Trattamento giuridico ed economico

Il trattamento giuridico del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni deriva dalla disciplina dei diritti e dei doveri connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Tali diritti e tali doveri sono regolati dalla legge, in generale dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e dai contratti collettivi. Essi sono, poi, richiamati nel contratto di lavoro individuale sottoscritto dal lavoratore al momento dell’assunzione.

Per trattamento economico si intende, in generale, la retribuzione che viene corrisposta in ragione della prestazione lavorativa.

Questa è composta da varie voci retributive  individuate e regolate dal contratto collettivo di riferimento per ciascun settore della pubblica amministrazione.  Si tratta dello stipendio tabellare, della indennità di amministrazione, di eventuali altre indennità, delle voci di trattamento economico accessorio.

In particolare, i contratti collettivi individuano direttamente l’importo della voce retributiva corrispondente al trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare).

Per le ulteriori voci retributive collegate allo svolgimento del rapporto di lavoro con la singola amministrazione e corrisposte a titolo di trattamento accessorio,  ne prevedono e regolano l’esistenza ed applicabilità.

La disciplina delle mansioni del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è normativamente regolata dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento come dedotte nel contratto di lavoro.

La descrizione delle mansioni relativa a ciascuna area di inquadramento è prevista dalla contrattazione collettiva del comparto di appartenenza.

Il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie di una qualifica superiore solo nelle ipotesi tassative descritte dal comma 2 dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Resta fermo che l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini di inquadramenti in posizioni superiori.

Lo sviluppo professionale ed economico del personale si realizza esclusivamente con modalità selettive attraverso le procedure descritte dallart. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

In particolare, lo sviluppo professionale, che configura l’accesso ad un’area diversa e superiore a quella di appartenenza, con conseguente attribuzioni di mansioni dai contenuti professionali più complessi, è conseguito mediante la partecipazione a procedure concorsuali bandite dall’amministrazione  che ha facoltà di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

Le sviluppo esclusivamente economico, che non comporta la variazione delle mansioni assegnate, si realizza all’interno della stessa area di appartenenza secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. 

Le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti incarichi richiedenti lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una indennità.

La disciplina di tali incarichi è prevista dalla contrattazione collettiva.

L’art. 23ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 214 e le norme di attuazione previste dal d.P.C.m. 23 marzo 2012, fissano in generale il principio del limite massimo dei trattamenti economici corrisposti a lavoratori dipendenti e collaboratori posti a carico della finanza pubblica.

Tale limite, attualmente fissato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in l. n. 89 del 2014, è pari a € 240.000 e, in base all’art. 1, comma 489 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), si estende ai casi di cumulo tra trattamenti pensionistici e trattamenti economici onnicomprensivi.

Indirizzi sull’applicazione delle norme in materia di tetti retributivi sono stati forniti con circolari DFP n. 8 del 2012 e n. 3 del 2014.


Servizio competente: Servizio per la gestione del personale pubblico

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2015