lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
La violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Le pubbliche amministrazioni, nel ricorrere al lavoro flessibile, devono rispettare specifici limiti di spesa.
Al fine di garantire una applicazione omogenea da parte delle pubbliche amministrazioni sulle diverse tematiche inerenti i rapporti di lavoro flessibile, il Dipartimento svolge una attività di studio, indirizzo e coordinamento.
Servizio competente: Servizio per le assunzioni e la mobilità
Data di pubblicazione: 28 dicembre 2015